IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01/11/2017 per uso di “Seminativo irriguo, recinzione in muratura, giardino,
forno e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in betonelle” a favore
del Sig. Fiore Vincenzo nato a Rosciano (PE) il 21/09/1958 ed ivi residente in
via Tratturo n. 30, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.
1.005(seminativo irriguo) e mq 55 (recinzione, giardino, forno e strada ) per un totale di mq 1.055 della zona del Tratturo
L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 51/e – 52 – 97 e 99, la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo
1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a
euro € 149,58;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare
alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare
della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0280579/17 del
03/11/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva
del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni
Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6.
la esecutività della
presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle
condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot.
RA0280579/17 del 03/11/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione
integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco