IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che
la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario
del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012,
aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale
sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30
settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro
regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli All. A), Istanza
d’iscrizione, e All.
B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTO il D.Lgs 3
luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del
2.8.2017 entrato in vigore in data
3.8.2017, che all’art. 101, comma 2,
dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo
settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali…”
VISTA
-
l’istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare
“Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario
al prot. RA/131860/17 del 17.05.17 presentata
dall’Associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale per i Diritti degli
Anziani Abruzzo” – ADA Service Abruzzo
di Cepagatti (PE) , alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport
e tempo libero, turismo sociale;
-
la documentazione integrativa
all’istanza del 24/11/2017, 27/12/2017 e del 12/1/2018 acquisita agli atti del
Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” ai prot. nn. RA/300969/17, RA/6580/18 e RA/12431/18 del
24/11/17, 10/01/18 e 17/01/18;
DATO ATTO che
il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata,
ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione
denominata “Associazione di Promozione Sociale per i Diritti degli Anziani
Abruzzo” – ADA Service Abruzzo con sede legale nel Comune di Cepagatti
(PE), alla Sezione prima,
Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale;
DATO ATTO che la
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
a. di
prendere atto che, con
nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare
“Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario
al prot. RA/131860/17 del 17.05.17 integrata con la
documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale
e il Sistema Integrato Socio-Sanitario ai prot. nn. RA/300969/17, RA/6580/18 e RA/12431/18 del
24/11/17, 10/01/18 e 17/01/18
l’Associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale per i
Diritti degli Anziani Abruzzo” – ADA SERVICE ABRUZZO con sede legale nel Comune di Cepagatti
(PE), in Via Marche, n. 1,
C.F.91138480685, ha presentato istanza
di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b. di
dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate
norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata
alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale
dell’Associazione de qua
alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
c. di
iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
l’Associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale per i Diritti
degli Anziani Abruzzo” – ADA Service Abruzzo con sede legale nel Comune di
Cepagatti (PE), in
Via Marche, n. 1, C.F.91138480685, “,
alla Sezione Prima del Registro Regionale nell’Articolazione c) ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
d. pubblicare
il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta
-Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
e. di
disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione
interessata;
f. di
trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
g. di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione
integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini