Rapporto Raccolta Differenziata R.U. - 2016 - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. - L.R. 16/06/2006, n. 17 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - Determinazione del livello di raccolta differenziata dei singoli Comuni ai fini dell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione ­ consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la “impronta ecologica” di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il Riciclaggio e minimizzando nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio;

 

RITENUTO che la programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto “rifiuto = risorsa”;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE   n. .  L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede all’art. 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata”:

-     al comma 1 – che in ogni ATO, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una percentuale minima di RD di:

·             almeno il 35% entro il 31.12.2006;

·             almeno il 45% entro il 31.12.2008;

·             almeno il 65% entro il 31.12.2012.

-     al comma 3 – che è applicata un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste di cui al comma 1;

-     al comma 3-ter – per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente;

 

VISTA la L.R.  19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e con la quale ha dettato disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi comunitari e norme nazionali di settore; e che all’art. 23, comma 2, lett. c-bis) e comma 4, ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD):

     almeno il 40% entro il 31.12.2007;

     almeno il 50% entro il 31.12.2009;

     almeno il 60% entro il 31.12.2011;

     almeno il 65% entro il 31.12.2012.

 

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, che ha modificato ed integrato la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.

 

VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

 

VISTA la L.R. 19/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, che disciplina l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

VISTO il D.M. Ambiente del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016) che ha definito il metodo standard di calcolo della RD sull’intero territorio nazionale;

 

DATO ATTO che il D.M. Ambiente del 26/05/2016 è in corso di applicazione, da parte della Regione Abruzzo, con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 32, co. 1, lett. 3-quater) della legge n. 221/2015;

 

RICHIAMATA la DGR n. 474 del 26/04/2008 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali”, con la quale, anche per il 2016, in attesa dell’applicazione del sistema O.R.SO. di cui alla DGR n. 383 del 21/06/2016, è stato definito il metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali delle raccolte differenziate;    

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/334 del 10/12/2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 8, comma 4, lett. a). "CARIREAB" Web Application. Catasto Rifiuti Regione Abruzzo. Approvazione ed avvio del sistema dal 1° gennaio 2009”, con la quale è stato istituito il catasto telematico per la gestione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo, che si intende sostituire con il sistema O.R.SO.;

 

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telematico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, con la quale la Regione Abruzzo ha proceduto al trasferimento all’ARTA Abruzzo della gestione del sistema CA.RI.RE.AB. - Modulo 1 (catasto telematico regionale di gestione dei dati del ciclo dei rifiuti);

 

RICHIAMATA la DGR n. 383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;

 

CONSIDERATO che con la DGR n. 383/2016, il Servizio Gestione Rifiuti sta ri-organizzando il sistema di rilevazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani (ex sistema CARIREAB) con altro sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) che entrerà in vigore nel 2017 (dati consuntivi 2017), in sostituzione di CARIREAB, a seguito di sottoscrizione della convenzione con ARPA Lombardia;

 

VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

 

VISTA la L.R. 20/10/2015, n. 32 avente per oggetto: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014“, in particolare l’art. 3 “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s) che prevede le funzioni in materia di tutela ambientale trasferite alla Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto riguarda la gestione dei dati sui rifiuti, prevede una conseguente riorganizzazione delle competenze degli Enti interessati e delle modalità di gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti, come delineati dalla DGR n. 474 del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell’11/10/2010;

 

VISTA la DGR n. 144 del 04/03/2016 avente per oggetto: “L.R. 20/10/2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014 … omissis .. Recepimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis .. ex art. 1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015“;

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore delle normative regionali sopra richiamate, che hanno delineato un diverso quadro delle competenze tra Regione e Province, non sono più funzionanti c/o Province gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), istituiti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. ed a cui erano demandate alcune funzioni e competenze in materia di rilevamento e validazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

 

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR”);

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

RICHIAMATA la DGR n. 657 del 20/10/2016 avente ad oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006”, con la quale sono state dettate nuove disposizioni organizzative e competenze per l’ORR; anche in attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in particolare per quanto riguarda:

a.           aggiornamento degli obiettivi e delle funzioni (art. 2)

b.           assetto organizzativo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e 5);

c.           sistema di monitoraggio, utilizzo dell’applicativo O.R.So. e rapporti tra ORR ed ARTA Abruzzo (art. 7);

d.           procedure di validazione dei dati riferiti alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR n. 778/2010;

 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. “compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.); in particolare:

-            l’art.  29, comma 4, prevede che:

·                    “12.  Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.

·                    12-bis.  L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a.           produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;

b.           percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettiva. C) mente riciclati; .. omissis”;  

-            l’art. 32 “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”, in particolare prevede al comma 1, lett. c) una diversa modulazione del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD);

 

RITENUTO che le disposizioni in materia di rimodulazione del tributo speciale (cd “ecotassa”), come delineate dall’art. 32 della Legge n. 221/2015, dovranno essere recepite con una modifica della L.R. 17/2006 in materia di applicazione del tributo speciale, in corso di elaborazione da parte del SGR;

 

RITENUTO nelle more dell’applicazione, da parte del SGR, con apposita delibera, delle nuove disposizioni della legge n. 221/2015 (cd “Green Economy”) ed in particolare:

-     l’art. 32, comma 1, lett. a) - in materia di applicazione del metodo standard nazionale di calcolo della RD (DM Ambiente del 26/05/2016) per ciascun Comune, nel caso non sia costituita l’AGIR, utilizzando il sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);

-     l’art. 32, comma 1, lett. c) in materia di modulazione del tributo speciale in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

-     l’art. 32, comma 1, lett. c), tre-sexies) in materia di validazione dei dati da parte dell’ARTA Abruzzo nell’ambito della gestione in collaborazione del sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);

procedere, con il presente provvedimento, a determinare il livello di RD relativo a ciascun Comune e a livello regionale, ai fini dell’applicazione del tributo speciale, con l’approvazione dei dati del “Rapporto Raccolta Differenziata R.U. 2016”, elaborati e certificati dalla Regione Abruzzo, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso:

-            Allegato 1 – Evoluzione della produzione di rifiuti urbani;

-            Allegato 2 – Evoluzione della raccolta differenziata R.U.;

-            Allegato 3 – Calcolo raccolta differenziata per singolo Comune.

 

VISTO il D.lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:

omissis

-            all’art. 177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;

-            all’art. 178, comma 1, “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  .. omissis”;

-            all’art. 179, comma 1:  omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

·             prevenzione;

·             preparazione per il riutilizzo;

·             riciclaggio;

·             recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

·             smaltimento”;

-            all’art. 189 “Catasto dei rifiuti”;

-            all’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha previsto all’art. 8, l’istituzione da parte della Regione Abruzzo di un Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito denominato: “ORR”), per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti. In particolare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l’ORR:

  1. adotta in collaborazione con l'ARTA e le province, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale "SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati;
  2. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;
  3. realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
  4. effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;
  5. provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
  6. svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;
  7. segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
  8. redige una relazione a consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;
  9. fornisce, al competente servizio della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.

 

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:

-            all’art. 6 “Competenze dei Comuni”, comma 5 che: “I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione”;

-            all’art. 8 “Osservatorio Regionale Rifiuti”, comma 4, lett. a) che: “omissis .. l’Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l’ARTA e le Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati. .. omissis”;

-            all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, comma 8) che prevede: “omissis .. La Giunta Regionale stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale”;

-            all’art. 64, co. 6, lett. a) “omissisI tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’Ada di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4. …omissis”;

 

CONSIDERATO che con la L.R. 45/07 e s.m.i., è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha delineato scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, e prevede in particolare:

-                   all’art. 22-bis “Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;

-                   all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-                   all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

 

RILEVATO che la L.R. 45/2007 e s.m.i., disciplina, all’art. 22 comma 2, alcuni obiettivi prioritari di riduzione di rifiuti organici da collocare in discarica, previsti dal D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, così individuati:

     entro il 2008 < 173 Kg/ab/a (-25%) di RUB in discarica;

     entro il 2011 < 115 Kg/ab/a (-50%) di RUB in discarica;

     entro il 2018 <   81 Kg/ab/a (-65%) di RUB in discarica.

 

RILEVATO di applicare l’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai Comuni che non hanno raggiunto nel 2016 il 65% di RD, in attuazione dell’art. 205 del D.lgs. 152/06, come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015; per la riscossione dell’addizionale sono incaricati i gestori degli impianti, con obbligo di rivalsa verso i conferitori;

 

RILEVATO che la L.R. 45/2007 e s.m.i., disciplina, all’art. 64 comma 6, lett. a), l’applicazione di sanzioni nei confronti dei Comuni inadempienti, in attuazione delle disposizioni regionali in materia e che sono incaricate le Province ad irrogare sanzioni ai sensi dell’art. 197 (Competenze delle Province) del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152);

 

RICHIAMATA la Circolare applicativa L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i. (BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007);

 

RICHIAMATA la Circolare esplicativa D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 16.06.2006, n. 17 s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 167 del 24.02.2007 (BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009);

 

RICHIAMATO il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma RUB”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 (BURAT n. 37 Ordinario del 07.07.2006); che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

 

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008 (BURAT Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008), avente per oggetto: “Programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti - Ridurre e riciclare per vivere meglio”, che prevede l’attuazione di azioni specifiche per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riuso, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, nonché la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio domestico (autocompostaggio);

 

RILEVATO che la normativa regionale incentiva, nel settore della prevenzione e riduzione della frazione organica, la diffusione del compostaggio industriale e dell’autocompostaggio (compostaggio domestico - monoutenza), attraverso:

     l’incremento della raccolta differenziata delle frazioni organiche, attuata soprattutto attraverso il sistema del porta a porta o di prossimità;

     la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica nonché di impianti di compostaggio di comunità, la cui diffusione capillare sul territorio permette di abbattere i costi della filiera gestionale dell’organico;

     il potenziamento e l’ottimizzazione degli impianti di compostaggio esistenti che consenta di ottenere un compost di qualità elevata, più vendibile con effetti positivi sulla raccolta differenziata dell’organico ed in termini economici che d’immagine;

     la promozione dell’utilizzo del compost in agricoltura e per attività di floro-vivaismo e per ripristini ambientali di aree degradate;

     l’approvazione di accordi volontari (es. accordi di programma, contratti di programma, protocolli d’intesa, etc.) finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo previsto.

 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 avente per oggetto: “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs. 152/06, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015, n. 221”;

 

RICHIAMATA la Decisione 2011/753/EU recante: «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», con la quale è stato stabilito che il compostaggio domestico (mono-utenza), rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

 

RITENUTO disporre che i dati di cui al “Rapporto Raccolte Differenziate 2016”, siano da prendere a riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i.;   

 

RITENUTO di demandare ai gestori degli impianti di discarica l’applicazione, di quanto stabilito con il presente atto, attuando anche le necessarie azioni per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all’emanazione del presente atto;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

CONSIDERATO che le attività di cui al presente atto, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;   

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

 

1.           di approvare il “Rapporto Raccolta Differenziata R.U. - 2016”, elaborato dal SGR - Osservatorio Regionale Rifiuti, nelle more dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2015 e dell’approvazione delle modifiche normative alla L.R. 17/2006, in premessa accennate, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso:

-                   Allegato 1 – Evoluzione della produzione di rifiuti urbani 2014-2016;

-                   Allegato 2 – Evoluzione della raccolta differenziata R.U. 2014-2016;

-                   Allegato 3 – Calcolo raccolta differenziata per singolo Comune.

2.           di stabilire che il livello di RD relativo a ciascun Comune, determinato nel “Rapporto Raccolte Differenziate - 2016”, sia utilizzato ai fini dell’applicazione del tributo speciale di cui alla legge n. 549/1995, artt. 29-40, come recepita in Abruzzo con L.R. 17/2006 e s.m.i.;

3.           di applicare, da parte dei gestori degli impianti, l’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai Comuni che non hanno raggiunto nel 2016 il 65% di RD, in attuazione dell’art. 205 del D.lgs. 152/06, come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015;

4.           di applicare altresì, la sanzione prevista dall’art. 64, co. 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i. nei confronti dei Comuni inadempienti, in attuazione delle disposizioni regionali in materia (DGR n. 474/2008, Circolare esplicativa pubblicata sul BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009 e Circolare applicativa pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007) riscossa da parte delle Province, ai sensi dell’art. 197 (Competenze delle Province) del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152);

5.           di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;

6.           di inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Servizio Regionale Risorse Finanziarie DPB006, all’ANCI Abruzzo, ai Gestori delle discariche interessate, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società Spa, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

7.           di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Segue Allegato