IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2017 per uso di ”colture agrarie e seminativo“ a favore del Sig. Tarquini
Giovanni nato a L’Aquila (AQ) il 01/10/1948 ed ivi residente in Via Largo IV
Novembre n. 5, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di
cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1300 circa della zona del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di L’Aquila (AQ) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con il numero 141/b, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 11,86, così
come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo
Ovest Avezzano sopra citata;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/032535717 del
21/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5.
di dare
mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della
presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle
condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0325357/17
del 21/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati
DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco