IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte:
1.
di approvare ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. la perizia di variante al progetto di
bonifica/MISP della discarica pubblica dismessa in località “Colle Cieco”,
codice ARTA CH222401, proposta dal
Comune di Lama dei Peligni e presentata dall’Unione dei Comuni Montani
“Maiella Orientale-Verde Aventino” con nota prot.n. 12787 del 08/08/2017, costituito dagli elaborati e tavole
progettuali, di seguito elencati:
-
Relazione
tecnica;
-
Computo
metrico di perizia;
-
Quadro
comparativo;
-
Verbale
di concordamento nuovi prezzi;
-
Atto di
sottomissione;
-
Elaborati
grafici;
-
Cronoprogramma
aggiornato;
-
Relazione
di ammissibilità della variante a firma del RUP;
e successiva integrazione con nota prot.n. 18138 del 16/11/2017, costituito
dalla seguente documentazione:
-
Tabella
delle variazioni sui quadri economici;
-
Relazione
tecnica con quadro economico;
con
la seguente prescrizione:
-
dell’ARTA - Distretto Provinciale
di Chieti, di cui alla nota prot.n. 30024
del 31/10/2017 che prevede: “omissis……
Si sottintende comunque che tutte le attività che si svolgeranno dovranno
garantire la stabilità gravitativa del corpo dei
rifiuti e dei sistemi di protezione ambientali della MISP. …Omissis”;
2.
di precisare che, per
approvare ai sensi dell’art. 106 del
D.lgs. 50/2016 gli interventi previsti nella perizia di variante al progetto di
bonifica/MISP della discarica dismessa in località “Colle Cieco”, proposta dal Comune di Comune di
Lama dei Peligni e presentata dall’Unione dei Comuni Montani “Maiella
Orientale-Verde Aventino” con note prot.nn. 12787 del 08/08/2017 e 18138 del 16/11/2017, comprensivo del
nuovo quadro economico della variante necessaria e funzionale alla
realizzazione degli interventi in oggetto, di richiedere con il presente
provvedimento il nulla osta da parte
del Commissario Straordinario governativo per la relativa
autorizzazione;
3.
di
obbligare il Comune di Comune
di Lama dei Peligni e l’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale-Verde
Aventino” di osservare scrupolosamente la prescrizione di cui al punto 1);
4.
di prescrivere al Comune di
Lama dei Peligni, in considerazione di quanto esposto al punto 2), che i lavori
di bonifica/MISP non potranno essere ripresi senza il relativo nulla osta da
parte del Commissario Straordinario
governativo;
5.
di
ritenere comunque che il
Comune di Lama dei Peligni e l’Unione dei Comuni Montani
“Maiella Orientale-Verde Aventino”, stante
la Procedura di Infrazione UE in corso e l’attuale applicazione di pesanti
sanzioni, per la chiusura dei lavori di bonifica/MISP, l’invio di tutta la
documentazione finale, amministrativa e contabile, entro e non oltre il
01/03/2018, fatti salvi ulteriori determinazioni del Commissario Straordinario
governativo;
6.
di invitare il Comune di Lama dei Peligni (CH) e l’Unione
dei Comuni Montani “Maiella Orientale-Verde Aventino” al massimo impegno operativo per il rispetto di quanto disposto al punto
5), al fine di limitare le sanzioni comminate ai sensi della Procedura
di Infrazione UE 2003/2077;
7.
di stabilire che per quanto non espressamente previsto
dalla presente autorizzazione, è fatto rinvio al D.lgs.152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione
prescritta dalle vigenti leggi;
8.
di redigere il presente atto
in n. 2 originali, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, al Comune di Lama dei Peligni (CH) ed all’Unione
dei Comuni Montani “Maiella Orientale-Verde Aventino”;
9.
di inviare il presente atto
al Commissario Straordinario governativo, al MATTM - Direzione Generale per i
Rifiuti e l’Inquinamento, al MATTM - Divisione II Pianificazione, attuazione e
monitoraggio degli interventi, alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione
Centrale, all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti ed alla AUSL di Chieti;
10.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge
07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.F.
Dott. ssa Iris Flacco