LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la gestione
dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica
ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e
comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti
interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma,
contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
VISTA la nota prot.n.
4112 dell’11/09/2017 di ACIAM Spa avente per oggetto: “Accordo tra la Regione
Abruzzo e la Regione Lazio sottoscritto in data 16/10/2014 per il
trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti aventi codice CER 200301 presso
impianti ubicati in Abruzzo provenienti da Roma Capitale – richiesta rinnovo”,
acquisita agli atti del SGR con prot.n. 0233621/17 del 12/09/2017;
VISTA la nota prot.n.
0497419 del 04/10/2017 della Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse
Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, avente
per oggetto: “Richiesta proroga d’accordo”, con la quale si chiede di proseguire
le attività di cui all’Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, per i
rifiuti provenienti da Roma Capitale, sottoscritto in data 16.10.2014 e valido
fino al 16/10/2017, a seguito di successivi rinnovi nonchè di integrazione
avvenuta a mezzo di Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015,
con la quale si è reso necessario adeguare il quantitativo di rifiuti urbani
indifferenziati conferibili a massimo 180 t/g, fermo restando il rispetto dei
limiti stabiliti dall’A.I.A. n.14/10 del 31.12.2010 valida fino al 31.12.2020
(ex D.lgs. 46/2014);
VISTA la Deliberazione
della Regione Lazio n. 84 del 19/10/2017 avente ad oggetto “Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota
dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale
sottoscritto il 16/10/2014 - Approvazione estensione validità”;
RICHIAMATA l’Autorizzazione
Integrata Ambientale n.14/10 del 31.12.2010 e s.m.i., con la quale si è
provveduto ad autorizzare ACIAM Spa con sede legale in Via T. Edison n. 27 -
Avezzano (AQ) all’incremento delle potenzialità dell’impianto ubicato in loc.
“La Stanga” del Comune di Aielli (AQ),
per un limite massimo di conferibilità di rifiuti urbani indifferenziati
pari a 58.500 t/a;
VISTA la Circolare 27
ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - MATTM recante “Linee di indirizzo sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
PRESO ATTO della Determinazione
Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015 dei Servizi: Politica Energetica, Qualità
dell’Aria e SINA e Gestione Rifiuti recante: “D.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n.
46/2014 - Circolare Ministeriale prot.n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto
Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Proroga
scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”, con la quale si è provveduto a
rinnovare le Autorizzazioni Integrate Ambientali, tra cui l’AIA n. 14/10 del
31/12/2010 e s.m.i., di titolarità dell’ACIAM Spa;
PRESO ATTO che, ad oggi, i
conferimenti di rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale, avvengono
presso l’impianto consortile intercomunale pubblico di proprietà della Società
ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in
loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ), regolarmente munito delle
autorizzazioni regionali previste dalla legge;
RICHIAMATA la DGR n. 607 del
26.09.2014, avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs.
13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo
tra la Regione Lazio e la Regione
Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei
rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale.
Approvazione”;
PRESO ATTO della
Determinazione Dirigenziale anzi evocata n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015 avente
per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e
s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 607 del 26.09.2014.
Accordo tra la Regione Lazio e la
Regione Abruzzo, sottoscritto il 16 ottobre 2014, per il
trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice
CER 20 03 01 presso impianti ubicati in
Abruzzo di rifiuti, provenienti da Roma Capitale. Modifica del limite
quantitativo giornaliero”, con la quale si è reso necessario adeguare il
quantitativo massimo giornaliero di rifiuti urbani indifferenziati, fermo
restando il quantitativo massimo di 40.150 t/a (110 t/g x 365gg.) e nel rispetto
del limite di 58.500 t/a
stabilito dall’A.I.A. n.14/10, da
conferire c/o l’impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli
(AQ);
RICHIAMATA la DGR n. 829 del
13.10.2015, avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs.
13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del
26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo
di una quota dei rifiuti aventi codice CER
20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”,
con cui, tra l’altro, è stato anche confermato il conferimento massimo di 180 t/g di rifiuti urbani indifferenziati
nell’impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), come
incrementato dalla prefata Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97
del 10/07/2015;
RICHIAMATA la DGR n. 624 del
06/10/2016 avente per oggetto:
“D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per
il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20
03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”, con la
quale, tra l’altro, si è ancora confermato il detto quantitativo massimo
giornaliero conferibile di 180 t/g di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03
01) c/o l’impianto di
TMB ubicato in località “La Stanga” nel
Comune di Aielli (AQ), per l’ulteriore periodo di un anno, anche alla luce
della richiesta di prosecuzione del suddetto conferimento e della
disponibilità nuovamente
comunicata dall’ACIAM Spa, nel limite
di conferibilità massima giornaliero già originariamente stabilito con D.D. n.
DPC/DA21/97 del 10/07/2015;
RILEVATA la necessità di proseguire il servizio di
conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) in favore di Roma
Capitale per il tramite della Società ACIAM Spa, per ragioni di pubblica
utilità, senza soluzione di continuità ed al fine di evitare situazioni
emergenziali, sempre nei limiti del quantitativo complessivo annuo di 58.500
ton., come da AIA n. 14/10 del 31.12.2010;
CONSIDERATO che la Regione
Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e
sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della
compatibilità e sostenibilità delle attività previste; in tal senso, al fine di
superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati di Roma Capitale, si ritiene di aderire alla predetta richiesta di
ulteriore proroga avanzata dalla Regione Lazio con nota prot.n. 0497419 del
04.10.2017, anche alla luce della menzionata DGR n. 84 del 19/10/2017 e del
chiaro intendimento della Regione Lazio di proseguire nelle attività di conferimento
dei rifiuti in questione;
CONSIDERATO pertanto, che si
ritiene di prorogare in via temporanea, sino al 16/10/2018, ovvero a data
precedente nell’ipotesi di intervento di un nuovo accordo che recepisca tutte
le modifiche medio tempore intervenute a mezzo di atti gestionali, i
conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) prodotti da Roma
Capitale nell’impianto di TMB di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località
“La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata compatibilità
ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del
SGR sulla base di apposita istruttoria agli atti svolta dai soggetti
istituzionali competenti, come da Tab. 1:
Tab.
1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani
indifferenziati - CER 20 03 01.
TITOLARI |
LOCALITA’ IMPIANTO |
AUTORIZZAZIONE |
OPERAZIONI (All. B - Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
QUANTITA’RIFIUTI CER 20 03 01 t/g |
PERIODO gg |
ACIAM Spa |
Aielli (La Stanga)
|
AIA n. 14/10 del
31.12.2010 |
D 8 – D9 |
180 |
max 365 |
RITENUTO di incaricare il
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
- Servizio Gestione Rifiuti, per
l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma,
nonché di predisporre un nuovo accordo tra gli Enti Regionali, Regione Lazio e
Regione Abruzzo, che recepisca chiaramente tutte gli aggiornamenti e le
modifiche intercorsi;
RITENUTO che, per
l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione
e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma
Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di
scadenza del precedente periodo di conferimento, senza soluzione di continuità;
VISTA la Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA la Direttiva
2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente
la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTA la Direttiva 9
aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova
codifica dei rifiuti;
VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: “Regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti” (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);
VISTO il D.lgs.
03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
in particolare:
-
la
Parte II^ come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed
integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”,
che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”) e dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)”;
-
la
Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”;
VISTO il D.lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in
materia ambientale”, Parte II “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, ed in particolare:
-
l’art.
29-octies, comma 3, lett. b) che dispone che “Il riesame con valenza, anche in
termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione
nel suo complesso: b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato
sull'intera installazione”;
VISTO il D.lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in
materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:
-
l’art.
182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti
salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali
di utenza servita lo richiedano”;
-
l’art.
182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti
urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti,
tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili e
del rapporto tra i costi e i benefici
complessivi, al fine di: a)
realizzare l'autosufficienza nello smaltimento
dei rifiuti urbani non pericolosi
e dei rifiuti del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, specializzati per determinati tipi
di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.”;
-
l’art.
196 “Competenze delle Regioni”;
-
l’art.
199 “Piani regionali”;
-
l’art.
206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;
VISTO il D.lgs.
13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;
VISTO il D.M. 27
settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -
Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di
rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del
D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;
VISTA
la
L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE,
2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale
2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.,
pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è
stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in
particolare:
-
l’art.
4 “Competenze della Regione”;
-
l’art.
9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;
-
l’art.
28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;
VISTA
la
L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata
sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione
del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli
impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;
RICHIAMATA la DGR n. 693 del
13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59.
Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di
rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
VISTO il D.lgs.
14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il D.lgs.
07.03.2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il D.lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e s.m.i.;
VISTA la legge n.
241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;
DATO ATTO che il presente
provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per
il corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi
dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con
gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
UDITA la relazione del
Presidente della Giunta regionale;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta
da parte degli Uffici competenti:
1.
di prendere atto che, ad oggi, i
conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati con codice CER 200301,
provenienti dal territorio di Roma Capitale, ammontano a complessivi 40.150
t/a, giusta Determinazione Dirigenziale n.DPC/DA21/97 del 10/07/2015 e sono
conferiti nell’impianto consortile intercomunale pubblico di titolarità della
ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in
loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ), munito delle autorizzazioni
regionali ai sensi di legge e nei limiti di cui all’AIA n. 14/10 del
31.12.2010, fatta oggetto di successivo rinnovo ex lege;
2.
di ritenere sussitenti le
ragioni di interesse pubblico ed urgenza alla prosecuzione del servizio di
conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, come dettagliato al punto 1),
presso l’impianto
consortile intercomunale pubblico di titolarità di ACIAM Spa, dando mandato al
Dirigente competente di adottare ogni conseguente provvedimento, nelle more
della predisposizione di un nuovo schema di accordo da sottoporre alla Giunta
Regionale che coinvolga tutti i soggetti interessati e dando conto
dell’incremento quantitativo dei rifiuti conferibili, secondo quanto già
disposto con provvedimento gestionale;
3.
di prorogare il servizio di conferimento
dei rifiuti in favore della Regione
Lazio alle condizioni attualmente praticate, senza soluzione di
continuità, per un quantitativo massimo
di 180 t/g e per complessivi 40.150 t/a, sino al 16.10.2018, ovvero a termine
precedente, in caso di intervento di nuovo accordo ai sensi di quanto disposto
al precedente punto 2);
4.
di precisare che il presente
atto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;
5.
di trasmettere copia del
presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche
Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’ACIAM Spa,
via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca,
n. 87 - 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;
6.
di disporre la pubblicazione
integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.