Welness s.r.l. - richiesta del parere di compatibilità programmatoria ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per l’ampliamento/trasformazione di un centro di medicina dello sport di I livello in un centro di medicina dello sport di II livello, nel Comune di Montorio al Vomano (TE) – Ordinanza TAR Abruzzo n. 00145/2017 del 22.06.2017 – Ordinanza Consiglio di Stato n. 3979/2017 del 21.09.2017. provvedimenti.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

 

1.      di prendere atto dell’ordinanza n. 00145/2017 pubblicata il 22.06.2017 con la quale il TAR Abruzzo – L’Aquila ha accolto il ricorso della Società Welness S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 24.02.2017;

2.      di prendere atto dell’ordinanza n. 3979/2017 pubblicata il 21.09.2017 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la citata ordinanza del TAR n. 00145/2017;

3.      di rilasciare conseguentemente in favore della Società Welness S.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE),Via Piane n. 222/226, P.Iva n. 01053130678, il parere favorevole di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3, comma 5 della L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini dell’ampliamento/trasformazione del “Centro di Medicina dello Sport di I livello Dott. Giovanni Bonaduce  in un Centro di Medicina dello Sport di II livello nel Comune di Montorio al Vomano (TE);

4.      di precisare, altresì, che l’adozione del presente provvedimento, oltre a non costituire acquiescenza ai fini del contenzioso in corso di cui in premessa, è condizionata risolutivamente alla formazione di un eventuale giudicato favorevole alla Regione Abruzzo, con la conseguenza che alla Welness S.r.l. sarà revocato il parere di cui sopra, qualora quest’ultima risultasse soccombente nel procedimento giudiziario meglio indicato in premessa;

5.      di precisare che:

-            ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;

-            decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura, sarà compito del Comune comunicare, entro 30gg, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;

6.      di notificare la presente determina al Comune di Montorio al Vomano (TE) e di trasmetterne copia alla Società e all’Azienda U.S.L. di Teramo;

7.      di porre in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

8.      di trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

7.     di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis