D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 109 – D.M. 15.07.2016, n. 173 - DGR 28.03.2013, n. 218    Le Marinelle srl, “Escavo fondale marino in corrispondenza dello scivolo del Porto Turistico Le Marinelle a San Salvo a seguito di insabbiamento e trasporto”. Autorizzazione delle operazioni di escavo e stoccaggio temporaneo di max 5.000 mc di sedimenti marini.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che Le Marinelle s.r.l., con sede a San Salvo (CH) in Piazza Papa Giovanni XXIII n.7, con nota acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 0150248/17 del 05/06/2017, ai sensi dell’art. 109, co. 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 4 del DM 15.07.2016, n. 173, ha richiesto l’autorizzazione per l’esecuzione di un intervento denominato: “Escavo fondale marino in corrispondenza dello scivolo del Porto Turistico Le Marinelle a San Salvo a seguito di insabbiamento e trasporto”;

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 109 “Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte”;

 

VISTA la documentazione presentata allegata alla domanda della Società Le Marinelle s.r.l., di cui sopra ed in particolare:

-              1-relazione per autorizzazione escavo sabbia e deposito a terra;

-              2-planimetria generale porto;

-              3-planimetria escavo e deposito a terra 2017;

-              4-risultati analisi ARTA;

 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84 “Riordino della legislazione portuale”, pubblicata nella G.U. n. 28 del 04.02.1994;

VISTO il D.M. 8 novembre 2010, n. 260 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”, per quanto applicabile;

 

VISTO il D.M. 15.07.2016, n. 173 avente per oggetto: “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione per l’immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini” ed in particolare l’art. 2 “Definizioni”, co. 1, lett. e), in relazione all’escavo di fondali marini: dragaggio dei sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità dei bacini portuali; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 218 del 28.03.2013 recante: “Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” -Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare”, annullata parzialmente con sentenza n. 84/2015 della Corte Costituzionale nella parte in cui si stabilisce di: <<fissare in 25.000 mc la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia - limite>>;

 

VISTI i rapporti di prova dell’ARTA - Distretto provinciale di Pescara, rimessi a Le Marinelle srl, con nota prot.n. 3461 dell’11/05/2017, dai quali non si rinvengono caratteristiche di tossicità dei sedimenti marini, ai sensi del Capitolo 2 dell’Allegato tecnico al DM 15.07.2016, n. 173;

 

PRESO ATTO che è stata individuata un’area per il deposito temporaneo dei sedimenti marini escavati dalla zona dello scivolo del porto (di volume inferiore ai 5.000 mc), area ubicata all’interno dell’area portuale in concessione alla stessa Società e che risulta idonea al caso; nelle more della definizione della destinazione finale degli stessi previa attuazione delle necessarie procedure tecnico-amministrative di competenza degli Enti interessati;

 

RITENUTO di prevedere, ai sensi dell’art. 5, co. 3 del D.M. 173/2016, la presente autorizzazione è valida per l’intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo eventuali motivate proroghe;

 

RITENUTO di prevedere le seguenti prescrizioni:

a.           le operazioni dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidimento delle acque marine;

b.           le attività di escavazione devono interessare esclusivamente le aree in cui sono stati caratterizzati i sedimenti marini;

c.           comunicare ad ARTA - Distretto provinciale di Pescara la data di fine lavori e l’esito del monitoraggio delle attività autorizzate;

 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione non risultano motivi ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

 

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

1.           di autorizzare la Le Marinelle s.r.l., con sede a San Salvo (CH) in Piazza Papa Giovanni XXIII, n.7 agli interventi di escavo del fondale marino in corrispondenza dello scivolo del Porto Turistico Le Marinelle a San Salvo a seguito di insabbiamento e trasporto, per un quantitativo di sedimenti marini non superiore a 5.000 mc ed allo stoccaggio temporaneo degli stessi nell’area individuata dagli elaborati di progetto, come da nota prot.n. 0150248/17 del 05/06/2017, con le seguenti prescrizioni tecniche:

a.           le operazioni dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidimento delle acque marine;

b.           le attività di escavazione devono interessare esclusivamente le aree in cui sono stati caratterizzati i sedimenti marini;

c.           comunicare ad ARTA - Distretto provinciale di Pescara la data di fine lavori e l’esito del monitoraggio delle attività autorizzate;

2.           di stabilire ai sensi dell’art. 5, co. 3 del D.M. 173/2016, che la presente autorizzazione è valida per l’intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo eventuali motivate proroghe;

3.           di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

4.           di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

5.           di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge e/o di normative tecniche;

6.           di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene fatto notifica alla Le Marinelle srl con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII, n.7 – San Salvo (CH);

7.           di disporre l’invio del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara, al Servizio Opere Marittime del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

8.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini