Parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. – Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti a seguito delle risultanze contenute nella D.G.R. 30 Marzo 2017 n. 129.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

 

1.      di rilasciare in favore della Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, il parere di compatibilità programmatoria specificatamente alle strutture elencate di cui alla tabella in narrativa, fatta eccezione per i posti letto indicati nel seguente punto 2) del presente dispositivo; 

2.      di sospendere il parere di compatibilità programmatoria ex art. 3 L.R. n. 32/2007 al P.O. di Atessa fino alla definizione della procedura avviata con la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 15, con conseguente indisponibilità dei relativi posti letto fino alla conclusione della predetta procedura;

3.      di evidenziare che, ai sensi del Paragrafo 5.1.1 della L.R. n. 5/2008, ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell'offerta globale dei posti della residenzialità, è prevista una riserva obbligatoria di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche, le quali sono tenute ad assicurare il loro pieno utilizzo;

4.      di precisare che il rilascio del presente parere favorevole di compatibilità programmatoria è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii. e con il già citato obbligo di garantirne il loro pieno utilizzo, ai sensi del Paragrafo 5.1.1. alla L.R. n. 5/2008;

5.      di sottolineare che:

-            ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale è un atto obbligatorio e vincolante e costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

-            decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro i trenta giorni successivi, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

6.      di notificare la presente determinazione all’Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento prevenzione e ai Comuni di Atessa, Guardiagrele, Gissi e Casoli;

7.      di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.      di trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9.           di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis