IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01/11/2017 per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo della strada di
accesso brecciato” a favore del Sig. D’Orazio Vincenzo nato a Pietranico (PE)
il 02/07/1960 ed ivi residente in Via Ripaldi n. 10,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 1.080 della zona del Tratturo
L’Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con il numero 4, la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a
euro € 130,49;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0280645/17 del
03/11/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di
richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto di
mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti
di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90).
6.
la esecutività
della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza
delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla
nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot.
RA0280645/17 del 03/11/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco