IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “di
colture erbacee, uso non esclusivo dell’utilizzo della strada di accesso in
brecciato, recinzione e piante ornamentali a favore del Sig. Cavallo Enio nato
a Rosciano (PE) il 20/09/1941 ed ivi residente in C.da
Tratturo n. 47, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di
cui al successivo punto 5), della superficie di mq.7.571 (colture erbacee) e mq
369 (strada, recinzione e piante ornamentali) per un totale di mq 7.940, della
zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri 149 – 150 – 164/b, la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a euro €
316,99;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE)
di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA0308236/17 del 04/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare
mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’
Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione;
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 ).
6.
la esecutività della presente concessione è
subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est
di Teramo (TE) prot. RA0308236/17 del 04/12/2017 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il responsabile del
procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10.
la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco