Parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Società “ARCHÈ s.r.l.”, per la realizzazione di un  poliambulatorio di specialistica medica e specialistica chirurgica nel Comune di Giulianova (TE), a seguito del trasferimento dal Comune di Notaresco (TE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.      di rilasciare in favore della Società “ARCHE’ S.r.l.”, con sede legale nel Comune di Giulianova (TE) in Via Mamiani n. 7, P.Iva n. 01739750675, il parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3, comma 5 della L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione, a seguito del trasferimento dal Comune di Notaresco (TE), di un Poliambulatorio costituito da Ambulatori di Specialistica medica e Specialistica chirurgica, nell’unità immobiliare sita nel Comune di Giulianova (TE) in via Mamiani n. 7

2.      che la realizzazione del Poliambulatorio nell’unità immobiliare sita a Giulianova in via Mamiani n. 7 determinerà, ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio alla Società “Archè S.r.l. da parte del Comune di Giulianova, la cessazione di efficacia dell’autorizzazione alla realizzazione precedentemente rilasciata alla medesima società dal Comune di Notaresco per il Poliambulatorio di Specialistica medica e Specialistica chirurgica;

3.      di precisare che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, lettere b) e c), della L.R. 31.07.2007 n. 32;

4.      di precisare che:

-            ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

-            decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro 30 gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

5.      di notificare il presente decreto ai Comuni di Notaresco (TE) e Giulianova (TE) e di trasmetterne copia alla Società e all’Azienda U.S.L. 04 di Teramo;

6.      di porre in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.      di trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.           di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis