D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 624 del 06.10.2016 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti con codice CER  20 03 01. Proroga termini e presa d’atto di ulteriori provvedimenti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;  

 

VISTA la nota prot.n. 4112 dell’11/09/2017 di ACIAM Spa avente per oggetto: “Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio sottoscritto in data 16/10/2014 per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti aventi codice CER 200301 presso impianti ubicati in Abruzzo provenienti da Roma Capitale – richiesta rinnovo”, acquisita agli atti del SGR con prot.n. 0233621/17 del 12/09/2017;

 

VISTA la nota prot.n. 0497419 del 04/10/2017 della Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, avente per oggetto: “Richiesta proroga d’accordo”, con la quale si chiede di proseguire le attività di cui all’Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, per i rifiuti provenienti da Roma Capitale, sottoscritto in data 16.10.2014 e valido fino al 16/10/2017, a seguito di successivi rinnovi nonchè di integrazione avvenuta a mezzo di Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015, con la quale si è reso necessario adeguare il quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati conferibili a massimo 180 t/g, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall’A.I.A. n.14/10 del 31.12.2010 valida fino al 31.12.2020 (ex D.lgs. 46/2014);

 

VISTA la Deliberazione della Regione Lazio n. 84 del 19/10/2017 avente ad oggetto “Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale sottoscritto il 16/10/2014 - Approvazione estensione validità”;

 

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n.14/10 del 31.12.2010 e s.m.i., con la quale si è provveduto ad autorizzare ACIAM Spa con sede legale in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ) all’incremento delle potenzialità dell’impianto ubicato in loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ),                                              per un limite massimo di conferibilità di rifiuti urbani indifferenziati pari a 58.500 t/a; 

 

VISTA la Circolare 27 ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015 dei Servizi: Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA e Gestione Rifiuti recante: “D.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n. 46/2014 - Circolare Ministeriale prot.n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali”, con la quale si è provveduto a rinnovare le Autorizzazioni Integrate Ambientali, tra cui l’AIA n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i., di titolarità dell’ACIAM Spa;

 

PRESO ATTO che, ad oggi, i conferimenti di rifiuti provenienti dal territorio di Roma Capitale, avvengono presso l’impianto consortile intercomunale pubblico di proprietà della Società ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ), regolarmente munito delle autorizzazioni regionali previste dalla legge;

 

RICHIAMATA la DGR n. 607 del 26.09.2014, avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione”;

 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale anzi evocata n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 607 del 26.09.2014. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, sottoscritto il 16 ottobre 2014, per il trattamento/smaltimento/recupero di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 presso impianti ubicati in Abruzzo di rifiuti, provenienti da Roma Capitale. Modifica del limite quantitativo giornaliero”, con la quale si è reso necessario adeguare il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti urbani indifferenziati, fermo restando il quantitativo massimo di 40.150 t/a (110 t/g x 365gg.) e nel rispetto del limite di 58.500 t/a stabilito dall’A.I.A. n.14/10, da conferire c/o l’impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ);

 

RICHIAMATA la DGR n. 829 del 13.10.2015, avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER  20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”, con cui, tra l’altro, è stato anche confermato il conferimento massimo di 180 t/g di rifiuti urbani indifferenziati nell’impianto ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), come incrementato dalla prefata Determinazione Dirigenziale n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015;

 

RICHIAMATA la DGR n. 624 del 06/10/2016 avente per oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi

codice CER  20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”, con la quale, tra l’altro, si è ancora confermato il detto quantitativo massimo giornaliero conferibile di 180 t/g di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) c/o l’impianto di TMB ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), per l’ulteriore periodo di un anno, anche alla luce della richiesta di prosecuzione del suddetto conferimento e della disponibilità nuovamente comunicata dall’ACIAM Spa, nel limite di conferibilità massima giornaliero già originariamente stabilito con D.D. n. DPC/DA21/97 del 10/07/2015;

 

RILEVATA la necessità di proseguire il servizio di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) in favore di Roma Capitale per il tramite della Società ACIAM Spa, per ragioni di pubblica utilità, senza soluzione di continuità ed al fine di evitare situazioni emergenziali, sempre nei limiti del quantitativo complessivo annuo di 58.500 ton., come da AIA n. 14/10 del 31.12.2010;      

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste; in tal senso, al fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di Roma Capitale, si ritiene di aderire alla predetta richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla Regione Lazio con nota prot.n. 0497419 del 04.10.2017, anche alla luce della menzionata DGR n. 84 del 19/10/2017 e del chiaro intendimento della Regione Lazio di proseguire nelle attività di conferimento dei rifiuti in questione;

 

CONSIDERATO pertanto, che si ritiene di prorogare in via temporanea, sino al 16/10/2018, ovvero a data precedente nell’ipotesi di intervento di un nuovo accordo che recepisca tutte le modifiche medio tempore intervenute a mezzo di atti gestionali, i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) prodotti da Roma Capitale nell’impianto di TMB di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del SGR sulla base di apposita istruttoria agli atti svolta dai soggetti istituzionali competenti, come da Tab. 1:

 

Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati - CER 20 03 01.

 

TITOLARI

 

LOCALITA’

IMPIANTO

AUTORIZZAZIONE

OPERAZIONI

(All. B - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

QUANTITA’RIFIUTI

CER 20 03 01

t/g

PERIODO

gg

ACIAM Spa

Aielli

(La Stanga)

AIA n. 14/10 del 31.12.2010

D 8 – D9

180

max 365

 

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -  Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, nonché di predisporre un nuovo accordo tra gli Enti Regionali, Regione Lazio e Regione Abruzzo, che recepisca chiaramente tutte gli aggiornamenti e le modifiche intercorsi;

 

RITENUTO che, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di scadenza del precedente periodo di conferimento, senza soluzione di continuità;

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

 

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

 

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti” (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:

-            la Parte II^ come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”) e dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

-            la Parte IV^ in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

 

VISTO il D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, ed in particolare:

-            l’art. 29-octies, comma 3, lett. b) che dispone che “Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”;

 

VISTO il D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare:

-            l’art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

-            l’art. 182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  più vicini ai luoghi di produzione o  raccolta, specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a  garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

-            l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

-            l’art. 199 “Piani regionali”;

-            l’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;  

 

VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

 

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

 

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

-            l’art. 4 “Competenze della Regione”;

-            l’art. 9 “Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”;

-            l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

 

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

 

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

 

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

 

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

 

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:

 

1.           di prendere atto che, ad oggi, i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati con codice CER 200301, provenienti dal territorio di Roma Capitale, ammontano a complessivi 40.150 t/a, giusta Determinazione Dirigenziale n.DPC/DA21/97 del 10/07/2015 e sono conferiti nell’impianto consortile intercomunale pubblico di titolarità della ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in loc. “La Stanga” del Comune di Aielli (AQ), munito delle autorizzazioni regionali ai sensi di legge e nei limiti di cui all’AIA n. 14/10 del 31.12.2010, fatta oggetto di successivo rinnovo ex lege;

2.           di ritenere sussitenti le ragioni di interesse pubblico ed urgenza alla prosecuzione del servizio di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, come dettagliato al punto 1), presso l’impianto consortile intercomunale pubblico di titolarità di ACIAM Spa, dando mandato al Dirigente competente di adottare ogni conseguente provvedimento, nelle more della predisposizione di un nuovo schema di accordo da sottoporre alla Giunta Regionale che coinvolga tutti i soggetti interessati e dando conto dell’incremento quantitativo dei rifiuti conferibili, secondo quanto già disposto con provvedimento gestionale;

3.           di prorogare il servizio di conferimento dei rifiuti in favore della Regione Lazio alle condizioni attualmente praticate, senza soluzione di continuità, per un quantitativo massimo di 180 t/g e per complessivi 40.150 t/a, sino al 16.10.2018, ovvero a termine precedente, in caso di intervento di nuovo accordo ai sensi di quanto disposto al precedente punto 2);

4.           di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

5.           di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’ACIAM Spa, via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 - 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;

6.           di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.