LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la propria D.G.R.
26 settembre 2017 n. 521 recante le prime disposizioni attuative in materia di
Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, con la
quale, nel recepire e dare attuazione ad alcune previsioni aventi immediata
efficacia, in particolare in materia di malattie rare e di malattie croniche ed invalidanti, è stata espressamente rinviata a successivi
provvedimenti l’adozione di ulteriori disposizioni regionali in materia di
assistenza integrativa;
RICHIAMATA la D.G.R. 19
agosto 2013 n. 609, di recepimento dell’Accordo Rep. Atti n. 233/CSR del 6
dicembre 2012 “Piano sulla malattia diabetica”;
CONSIDERATO che tra gli
obiettivi e strategie generali espressamente individuati nel Piano nazionale
sulla malattia diabetica, di cui alla menzionata D.G.R. n. 609/2013, risultano
tra l’altro l’erogazione di servizi in condizioni di appropriatezza e di
razionalizzazione dell’offerta, la diffusione di competenze tra gli operatori
delle rete assistenziale per una gestione efficace, efficiente e centrata sulla
persona del paziente, la promozione dell’appropriatezza nell’uso delle
tecnologie, lo sviluppo dell’empowerment delle
persone con diabete e delle forme di associazionismo;
VISTO il D.C.A. 5
luglio 2016, n. 76 “Approvazione del Documento tecnico PDTA del Diabete”,
provvedimento con il quale si è inteso stabilire le linee programmatiche di un
percorso di cura chiaro, condiviso e centrato sui bisogni dei pazienti
diabetici, adulti e pediatrici, con l’obiettivo di prevenire o ridurre le
complicanze, salvaguardando la vita dei pazienti, valorizzando i professionisti
coinvolti e razionalizzando la spesa sanitaria;
VISTO il l’art. 13
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, avente ad oggetto la “Erogazione di presidi per
persone affette da malattia diabetica o da malattie rare”;
EVIDENZIATO che la suindicata
normativa, nel richiamare espressamente il nomenclatore di cui all’Allegato 3
al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e le correlate prestazioni, prevede l’obbligo in
capo alle regioni e alle province autonome di disciplinare le modalità di
accertamento del diritto alle prestazioni medesime, le modalità di fornitura
dei prodotti ed i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità
della malattia, nel rispetto degli adempimenti di cui all’art. 50, D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326 e ss.mm.;
VISTO il Documento
Tecnico regionale “Disposizioni in materia di prescrizione e dispensazione
dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti da diabete
mellito”, trasmesso dall’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) Abruzzo con nota prot. 426 del 14 marzo 2018, acquisita con prot. RA/0074204 del 15 marzo 2018 del Dipartimento per la
Salute e il Welfare;
PRESO ATTO che il Documento
è stato elaborato da un Gruppo regionale di lavoro multidisciplinare, composto
da rappresentanti della Regione Abruzzo (Dipartimento per la Salute e il
Welfare ed Agenzia Sanitaria Regionale), delle Aziende Unità Sanitarie Locali
(Medici diabetologi e Farmacisti aziendali, Pediatri e Medici di Medicina
Generale), nonché delle Associazioni dei pazienti, e che risulta approvato
all’unanimità;
PRESO ATTO delle motivazioni
tecniche sottese al Documento tecnico trasmesso dall’A.S.R. Abruzzo;
RILEVATO in particolare,
quanto evidenziato nel predetto Documento tecnico, circa la fondamentale mission ivi sottesa, ovvero l’elaborazione di una compiuta
regolamentazione in materia di prescrizione e erogazione a carico del Servizio
Sanitario Regionale di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di
soggetti affetti da diabete mellito in età adulta e pediatrica, finalizzata a
uniformare le procedure di accesso dei pazienti interessati e a migliorare
l’appropriatezza d’uso dei dispositivi, mirando alla personalizzazione della
prescrizione sulla base del fabbisogno individuale;
CONSIDERATO, a tal proposito,
che la disponibilità di molti e sempre nuovi dispositivi medici e la spesa per
l’acquisto degli stessi stanno assumendo, nel corso degli anni, una rilevanza
sempre maggiore, e che si rende quindi necessario individuare azioni che
portino a un equilibrio tra alcuni fattori, ovvero l’accessibilità del paziente
interessato all’uso di prodotti innovativi, l’appropriatezza in fase di
programmazione di acquisto e di prescrizione dei dispositivi, e la
disponibilità finanziaria del Servizio Sanitario Regionale;
DATO ATTO che il Documento
tecnico in questione, sulla base di tali premesse e nel perseguire la suddetta mission, attua la normativa vigente in materia facendo
proprie le evidenze scientifiche poste alla base dei percorsi assistenziali già
condivisi, ed esplicita nell’ambito di questi i criteri di selezione dei
pazienti, le modalità di erogazione dei dispositivi delle diverse tipologie, e
la rete delle Strutture aziendali di diabetologia di I e di II livello deputate
alla prescrizione;
EVIDENZIATO che la suddetta
regolamentazione, avendo come obiettivo la diffusione e l’impiego di strumenti
e procedure idonei ad ottenere risultati sicuri e a ridurre il potenziale
rischio e i costi, sia personali che sociali, connessi ad un non appropriato
autocontrollo glicemico, favorisce l’uso razionale delle risorse già previste
per l’attuazione della vigente normativa in materia di livelli essenziali di
assistenza (LEA) e consente il controllo della spesa;
RILEVATA, quindi, la
necessità di procederne all’approvazione anche a garanzia dei livelli
essenziali di assistenza;
RITENUTO per l’effetto di
recepire ed approvare l’allegato Documento tecnico regionale “Disposizioni in
materia di prescrizione e dispensazione dispositivi per l’autocontrollo e
l’autogestione di soggetti affetti da diabete mellito”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che il medesimo
Documento tecnico comprende modulistica relativa a:
-
Accordo
terapeutico, da sottoscriversi tra il paziente, e/o il tutore legale, ed il
Medico prescrittore del Servizio aziendale di
Diabetologia (cfr., Allegato 1 al Documento tecnico);
-
Accordo
terapeutico, da sottoscriversi tra il paziente, e/o il tutore legale e/o
l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore, ed il Medico prescrittore del Servizio aziendale di Diabetologia (cfr.,
Allegato 1/PED al Documento tecnico);
-
Modulo
per la fornitura di materiale per l’autocontrollo glicemico per l’età adulta
(cfr., Allegato A al Documento tecnico);
-
Modulo
per la fornitura di materiale per l’autocontrollo glicemico per i minori di 18
anni (cfr., Allegato A/PED al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per terapia insulinica intensiva con microinfusore per l’età adulta
(cfr., Allegato B al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per terapia insulinica intensiva con microinfusore per i minori di
18 anni (cfr., Allegato B/PED al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per monitoraggio continuo del glucosio (CGM) per l’età adulta
(cfr., Allegato C al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per monitoraggio continuo del glucosio (CGM) per i minori di 18
anni (cfr., Allegato C/PED al Documento tecnico);
PRECISATO, per quanto
sopradetto, che l’applicazione del Documento tecnico che si approva non prevede
costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
STABILITO che le Direzioni
Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo dettino le
disposizioni utili ad assicurare la tempestiva diffusione di informazioni in
merito all’applicazione del Documento tecnico in questione, sia a beneficio
degli operatori coinvolti a vario titolo (MMG, PLS, Medici Specialisti
aziendali, personale di assistenza socio - sanitaria territoriale, personale
amministrativo in front office, addetti URP, etc..), sia a beneficio dei
pazienti e loro familiari e/o care givers di
riferimento, anche al fine di accelerare e favorire l’uniformità e l’efficacia
delle previste procedure;
VISTO il D.P.C.M. 12
gennaio 2017 recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 S.O. del 18 marzo
2017;
VISTA la Legge 16 marzo
1987, n. 115, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete
mellito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1987, n. 71;
DATO ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria, competente nella materia trattata dal presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto, ha attestato che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A
voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
prendere atto ed approvare il Documento tecnico regionale “Disposizioni in
materia di prescrizione e dispensazione dispositivi per l’autocontrollo e
l’autogestione di soggetti affetti da diabete mellito”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di
dare atto che il Documento tecnico di che trattasi, in attuazione della
vigente normativa in materia di Livelli Essenziali di Assistenza di cui al
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 S.O. del 18
marzo 2017, stabilisce la regolamentazione in materia di prescrizione ed
erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di dispositivi per
l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti da diabete mellito, che
comprende l’indicazione dei criteri di selezione dei pazienti, delle modalità
di erogazione dei dispositivi delle diverse tipologie, e delle Strutture
aziendali di I e di II livello della rete diabetologica regionale deputate alla
prescrizione;
3. di
precisare che la suddetta disciplina deve essere attuata nell’ambito dei
percorsi assistenziali già condivisi come da vigente programmazione sanitaria
regionale, ed è finalizzata ad uniformare le procedure di accesso dei pazienti
diabetici, adulti e pediatrici, e a migliorare l’appropriatezza d’uso dei
dispositivi, mirando alla personalizzazione della prescrizione sulla base del
fabbisogno individuale, con correlata razionalizzazione dell’impiego delle
previste risorse e connesso controllo della spesa;
4. di
dare atto, altresì, che il menzionato Documento tecnico comprende la
seguente modulistica:
-
Accordo
terapeutico, da sottoscriversi tra il paziente, e/o il tutore legale, ed il
Medico prescrittore del Servizio aziendale di
Diabetologia (cfr., Allegato 1 al Documento tecnico);
-
Accordo
terapeutico, da sottoscriversi tra il paziente, e/o il tutore legale e/o
l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore, ed il Medico prescrittore del Servizio aziendale di Diabetologia (cfr.,
Allegato 1/PED al Documento tecnico);
-
Modulo
per la fornitura di materiale per l’autocontrollo glicemico per l’età adulta
(cfr., Allegato A al Documento tecnico);
-
Modulo
per la fornitura di materiale per l’autocontrollo glicemico per i minori di 18
anni (cfr., Allegato A/PED al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per terapia insulinica intensiva con microinfusore per l’età adulta
(cfr., Allegato B al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per terapia insulinica intensiva con microinfusore per i minori di
18 anni (cfr., Allegato B/PED al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per monitoraggio continuo del glucosio (CGM) per l’età adulta
(cfr., Allegato C al Documento tecnico);
-
Piano
terapeutico per monitoraggio continuo del glucosio (CGM) per i minori di 18
anni (cfr., Allegato C/PED al Documento tecnico);
5. di
precisare che l’applicazione del Documento tecnico non prevede costi
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di
trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale è tenuto,
a sua volta, a notificarlo all’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo ed alle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, per quanto di
rispettiva competenza;
7. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
8. di
disporre che le Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende UU.SS.LL.
della Regione Abruzzo dettino le disposizioni utili ad assicurare la tempestiva
diffusione di informazioni in merito all’applicazione del Documento tecnico in
questione, sia a beneficio degli operatori coinvolti a vario titolo (MMG, PLS,
Medici Specialisti aziendali, personale di assistenza socio - sanitaria
territoriale, personale amministrativo in front office, addetti URP, ecc..),
sia a beneficio dei pazienti e loro familiari e/o care givers
di riferimento, anche al fine di accelerare e favorire l’uniformità e
l’efficacia delle previste procedure;
9. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).