IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01/11/2017 per uso non esclusivo dell’utilizzo della strada di accesso in
brecciato a favore dei Sig.ri. Crisante Antonio nato a Rosciano (PE) il
28/03/1918 ed residente a Pescara in via Roma, 138, Crisante Maria Cristina
nata a Rosciano (PE) l’11/03/1944 e residente a Nocciano (PE) in Via Roma n. 26
e Rosati Rosanna nata a Rosciano (PE) il 24/02/1953, ivi residente in C.da Tratturo di Villa Oliveti, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq.100, della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il
numero 122/a la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita
al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a
euro € 123,95;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0308204/17 del 04/12/2017,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6.
la esecutività della
presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle
condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot.
RA0308204/17 del 04/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco