IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01/11/2017 per uso di ”seminativo“ a favore del Sig. Pasqualone
Luigi nato a Chieti il 25/06/1930 e residente a Chieti in via Filippone n. 120, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 2.510 circa della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i
numeri 101 e 106, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi
della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione è pari ad euro € 24,00, così come specificato nella scheda
istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3.
le anzidette somme
dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0301600/17 del
2711/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5.
di dare
mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della
notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di
richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività
Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90);
6.
la esecutività della
presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle
condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0301600/17 del 27/11/2017 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di disporre, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la
pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il
responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni,
Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la presente
determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco