LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei
principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti
obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra
cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo
principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti;
CONSIDERATO
che la Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse
Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota
prot.n. 0594838 del 22.11.2017 acquisita agli atti del SGR con prot. n. 0298864/17 del 23/11/2017, avente per oggetto:
“Accordo Regioni Lazio e Abruzzo per il trattamento di rifiuti urbani
indifferenziati - richiesta soc. AMA spa” e sulla
base di una precedente richiesta della soc. AMA
S.p.A. prot. n. 536884 del 24/10/2017, ha inoltrato
alla Regione Abruzzo la richiesta di attivare un Accordo di Programma ai sensi
dell’art.182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di conferire temporaneamente c/o gli
impianti ubicati in Abruzzo una quota di rifiuti urbani, aventi codice CER
200301, prodotti nel territorio della Regione Lazio, ed in particolare di Roma
Capitale, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi
e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel
rispetto scrupoloso delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in
materia;
PRESO
ATTO che la AMA S.p.A., con la menzionata nota prot. n. 536884 del 24/10/2017, indirizzata alla Regione
Lazio e allegata alla precedente nota prot. n.
0594838 del 22/11/2017, comunicava che per “…omissis…prevenire gravi criticità
nei possibili periodi di insufficienza nella ricezione e trattamento dei
rifiuti urbani presso gli impianti attualmente disponibili …omissis… ha inviato
una richiesta di manifestazione di interesse ai gestori di impianti di trattamento
meccanico biologico presenti nel territorio nazionale volta a verificare la
disponibilità degli stessi a trattare una quota dei rifiuti urbani non
pericolosi aventi codice CER 20.03.01, prodotti nel territorio di Roma
Capitale”, alla quale manifestazione, per il territorio abruzzese, hanno
comunicato la propria disponibilità l’impianto TMB Sulmona (AQ), gestito da Cogesa S.p.A. e l’impianto di TMB in località Casoni (CH),
gestita dalla DECO S.p.A.;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot.
n.0004284 del 08/01/2018, comunicava al Sindaco di Roma, alla AMA S.p.A. e alla
competente Direzione della Regione Lazio un assenso di massima alla richiesta
di attivazione di Accordo di Programma, richiedendo la trasmissione di
“…omissis… dati occorrenti per il riscontro delle informazioni che seguono al
fine di consentire una corretta e completa valutazione di una ipotesi di
Accordo di programma:
a.
il quantitativo di rifiuti non gestibili, in autonomi, dal Comune di Roma
per quali si chiede il conferimento presso gli impianti della Regione Abruzzo;
b.
arco temporale per il quale necessità l’esercizio dell’Accordo di Programma
per ragioni di solidarietà istituzionale;
c.
l’itinerario e il numero dei passaggi quotidiani sulla viabilità minore ad esclusione
del tratto autostradale interessato, poiché capace di reggere anche grandi
consistenze di spostamento;
d.
gli interventi posti in essere da Codesta Amministrazione per superare la
situazione di emergenza, nel più breve tempo possibile, dei rifiuti nel territorio
interessato;
e.
costi preventivati per espletare il conferimento in esame e le modalità di
pagamento… omissis”;
RICHIAMATA
la nota prot. n. RA-1488
del 10.01.2018 del Sindaco di Roma, in riscontro alla nota del Presidente della
Regione Abruzzo dianzi riportata, con la quale si informava della avvenuta
adozione di apposito piano comunale per superare la situazione di emergenza,
mentre rimandava alla AMA S.p.A. il riscontro dei dati afferenti gli aspetti
tecnici e gestionali;
PRESO
ATTO della nota prot. n. 2141
del 10/01/2018 con la quale il Sindaco di Chieti “…al fine di tutelare la
salute dei concittadini e di quanti abitano nella Valpescara…omissis…”
chiedeva di “conoscere alcuni dati. Innanzitutto la qualità e la quantità di
rifiuti da trattare, la durata esatta del periodo del conferimento, nonché il
numero di mezzi che, giornalmente, dovranno attraversare il territorio
comunale… omissis”;
PRESO
ATTO della disponibilità comunicata dai gestori degli
impianti di trattamento per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati
(CER 200301), giusta nota della DECO S.p.A. n.11674 del 09.10.2017 inviata ad
AMA S.p.A. che attesta la disponibilità di 30.000 tonnellate annue e giusta
email inviata dalla COGESA S.p.A. in data 10/01/2018 che aggiorna il limite
massimo disponibile pari a 9.000 tonnellate annue;
RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.9/11 del 09.12.2011 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad autorizzare COGESA
Spa con sede legale in Sulmona alla Via Vicenne, Loc.
Noce Mattei per un limite massimo di conferibilità
presso l’impianto ivi ubicato di rifiuti urbani indifferenziati pari a 47.736
t/a;
RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.145/46 del 22.10.2009 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad autorizzare DECO
Spa con sede legale in San Giovanni Teatino alla Via Salara, n.14 bis all’incremento delle potenzialità
dell’impianto ubicato in loc. Casoni nel Comune di
Chieti,
per un limite massimo di conferibilità di
rifiuti urbani indifferenziati pari a
270.000 t/a;
PRESO
ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del
13/01/2015 dei Servizi: Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e
Gestione Rifiuti recante: “D.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n. 46/2014 - Circolare
Ministeriale prot.n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo
sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Proroga scadenza
Autorizzazioni Integrate Ambientali”, con la quale si è provveduto a rinnovare
le Autorizzazioni Integrate Ambientali, tra cui le richiamate AIA, di
titolarità di COGESA S.p.A. e DECO S.p.A.;
VISTA la Circolare 27 ottobre 2014 prot. n.
22295/GAB del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- MATTM recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina
in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, recata dal
Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
46”;
RICHIAMATA
la DGR n. 736 del 07/12/2017 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i. - DGR n. 624 del 06.10.2016 - Accordo
tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti con codice CER 20 03 01. Proroga termini e presa d’atto di
ulteriori provvedimenti.” con la quale la Regione Abruzzo si è già resa
disponibile a ricevere per il quarto anno consecutivo, è stata deliberata la
proroga sino al 16.10.2018 dell’accordo tra la Regione Lazio e la Regione
Abruzzo che si è nuovamente resa disponibile per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (CER 20 03 01), tra
l’altro, confermando il quantitativo massimo giornaliero di 180 t/g conferibile
presso l’impianto di TMB di titolarità di ACIAM Spa con sede in Via T. Edison
n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di
Aielli (AQ), fermo restando il limite annuo di conferibilità
massima già originariamente stabilito pari a 40.150 t/a;
CONFERMANDO la volontà di perseguire politiche ambientali basate su principi di
leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati e,
con spirito di solidarietà unito a senso di responsabilità e leale
collaborazione, corrispondere alla richiesta di contribuire alla soluzione
dell’emergenza in atto, relativa ai rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel
territorio di Roma Capitale, al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o
situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario e, per l’effetto, aderire
alla predetta richiesta della Regione Lazio, sulla base della nota di AMA
S.p.A., e attivare un nuovo Accordo di Programma ai sensi dell’art.182 comma 3
del D.Lgs. 152/06, condizionandolo a un
contemperamento di tutti gli interessi coinvolti;
RITENUTO, per la rilevanza degli interessi coinvolti, di stabilire la durata
dello stipulando Accordo di Programma in un termine pari a novanta (90) giorni
da sottoporre a verifica e da precisare ulteriormente in occasione
dell’incontro tra titolari e/o gestori, Amministrazioni e AMA S.p.A.,
relativamente all’esercizio dello stipulando Accordo e comunque nel pieno
rispetto delle condizioni quivi stabilite;
RITENUTO
opportuno evidenziare che gli impianti
di TMB gestiti da DECO S.p.A. e COGESA S.p.A., sono stati preliminarmente
sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) con esito favorevole;
CONSIDERATO
utile prevedere ulteriori misure per contenere eventuali
effetti derivanti dalle attività connesse al conferimento dei rifiuti presso
gli impianti menzionati, si rende necessario condizionare l’efficacia della
presente deliberazione alla predisposizione di apposito Piano del trasporto per
la movimentazione dei rifiuti, ove siano specificati la tipologia dei mezzi, la
definizione dell’itinerario, del numero e della frequenza dei passaggi
quotidiani sulla viabilità minore, ad esclusione del tratto autostradale
interessato e in cui sia data evidenza sia del contenimento dell’impatto
ambientale che della sostenibilità dei trasporti nella rete viaria locale, in
modo da non arrecare intralcio alla circolazione;
RILEVATA, altresì, la necessità di convocare una riunione fra i soggetti
interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, Amministrazioni
e AMA S.p.A. per sottoporre a verifica e precisare ulteriormente i termini e le
condizioni dello stipulando Accordo di Programma, nel pieno rispetto delle
condizioni quivi stabilite e per l’effetto di impegnare i Comuni di Chieti e
Sulmona e le società interessate DECO S.p.A., COGESA S.p.A. e AMA S.p.A. a
partecipare ad una convocanda riunione tematica,
eventualmente presieduta dal Sottosegretario della Giunta Regionale con la
partecipazione del Consigliere Regionale delegato ai trasporti, relativa alla
gestione e al coordinamento delle attività di trattamento e di tutte le
ulteriori attività a queste connessa;
RILEVATA la necessità di precisare che le attività oggetto della presente
deliberazione attengono unicamente al trattamento dei rifiuti presso gli
impianti di TMB Deco S.p.A. e COGESA S.p.A. e che gli stessi saranno
successivamente smaltiti altrove a cura della AMA S.p.A.;
RITENUTO
di dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti alla predisposizione dell’Accordo di Programma, in coerenza con il
Piano Regionale dei Rifiuti e nel rispetto dei termini, delle condizioni e
delle linee programmatiche quivi stabilite;
RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per quanto attiene l’attuazione
delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma tra gli Enti
Regionali, nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti e
della normativa regionale, nazionale ed europea;
RITENUTO, inoltre, di incaricare ARTA Abruzzo allo svolgimento del monitoraggio
dell’aria nei siti di destinazione dei rifiuti relativo a tutte le attività
connesse all’esecuzione della presente deliberazione, con particolare riguardo
agli aspetti legati all’impatto ambientale, i cui costi sono posti sin da ora a
carico delle parti contraenti;
DATO
ATTO che l’oggetto della presente deliberazione non
comporta costi a carico della comunità abruzzese;
VISTO il Regolamento 15 maggio 2014, n. 660 recante “Modifica del Regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti”;
VISTA
la Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che
ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01.06.2015;
VISTA
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre
2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti;
VISTA
la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto:
”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTO
il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;
VISTO
il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in
particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in
discarica solo dopo il trattamento;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2016 recante “Adozione del Piano nazionale delle
ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità
dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e
del relativo recupero o smaltimento”;
VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti
in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del
conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma
1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i.
per “rifiuti non pericolosi”;
VISTA
la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE,
91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009.
(Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre
2008;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”
e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario
del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti (PRGR);
VISTA
la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.,
pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti
l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”),
per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero,
autorizzati ed in esercizio;
RICHIAMATA
la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto:
“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive
regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani
agli impianti. Approvazione”;
VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. recante
il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO
il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, come modificata
dalla L.R. 26.08.2014, n. 35, e s.m.i. ;
DATO
ATTO che il presente provvedimento, non comporta
obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio
finanziario;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del
presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul
piano ambientale;
DATO
ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento;
UDITA
la relazione del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa
istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:
1.
di prendere atto della complessiva corrispondenza già emarginata in
parte narrativa e posta a fondamento sostanziale e
motivazionale della presente deliberazione;
2.
di prendere atto, segnatamente, della richiesta avanzata da AMA
S.p.A. di attivare un Accordo Interregionale tra la Regione Abruzzo e la
Regione Lazio, ai sensi dell’art.182 comma 3 del D.Lgs.
152/2006 al fine di “…omissis… prevenire gravi criticità nei possibili periodi
di insufficienza nella ricezione e trattamento dei rifiuti urbani presso gli
impianti attualmente disponibili… omissis” con riferimento ai rifiuti urbani
non pericolosi prodotti specificamente nel territorio di Roma Capitale;
3.
di confermare la
volontà di perseguire politiche ambientali basate su principi di leale
collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati e, con
spirito di solidarietà unito a senso di responsabilità, corrispondere alla
richiesta di contribuire alla soluzione dell’emergenza in atto, relativa ai
rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale, al
fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di
ordine igienico-sanitario mediante Accordo di Programma ai sensi dell’art.182 comma
3 del D.Lgs.152/2006;
4.
di autorizzare, sulla
base della disponibilità comunicata dai titolari e/o gestori degli impianti
interessati, il conferimento per l’attività di trattamento dei rifiuti urbani
indifferenziati, aventi codice CER 20.03.01, per un quantitativo massimo pari a
39.000 tonnellate complessive annue così ripartito: 30.000 tonnellate annue
presso l’impianto di TMB ubicato in località Casoni (CH) di titolarità della
DECO SpA e 9.000 tonnellate annue presso l’impianto
di TMB ubicato in località Noce Mattei Sulmona (AQ) di titolarità COGESA
S.p.A., nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti, della
normativa regionale, nazionale ed europea;
5.
di stabilire la durata dell’Accordo di Programma, per ragioni di
solidarietà istituzionale, in un termine pari a novanta (90) giorni da
sottoporre a verifica e da precisare ulteriormente in occasione dell’incontro
tra titolari e/o gestori, Amministrazioni e AMA S.p.A., di cui al successivo
punto 8, relativamente all’esercizio dello stipulando Accordo e comunque nel
pieno rispetto delle condizioni quivi stabilite;
6.
di condizionare l’efficacia della presente deliberazione alla
predisposizione di apposito Piano del trasporto per la movimentazione dei
rifiuti ove siano specificati la definizione dell’itinerario e il numero dei
passaggi quotidiani sulla viabilità minore, ad esclusione del tratto
autostradale interessato, e in cui sia data evidenza sia del contenimento
dell’impatto ambientale che della sostenibilità dei trasporti nella rete viaria
locale, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione;
7.
di impegnare il Comune di Roma Capitale a porre in esrere tutte le azioni volte a superare definitivamente
l’emergenza;
8.
di precisare che la Regione Abruzzo, in conformità al vigente Piano Regionale
dei Rifiuti effettua un servizio qualificabile in mero trattamento dei rifiuti
oggetto di conferimento, con conseguente impegno in capo alla AMA S.p.A. a
riottenere i medesimi rifiuti, a seguito del trattamento, per indirizzarli
verso altri sedi di smaltimento;
9.
di dare mandato al
Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo alla
predisposizione dell’Accordo di Programma di cui al punto 3, in coerenza con il
Piano Regionale dei Rifiuti e dei termini, delle condizioni e delle linee programmatiche
quivi stabilite e incaricare il medesimo Servizio all’attuazione delle
attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma tra gli Enti
Regionali, nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti,
della normativa regionale, nazionale ed europea;
10.
di incaricare ARTA Abruzzo allo svolgimento del monitoraggio
dell’aria nei siti di destinazione dei rifiuti
relativo a tutte le attività connesse all’esecuzione della presente
deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti legati all’impatto
ambientale, i cui costi sono posti sin da ora a carico delle parti contraEnti;
11.
di impegnare i Comuni di Chieti e Sulmona e le società interessati
DECO S.p.A. e COGESA S.p.A. a partecipare alla convocanda
riunione tematica, eventualmente presieduta dal Sottosegretario della Giunta
Regionale con la partecipazione del Consigliere Regionale delegato ai
trasporti, relativa alla gestione e al coordinamento delle attività di
trattamento e di tutte le ulteriori a questa connessa;
12.
di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
13.
di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione
Abruzzo al fine di consentire la maggiore diffusività.