LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione Abruzzo si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con L.R. 19/12/2006, n. 45 e s.m.i.
e che, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
é in via di definitiva l’adeguamento dello stesso (v.
DGR n. 523/C/2017);
PRESO
ATTO della nota prot.n. 287 del 22/11/2017, acquisita dal
SGR in data 22/11/2017 al prot.n. 0298282/17, pervenuta da MO.TE. Montagne
Teramane S.p.a., con la quale si segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per
l’anno 2018 della possibilità, per alcuni Comuni del comprensorio, di conferire
rifiuti urbani indifferenziati in impianti ubicati in ambiti territoriali
diversi da quelli di produzione;
PRESO
ATTO della nota prot.n. 13794/U del 22/11/2017, pervenuta
da ECO.LAN. Spa con sede in Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n.
0297703/17 del 22/11/2017 , con la quale si chiede di
prorogare il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di
produzione, stante il permanere delle condizioni di carenza, di esaurimento
delle capacità e insufficiente disponibilità di impianti di
smaltimento/trattamento afferenti alla programmazione pubblica;
RITENUTO
pertanto, che permangono sul territorio regionale,
alcune esigenze di conferimenti di rifiuti urbani prodotti in bacini
provinciali non serviti da sufficienti strutture impiantistiche di
trattamento/smaltimento, ovvero assenti, nel caso di taluni territori;
RICHIAMATA la DGR n. 922 del 30/12/2016, avente per oggetto “D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - DGR n.1133 del 31/12/2015. Conferimento di
rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in
Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di
produzione. Proroga sino al 31/12/2017”;
CONSIDERATO
che sono in corso attività ed interventi nel settore
della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, finalizzati in
particolare a:
-
attuare i programmi di cui al del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area
Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007 – 2013);
-
realizzare la programmazione di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
riferita al sistema impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti
urbani (es. Impianti di Trattamento Meccanico Biologico - TMB, Piattaforme per
il trattamento degli imballaggi e rifiuti da imballaggi, Centri di Raccolta,
Centri di Riuso, .. etc.);
-
diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle
frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a
porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti
conferiti in discarica e massimizzare il recupero di materia;
-
progettare iniziative in impianti di TMB per massimizzare il recupero di materiali
dai rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prima della loro destinazione finale;
-
attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma
RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 -
L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del
programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione
delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero”;
-
sviluppare la promozione delle attività di autocompostaggio,
di comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati” con
Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei
suoli e ridurre la produzione di emissioni climalteranti;
CONSIDERATO che risulta necessario garantire la regolare continuità delle attività
di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, attraverso una
collaborazione istituzionale, come è in atto da anni, al fine di affrontare le
criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi
atto che, per il permanere delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della
L.R. 45/07 e s.m.i. e non avendo le Province promosso
eventuali accordi interprovinciali, si rende necessario attivare le
disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. v)
della L.R. 45/07 e s.m.i., anche nell’ottica di
realizzare la piena autosufficienza regionale nella gestione dei flussi dei
rifiuti urbani ed assimilati;
RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti urbani
indifferenziati e/o trattati in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati
in Provincia e/o ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti
disposizioni:
1.
comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province
territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento
interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi
di rifiuti, codici CER, tariffe applicate, .. etc. ed ogni altra informazione
utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni
proposte;
2.
allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal
gestore dell’istallazione di trattamento/smaltimento interessato, attestante la
possibilità di poter conferire i rifiuti (es. autorizzazione, contratto, ..
etc.);
RITENUTO di demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari
per:
a.
la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di
raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti,
tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno
onerose;
b.
l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace
gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti
ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del
vigente sistema tariffario a cui conformarsi;
VISTA
la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di
prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente
di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR
n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;
RICHIAMATA
la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di affrontare le esistenti criticità
territoriali, autorizzare un’ulteriore proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2018),
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R.
45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR
n. 922 del 30/12/2016, per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in
impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali
diversi da quelli di produzione;
RICHIAMATA
altresì, la DGR n. 430 del 27/06/2011, avente
per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei
rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire
rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in
Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni
regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati
nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle
previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di
smaltimento dei rifiuti urbani”, con la quale, ai sensi della L.R. n. 45/07 e s.m.i., in caso di accertate necessità, consente il ricorso
diretto alla utilizzazione del 5% delle volumetrie di discarica
complessivamente autorizzate, per lo smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi di origine urbana, al fine di far fronte ad urgenti ed improrogabili
necessità di comprensori in stato di non autosufficienza;
RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a
garantire la regolare continuità delle attività di un servizio pubblico
essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, dal trasporto e dal
trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare
eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in
caso di interruzione dei servizi pubblici, nonché per evitare eventuali
problematiche di ordine pubblico;
RITENUTO che i Comuni, i Consorzi Intercomunali, le Società costituite dai
Comuni nonché i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana,
per quanto di loro competenza, debbano contnuare a
sviluppare la diffusione territoriale dei servizi di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità,
al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 4
della L.R. 45/07 e s.m.i. “Obiettivi di raccolta
differenziata e riciclo”, trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti
all’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), monitorando in particolare le
iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi
indicati all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RITENUTO
di incaricare il SGR/ORR, affinché intervenga nei
confronti dei Comuni interessati da ritardi nell’attivazione dei servizi di
raccolta differenziata (RD) e/o da trasporti extra-provinciali di rifiuti
urbani perché avviino:
- il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine
di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della
L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n.
167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti dei
risultati raggiunti all’ORR, monitorando in particolare le iniziative e
le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata/riciclo di cui all’art. 23
della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- l’attivazione di
campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei
rifiuti urbani; realizzando uno specifico report delle iniziative che saranno
implementate sui territori;
CONSIDERATO inoltre, che sono in essere le attività per la costituzione dell’AGIR
(Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti), ai sensi dell’art. 3 L.R.
36/2013 e s.m.i., finalizzate alla costituzione di un
ATO unico regionale;
RICHIAMATI
tutti gli obblighi ed i divieti del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i.,
nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;
PRECISATO
che presso gli impianti interessati devono,
comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità,
di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;
RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare
disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine
igienico-sanitario sul territorio, di prorogare con il presente provvedimento,
senza soluzione di continuità, i termini temporali di cui alla DGR n. 922 del
30/12/2016;
VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di
settore;
VISTA
la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione
integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica
la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive (GUCE n. . L370/44 del
30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal
01/06/2015;
VISTO
il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 avente per oggetto:
“Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in
particolare l’art. 106 “Competenze delle Regioni”;
VISTO il D.lgs. 13/01/2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M. 27/09/2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
VISTO il D.lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88”;
RICHIAMATA
la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 avente per
oggetto: “Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati
- Superamento circolare del 30 giugno 2009”;
VISTA la L.R. 29/07/2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
VISTA
la L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle
funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del
06.11.2013;
VISTA
la L.R. 19/12/2007, 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i. (BURA Straordinario
n. 10 del 21.12.2007), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in
materia, nonché le conseguenti Direttive regionali da essa discendenti o
comunque collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti di origine
urbana;
VISTA
la L.R. 16/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul
B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione
del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti
conferiti negli impianti di smaltimento;
VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
VISTA
la DGR n. 778 del 11/10/2010 “Direttive regionali in
materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la
gestione dei rifiuti. Approvazione.”;
VISTA la DGR n. 657 del 20/10/2016 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento
dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) - Nuove disposizioni e sostituzione
dell'Allegato alla DGR n. 1148 del 16.10.2006”;
RICHIAMATA la DGR n. 383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la
gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di
produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti
in Regione Abruzzo”;
VISTA
la DGR n. 167 del 24/02/2007 “D.Lgs
3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 -
L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9.08.2006, n. 27 "Direttive applicative del
programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione
delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero";
VISTA
la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);
VISTO
il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;
DATO
ATTO che il presente provvedimento, non comporta
obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio
finanziario;
PRESO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi, dallo
stesso, conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO
ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio
parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento stesso;
UDITA
la relazione del Presidente della Regione d’Abruzzo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria
favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:
1.
di autorizzare al fine di
affrontare le situazioni di criticità delle attività di trattamento/smaltimento
dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del territorio regionale, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, la
proroga sino al 31.12.2018, senza soluzione di continuità, dei termini
temporali fissati con DGR n. 922 del 30/12/2016, per il
conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in impianti di smaltimento
e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi;
2.
di prescrivere ai soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in
impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti
territoriali diversi, le seguenti disposizioni:
-
comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province
territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le
motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, codici CER,
tariffe applicate ed ogni altra
informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le
soluzioni proposte;
-
allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore
dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i
rifiuti (es. convenzione, contratto);
3.
di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso
rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente,
nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei
rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e
direttive regionali applicative;
4.
di demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
a.
la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di
raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti,
tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno
onerose;
b.
l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace
gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti
ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del
vigente sistema tariffario a cui conformarsi;
5.
di prescrivere il rispetto della DGR n. 778 del 11.10.2010 in materia di comunicazione
semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché le ulteriori direttive
regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
6.
di incaricare il SGR/ORR, affinché intervenga nei confronti dei Comuni interessati da
ritardi nell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) e/o da
trasporti extra-provinciali di rifiuti urbani perché avviino:
- il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine
di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della
L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n.
167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti dei
risultati raggiunti all’ORR, monitorando in particolare le iniziative e
le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata/riciclo di cui all’art. 23
della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- l’attivazione di
campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei
rifiuti urbani;
realizzando uno specifico report delle iniziative che saranno
implementate sui territori;
7.
di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8.
di trasmettere copia del
presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai
Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o
trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, con invito
alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti
provinciali territorialmente competenti;
9.
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e
Bonifiche.