IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “Colture
erbacee” a favore della Sig.ra Aliprandi Anna Maria nata a Corvara (PE) il
12/08/1949 ed ivi residente in via Fonte Mora n. 2, a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 16.990 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri
3-4-5-9-10-46-63/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi
del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in
premessa, è pari a euro € 110.06;
3.
le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA0044969/18 del 15/02/2018, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare
mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare:
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’
Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti
le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne
sia la causa o la destinazione;
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90).
6.
la esecutività della presente concessione è
subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est
di Teramo (TE) prot. RA0044969/18 del 15/02/2018 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del
sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il responsabile del
procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
10.
la presente determinazione è definitiva e contro
di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco