IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01/11/2017 per uso di ”diritto all’utilizzo accesso asfaltato“ a favore del
Sig. GIACOMUCCI Palmerino in qualità di legale rappresentante della San Panfilo
Soc. Coop. Agricola, nato a Scerni (CH) il 23/03/1945
ed ivi residente in C.da San Giacomo n. 219, a corpo
e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5) , della superficie di mq. 840 della zona del
Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria
generale delle concessioni con i numeri 82/c, la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi
della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione è pari ad euro € 168,00, così come specificato nella scheda
istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0322218/17 del
19/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5.
di dare mandato
allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della
presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle
condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud
Chieti (CH) n. RA/0322218/17 del
19/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco