D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 922 del 30.12.2016 -  Conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione. Proroga sino al 31.12.2018.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con L.R. 19/12/2006, n. 45 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. é in via di definitiva l’adeguamento dello stesso (v. DGR n. 523/C/2017);

 

PRESO ATTO della nota prot.n. 287 del 22/11/2017, acquisita dal SGR in data 22/11/2017 al prot.n. 0298282/17, pervenuta da MO.TE. Montagne Teramane S.p.a., con la quale si segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2018 della possibilità, per alcuni Comuni del comprensorio, di conferire rifiuti urbani indifferenziati in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione;

 

PRESO ATTO della nota prot.n. 13794/U del 22/11/2017, pervenuta da ECO.LAN. Spa con sede in Lanciano (CH), acquisita dal SGR al prot.n. 0297703/17 del 22/11/2017 , con la quale si chiede di prorogare il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, stante il permanere delle condizioni di carenza, di esaurimento delle capacità e insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento/trattamento afferenti alla programmazione pubblica;

 

RITENUTO pertanto, che permangono sul territorio regionale, alcune esigenze di conferimenti di rifiuti urbani prodotti in bacini provinciali non serviti da sufficienti strutture impiantistiche di trattamento/smaltimento, ovvero assenti, nel caso di taluni territori;

 

RICHIAMATA la DGR n. 922 del 30/12/2016, avente per oggetto “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n.1133 del 31/12/2015. Conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione. Proroga sino al 31/12/2017”;

 

CONSIDERATO che sono in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, finalizzati in particolare a:

-                   attuare i programmi di cui al del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007 – 2013);

-                   realizzare la programmazione di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., riferita al sistema impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani (es. Impianti di Trattamento Meccanico Biologico - TMB, Piattaforme per il trattamento degli imballaggi e rifiuti da imballaggi, Centri di Raccolta, Centri di Riuso, .. etc.);

-                   diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica e massimizzare il recupero di materia;

-                   progettare iniziative in impianti di TMB per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prima della loro destinazione finale;

-                   attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-                   sviluppare la promozione delle attività di autocompostaggio, di comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati” con Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di emissioni climalteranti;

 

CONSIDERATO che risulta necessario garantire la regolare continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, attraverso una collaborazione istituzionale, come è in atto da anni, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi atto che, per il permanere delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e non avendo le Province promosso eventuali accordi interprovinciali, si rende necessario attivare le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., anche nell’ottica di realizzare la piena autosufficienza regionale nella gestione dei flussi dei rifiuti urbani ed assimilati;

 

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e/o trattati in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Provincia e/o ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.           comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, codici CER, tariffe applicate, .. etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.           allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’istallazione di trattamento/smaltimento interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es. autorizzazione, contratto, .. etc.);

 

RITENUTO di demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

a.           la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

b.           l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

 

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di affrontare le esistenti criticità territoriali, autorizzare un’ulteriore proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2018), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR n. 922 del 30/12/2016, per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi da quelli di produzione;

 

RICHIAMATA altresì, la DGR n. 430 del 27/06/2011, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - Autorizzazione sino al 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (AIA) di smaltimento dei rifiuti urbani”, con la quale, ai sensi della L.R. n. 45/07 e s.m.i., in caso di accertate necessità, consente il ricorso diretto alla utilizzazione del 5% delle volumetrie di discarica complessivamente autorizzate, per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana, al fine di far fronte ad urgenti ed improrogabili necessità di comprensori in stato di non autosufficienza;

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la regolare continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta, dal trasporto e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico;

 

RITENUTO che i Comuni, i Consorzi Intercomunali, le Società costituite dai Comuni nonché i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana, per quanto di loro competenza, debbano contnuare a sviluppare la diffusione territoriale dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i. “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo”, trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti all’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

 

RITENUTO di incaricare il SGR/ORR, affinché intervenga nei confronti dei Comuni interessati da ritardi nell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) e/o da trasporti extra-provinciali di rifiuti urbani perché avviino:

-     il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti dei  risultati raggiunti all’ORR, monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-     l’attivazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani; realizzando uno specifico report delle iniziative che saranno implementate sui territori;

CONSIDERATO inoltre, che sono in essere le attività per la costituzione dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti), ai sensi dell’art. 3 L.R. 36/2013 e s.m.i., finalizzate alla costituzione di un ATO unico regionale; 

 

RICHIAMATI tutti gli obblighi ed i divieti del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;

 

PRECISATO che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;  

 

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, di prorogare con il presente provvedimento, senza soluzione di continuità, i termini temporali di cui alla DGR n. 922 del 30/12/2016;

 

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

 

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE   n. .  L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTO il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 106 “Competenze delle Regioni”;

 

VISTO il D.lgs. 13/01/2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

 

VISTO il D.M. 27/09/2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

 

VISTO il D.lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

 

RICHIAMATA la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati - Superamento circolare del 30 giugno 2009”;

 

VISTA la L.R. 29/07/2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

 

VISTA la L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

 

VISTA la L.R. 19/12/2007, 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. (BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007), che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia, nonché le conseguenti Direttive regionali da essa discendenti o comunque collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti di origine urbana;

 

VISTA la L.R. 16/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;

 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

VISTA la DGR n. 778 del 11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.”;

 

VISTA la DGR n. 657 del 20/10/2016 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) - Nuove disposizioni e sostituzione dell'Allegato alla DGR n. 1148 del 16.10.2006”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;

 

VISTA la DGR n. 167 del 24/02/2007 “D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9.08.2006, n. 27 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero";

 

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi, dallo stesso, conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

 

UDITA la relazione del Presidente della Regione d’Abruzzo;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:

 

1.           di autorizzare al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, la proroga sino al 31.12.2018, senza soluzione di continuità, dei termini temporali fissati con DGR n. 922 del 30/12/2016,  per il  conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi;

2.           di prescrivere ai soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti territoriali diversi, le seguenti disposizioni:

-                   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, codici CER, tariffe applicate  ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-                   allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es. convenzione, contratto);

3.           di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive regionali applicative;

4.           di demandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

a.           la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

b.           l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

5.           di prescrivere il rispetto della DGR n. 778 del 11.10.2010 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché le ulteriori direttive regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti;

6.           di incaricare il SGR/ORR, affinché intervenga nei confronti dei Comuni interessati da ritardi nell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) e/o da trasporti extra-provinciali di rifiuti urbani perché avviino:

-     il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24/02/2007, trasmettendo gli esiti dei  risultati raggiunti all’ORR, monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui  all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-     l’attivazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani;

realizzando uno specifico report delle iniziative che saranno implementate sui territori;

7.           di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

8.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;

9.           di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.