IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
che Le Marinelle s.r.l.,
con sede a San Salvo (CH) in Piazza Papa Giovanni XXIII n.7, con nota acquisita
dal Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 0150248/17 del 05/06/2017, ai sensi
dell’art. 109, co. 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed
art. 4 del DM 15.07.2016, n. 173, ha richiesto l’autorizzazione per
l’esecuzione di un intervento denominato: “Escavo fondale marino in corrispondenza
dello scivolo del Porto Turistico Le Marinelle a San
Salvo a seguito di insabbiamento e trasporto”;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, ed in particolare
l’art. 109 “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e
attività di posa in mare di cavi e condotte”;
VISTA
la documentazione presentata allegata alla domanda
della Società Le Marinelle s.r.l., di cui sopra ed in
particolare:
-
1-relazione per autorizzazione escavo sabbia e
deposito a terra;
-
2-planimetria generale porto;
-
3-planimetria escavo e deposito a terra 2017;
-
4-risultati analisi ARTA;
VISTA
la Legge 28.01.1994, n. 84 “Riordino della
legislazione portuale”, pubblicata nella G.U. n. 28 del 04.02.1994;
VISTO il D.M. 8 novembre 2010, n. 260 “Regolamento recante i criteri tecnici
per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la
modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”, per quanto applicabile;
VISTO
il D.M. 15.07.2016, n. 173 avente per oggetto:
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione per
l’immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini” ed in
particolare l’art. 2 “Definizioni”, co. 1, lett. e),
in relazione all’escavo di fondali marini: dragaggio dei sedimenti marini per
il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità dei bacini
portuali;
RICHIAMATA
la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante:
“Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale
ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme
in materia ambientale” -Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza
afferenti al mare”, annullata parzialmente con sentenza n. 84/2015 della Corte
Costituzionale nella parte in cui si stabilisce di: <<fissare in 25.000
mc la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in
ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità
regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità
competente la movimentazione inferiore a tale soglia - limite>>;
VISTI
i rapporti di prova dell’ARTA - Distretto
provinciale di Pescara, rimessi a Le Marinelle srl, con nota prot.n. 3461
dell’11/05/2017, dai quali non si rinvengono caratteristiche di tossicità dei
sedimenti marini, ai sensi del Capitolo 2 dell’Allegato tecnico al DM
15.07.2016, n. 173;
PRESO
ATTO che è stata individuata un’area per il deposito
temporaneo dei sedimenti marini escavati dalla zona dello scivolo del porto (di
volume inferiore ai 5.000 mc), area ubicata all’interno dell’area portuale in
concessione alla stessa Società e che risulta idonea al caso; nelle more della
definizione della destinazione finale degli stessi previa attuazione delle
necessarie procedure tecnico-amministrative di competenza degli Enti
interessati;
RITENUTO
di prevedere, ai sensi dell’art. 5, co. 3 del D.M.
173/2016, la presente autorizzazione è valida per l’intera durata dei lavori di
escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del presente
provvedimento, salvo eventuali motivate proroghe;
RITENUTO di prevedere le seguenti prescrizioni:
a.
le operazioni dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo
l’intorbidimento delle acque marine;
b.
le attività di escavazione devono interessare esclusivamente le aree in cui
sono stati caratterizzati i sedimenti marini;
c.
comunicare ad ARTA - Distretto provinciale di Pescara la data di fine lavori e
l’esito del monitoraggio delle attività autorizzate;
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione non risultano motivi ostativi
al rilascio della presente autorizzazione;
ACCERTATA
la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);
VISTA
la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di
seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1.
di autorizzare la Le Marinelle s.r.l., con sede a San Salvo (CH) in Piazza Papa
Giovanni XXIII, n.7 agli interventi di escavo del fondale marino in
corrispondenza dello scivolo del Porto Turistico Le Marinelle
a San Salvo a seguito di insabbiamento e trasporto, per un quantitativo di
sedimenti marini non superiore a 5.000 mc ed allo stoccaggio temporaneo degli
stessi nell’area individuata dagli elaborati di progetto, come da nota prot.n.
0150248/17 del 05/06/2017, con le seguenti prescrizioni tecniche:
a.
le operazioni dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo
l’intorbidimento delle acque marine;
b.
le attività di escavazione devono interessare esclusivamente le aree in cui
sono stati caratterizzati i sedimenti marini;
c.
comunicare ad ARTA - Distretto provinciale di Pescara la data di fine lavori e
l’esito del monitoraggio delle attività autorizzate;
2.
di stabilire ai sensi dell’art. 5, co. 3 del D.M. 173/2016, che la
presente autorizzazione è valida per l’intera durata dei lavori di escavo e
comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del presente
provvedimento, salvo eventuali motivate proroghe;
3.
di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e
prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre
disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. (TUEL);
5.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o
modifica, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;
6.
di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno
viene fatto notifica alla Le Marinelle srl con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII, n.7 – San Salvo
(CH);
7.
di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di San
Salvo (CH), all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, all’ARTA – Direzione
Centrale di Pescara, al Servizio Opere Marittime del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
8.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti
e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990,
n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine
di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3
legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
(art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini