D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Accordo di Programma tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo in favore del Comune di Roma per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotto nel territorio di Roma Capitale. Condizioni, termini e linee programmatiche.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota prot.n. 0594838 del 22.11.2017 acquisita agli atti del SGR con prot. n. 0298864/17 del 23/11/2017, avente per oggetto: “Accordo Regioni Lazio e Abruzzo per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati - richiesta soc. AMA spa” e sulla base di una precedente richiesta della soc. AMA S.p.A. prot. n. 536884 del 24/10/2017, ha inoltrato alla Regione Abruzzo la richiesta di attivare un Accordo di Programma ai sensi dell’art.182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di conferire temporaneamente c/o gli impianti ubicati in Abruzzo una quota di rifiuti urbani, aventi codice CER 200301, prodotti nel territorio della Regione Lazio, ed in particolare di Roma Capitale, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia;

 

PRESO ATTO che la AMA S.p.A., con la menzionata nota prot. n. 536884 del 24/10/2017, indirizzata alla Regione Lazio e allegata alla precedente nota prot. n. 0594838 del 22/11/2017, comunicava che per “…omissis…prevenire gravi criticità nei possibili periodi di insufficienza nella ricezione e trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti attualmente disponibili …omissis… ha inviato una richiesta di manifestazione di interesse ai gestori di impianti di trattamento meccanico biologico presenti nel territorio nazionale volta a verificare la disponibilità degli stessi a trattare una quota dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01, prodotti nel territorio di Roma Capitale”, alla quale manifestazione, per il territorio abruzzese, hanno comunicato la propria disponibilità l’impianto TMB Sulmona (AQ), gestito da Cogesa S.p.A. e l’impianto di TMB in località Casoni (CH), gestita dalla DECO S.p.A.;

 

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. n.0004284 del 08/01/2018, comunicava al Sindaco di Roma, alla AMA S.p.A. e alla competente Direzione della Regione Lazio un assenso di massima alla richiesta di attivazione di Accordo di Programma, richiedendo la trasmissione di “…omissis… dati occorrenti per il riscontro delle informazioni che seguono al fine di consentire una corretta e completa valutazione di una ipotesi di Accordo di programma:

a.           il quantitativo di rifiuti non gestibili, in autonomi, dal Comune di Roma per quali si chiede il conferimento presso gli impianti della Regione Abruzzo;

b.           arco temporale per il quale necessità l’esercizio dell’Accordo di Programma per ragioni di solidarietà istituzionale;

c.           l’itinerario e il numero dei passaggi quotidiani sulla viabilità minore ad esclusione del tratto autostradale interessato, poiché capace di reggere anche grandi consistenze di spostamento;

d.           gli interventi posti in essere da Codesta Amministrazione per superare la situazione di emergenza, nel più breve tempo possibile, dei rifiuti nel territorio interessato;

e.           costi preventivati per espletare il conferimento in esame e le modalità di pagamento… omissis”;

 

RICHIAMATA la nota prot. n. RA-1488 del 10.01.2018 del Sindaco di Roma, in riscontro alla nota del Presidente della Regione Abruzzo dianzi riportata, con la quale si informava della avvenuta adozione di apposito piano comunale per superare la situazione di emergenza, mentre rimandava alla AMA S.p.A. il riscontro dei dati afferenti gli aspetti tecnici e gestionali;

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 2141 del 10/01/2018 con la quale il Sindaco di Chieti “…al fine di tutelare la salute dei concittadini e di quanti abitano nella Valpescara…omissis…” chiedeva di “conoscere alcuni dati. Innanzitutto la qualità e la quantità di rifiuti da trattare, la durata esatta del periodo del conferimento, nonché il numero di mezzi che, giornalmente, dovranno attraversare il territorio comunale… omissis”;

 

PRESO ATTO della disponibilità comunicata dai gestori degli impianti di trattamento per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), giusta nota della DECO S.p.A. n.11674 del 09.10.2017 inviata ad AMA S.p.A. che attesta la disponibilità di 30.000 tonnellate annue e giusta email inviata dalla COGESA S.p.A. in data 10/01/2018 che aggiorna il limite massimo disponibile pari a 9.000 tonnellate annue;

 

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.9/11 del 09.12.2011 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad autorizzare COGESA Spa con sede legale in Sulmona alla Via Vicenne, Loc. Noce Mattei per un limite massimo di conferibilità presso l’impianto ivi ubicato di rifiuti urbani indifferenziati pari a 47.736 t/a; 

 

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.145/46 del 22.10.2009 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad autorizzare DECO Spa con sede legale in San Giovanni Teatino alla Via Salara, n.14 bis  all’incremento delle potenzialità dell’impianto ubicato in loc. Casoni nel Comune di Chieti,                                                                                                                                          per un limite massimo di conferibilità di rifiuti urbani indifferenziati pari a  270.000 t/a; 

 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015 dei Servizi: Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e Gestione Rifiuti recante: “D.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n. 46/2014 - Circolare Ministeriale prot.n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”, con la quale si è provveduto a rinnovare le Autorizzazioni Integrate Ambientali, tra cui le richiamate AIA, di titolarità di COGESA S.p.A. e DECO S.p.A.;

 

VISTA la Circolare 27 ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 736 del 07/12/2017 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 624 del 06.10.2016 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti con codice CER  20 03 01. Proroga termini e presa d’atto di ulteriori provvedimenti.” con la quale la Regione Abruzzo si è già resa disponibile a ricevere per il quarto anno consecutivo, è stata deliberata la proroga sino al 16.10.2018 dell’accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo che si è nuovamente resa disponibile per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (CER 20 03 01), tra l’altro, confermando il quantitativo massimo giornaliero di 180 t/g conferibile presso l’impianto di TMB di titolarità di ACIAM Spa con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), fermo restando il limite annuo di conferibilità massima già originariamente stabilito pari a 40.150 t/a;

 

CONFERMANDO la volontà di perseguire politiche ambientali basate su principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati e, con spirito di solidarietà unito a senso di responsabilità e leale collaborazione, corrispondere alla richiesta di contribuire alla soluzione dell’emergenza in atto, relativa ai rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale, al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario e, per l’effetto, aderire alla predetta richiesta della Regione Lazio, sulla base della nota di AMA S.p.A., e attivare un nuovo Accordo di Programma ai sensi dell’art.182 comma 3 del D.Lgs. 152/06, condizionandolo a un contemperamento di tutti gli interessi coinvolti;

 

RITENUTO, per la rilevanza degli interessi coinvolti, di stabilire la durata dello stipulando Accordo di Programma in un termine pari a novanta (90) giorni da sottoporre a verifica e da precisare ulteriormente in occasione dell’incontro tra titolari e/o gestori, Amministrazioni e AMA S.p.A., relativamente all’esercizio dello stipulando Accordo e comunque nel pieno rispetto delle condizioni quivi stabilite;

 

RITENUTO opportuno evidenziare che gli impianti di TMB gestiti da DECO S.p.A. e COGESA S.p.A., sono stati preliminarmente sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) con esito favorevole;

 

CONSIDERATO utile prevedere ulteriori misure per contenere eventuali effetti derivanti dalle attività connesse al conferimento dei rifiuti presso gli impianti menzionati, si rende necessario condizionare l’efficacia della presente deliberazione alla predisposizione di apposito Piano del trasporto per la movimentazione dei rifiuti, ove siano specificati la tipologia dei mezzi, la definizione dell’itinerario, del numero e della frequenza dei passaggi quotidiani sulla viabilità minore, ad esclusione del tratto autostradale interessato e in cui sia data evidenza sia del contenimento dell’impatto ambientale che della sostenibilità dei trasporti nella rete viaria locale, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione;

 

RILEVATA, altresì, la necessità di convocare una riunione fra i soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, Amministrazioni e AMA S.p.A. per sottoporre a verifica e precisare ulteriormente i termini e le condizioni dello stipulando Accordo di Programma, nel pieno rispetto delle condizioni quivi stabilite e per l’effetto di impegnare i Comuni di Chieti e Sulmona e le società interessate DECO S.p.A., COGESA S.p.A. e AMA S.p.A. a partecipare ad una convocanda riunione tematica, eventualmente presieduta dal Sottosegretario della Giunta Regionale con la partecipazione del Consigliere Regionale delegato ai trasporti, relativa alla gestione e al coordinamento delle attività di trattamento e di tutte le ulteriori attività a queste connessa; 

 

RILEVATA la necessità di precisare che le attività oggetto della presente deliberazione attengono unicamente al trattamento dei rifiuti presso gli impianti di TMB Deco S.p.A. e COGESA S.p.A. e che gli stessi saranno successivamente smaltiti altrove a cura della AMA S.p.A.;

 

RITENUTO di dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti alla predisposizione dell’Accordo di Programma, in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti e nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle linee programmatiche quivi stabilite; 

 

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per quanto attiene l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma tra gli Enti Regionali, nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti e della normativa regionale, nazionale ed europea;

 

RITENUTO, inoltre, di incaricare ARTA Abruzzo allo svolgimento del monitoraggio dell’aria nei siti di destinazione dei rifiuti relativo a tutte le attività connesse all’esecuzione della presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti legati all’impatto ambientale, i cui costi sono posti sin da ora a carico delle parti contraenti;

 

DATO ATTO che l’oggetto della presente deliberazione non comporta costi a carico della comunità abruzzese;

 

VISTO il Regolamento 15 maggio 2014, n. 660 recante “Modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti”;

 

VISTA la Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01.06.2015;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti;

 

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

 

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

 

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;

 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i.,

 

VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento;

 

VISTO il D.M. 22 dicembre 2016 recante “Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento”;

 

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

 

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

 

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

 

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35, e s.m.i.  ;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:

 

1.           di prendere atto della complessiva corrispondenza già emarginata in parte narrativa e posta a fondamento sostanziale e motivazionale della presente deliberazione;

2.           di prendere atto, segnatamente, della richiesta avanzata da AMA S.p.A. di attivare un Accordo Interregionale tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, ai sensi dell’art.182 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 al fine di “…omissis… prevenire gravi criticità nei possibili periodi di insufficienza nella ricezione e trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti attualmente disponibili… omissis” con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi prodotti specificamente nel territorio di Roma Capitale;

3.           di confermare la volontà di perseguire politiche ambientali basate su principi di leale collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati e, con spirito di solidarietà unito a senso di responsabilità, corrispondere alla richiesta di contribuire alla soluzione dell’emergenza in atto, relativa ai rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale, al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario mediante Accordo di Programma ai sensi dell’art.182 comma 3 del D.Lgs.152/2006;

4.           di autorizzare, sulla base della disponibilità comunicata dai titolari e/o gestori degli impianti interessati, il conferimento per l’attività di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, aventi codice CER 20.03.01, per un quantitativo massimo pari a 39.000 tonnellate complessive annue così ripartito: 30.000 tonnellate annue presso l’impianto di TMB ubicato in località Casoni (CH) di titolarità della DECO SpA e 9.000 tonnellate annue presso l’impianto di TMB ubicato in località Noce Mattei Sulmona (AQ) di titolarità COGESA S.p.A., nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti, della normativa regionale, nazionale ed europea;

5.           di stabilire la durata dell’Accordo di Programma, per ragioni di solidarietà istituzionale, in un termine pari a novanta (90) giorni da sottoporre a verifica e da precisare ulteriormente in occasione dell’incontro tra titolari e/o gestori, Amministrazioni e AMA S.p.A., di cui al successivo punto 8, relativamente all’esercizio dello stipulando Accordo e comunque nel pieno rispetto delle condizioni quivi stabilite;

6.           di condizionare l’efficacia della presente deliberazione alla predisposizione di apposito Piano del trasporto per la movimentazione dei rifiuti ove siano specificati la definizione dell’itinerario e il numero dei passaggi quotidiani sulla viabilità minore, ad esclusione del tratto autostradale interessato, e in cui sia data evidenza sia del contenimento dell’impatto ambientale che della sostenibilità dei trasporti nella rete viaria locale, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione;

7.           di impegnare il Comune di Roma Capitale a porre in esrere tutte le azioni volte a superare definitivamente l’emergenza;

8.           di precisare che la Regione Abruzzo, in conformità al vigente Piano Regionale dei Rifiuti effettua un servizio qualificabile in mero trattamento dei rifiuti oggetto di conferimento, con conseguente impegno in capo alla AMA S.p.A. a riottenere i medesimi rifiuti, a seguito del trattamento, per indirizzarli verso altri sedi di smaltimento;

9.           di dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo alla predisposizione dell’Accordo di Programma di cui al punto 3, in coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti e dei termini, delle condizioni e delle linee programmatiche quivi stabilite e incaricare il medesimo Servizio all’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma tra gli Enti Regionali, nel rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti, della normativa regionale, nazionale ed europea;

10.        di incaricare ARTA Abruzzo allo svolgimento del monitoraggio dell’aria nei siti di destinazione dei rifiuti

relativo a tutte le attività connesse all’esecuzione della presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti legati all’impatto ambientale, i cui costi sono posti sin da ora a carico delle parti contraEnti;

11.        di impegnare i Comuni di Chieti e Sulmona e le società interessati DECO S.p.A. e COGESA S.p.A. a partecipare alla convocanda riunione tematica, eventualmente presieduta dal Sottosegretario della Giunta Regionale con la partecipazione del Consigliere Regionale delegato ai trasporti, relativa alla gestione e al coordinamento delle attività di trattamento e di tutte le ulteriori a questa connessa; 

12.        di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

13.        di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo al fine di consentire la maggiore diffusività.