LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione
consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la
“impronta ecologica” di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale
re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando,
nell'ordine, la Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il
Riciclaggio e minimizzando nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo
smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal
riciclaggio;
RITENUTO che la
programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati
alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni
sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il
ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei
cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del
concetto “rifiuto = risorsa”;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il
nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il D.lgs. 152/06,
come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della
direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”, che prevede all’art. 205 “Misure per incrementare la raccolta
differenziata”:
-
al comma 1 – che in ogni ATO, se
costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una percentuale minima
di RD di:
·
almeno il 35% entro il
31.12.2006;
·
almeno il 45% entro il
31.12.2008;
·
almeno il 65% entro il 31.12.2012.
-
al comma 3 – che è applicata
un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a
carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste di cui al
comma 1;
-
al comma 3-ter – per la
determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto
nell’anno precedente;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la
Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR),
pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e con la quale ha
dettato disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi
comunitari e norme nazionali di settore; e che all’art. 23, comma 2, lett. c-bis) e comma 4, ha previsto il raggiungimento dei
seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata
(RD):
–
almeno il 40% entro il
31.12.2007;
–
almeno il 50% entro il
31.12.2009;
–
almeno il 60% entro il
31.12.2011;
–
almeno il 65% entro il
31.12.2012.
VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del Regolamento
(CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, che ha modificato ed
integrato la L.R. 19.12.2007, n. 45
“Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88»;
VISTA la L.R.
19/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, che disciplina
l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”),
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
VISTO il D.M. Ambiente
del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale
n. 146 del 24/06/2016) che ha definito il metodo standard di calcolo della RD
sull’intero territorio nazionale;
DATO ATTO che il D.M.
Ambiente del 26/05/2016 è in corso di applicazione, da parte della Regione
Abruzzo, con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 32, co. 1, lett. 3-quater) della legge n. 221/2015;
RICHIAMATA la DGR n. 474 del
26/04/2008 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n.
152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Metodo standard di certificazione delle
percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani -
Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive
regionali”, con la quale, anche per il 2016, in attesa dell’applicazione del
sistema O.R.SO. di cui alla DGR n. 383 del 21/06/2016, è stato definito il metodo standard
regionale per il calcolo delle percentuali delle raccolte differenziate;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/334
del 10/12/2008 avente per oggetto:
“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 8, comma 4, lett. a). "CARIREAB" Web Application. Catasto
Rifiuti Regione Abruzzo. Approvazione ed avvio del sistema dal 1° gennaio 2009”,
con la quale è stato istituito il catasto telematico per la gestione dei dati
di produzione e gestione dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo, che si
intende sostituire con il sistema O.R.SO.;
RICHIAMATA la DGR n. 778
dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n. 156 del
04/03/2015 avente per oggetto: “D.Lgs. 03/04/2006, n.
152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. – Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telematico Gestione
Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, con la quale la Regione Abruzzo ha
proceduto al trasferimento all’ARTA Abruzzo della gestione del sistema
CA.RI.RE.AB. - Modulo 1 (catasto telematico regionale di gestione dei dati del
ciclo dei rifiuti);
RICHIAMATA la DGR n. 383 del
21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convenzione per la gestione
e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)
relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO che con la DGR n.
383/2016, il Servizio Gestione Rifiuti sta ri-organizzando
il sistema di rilevazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani (ex sistema
CARIREAB) con altro sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) che entrerà in vigore nel 2017 (dati
consuntivi 2017), in sostituzione di CARIREAB, a seguito di sottoscrizione
della convenzione con ARPA Lombardia;
VISTA la Legge
07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”;
VISTA
la L.R. 20/10/2015, n. 32 avente per oggetto:
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della legge n. 56/2014“, in particolare l’art. 3 “Funzioni oggetto
di trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s) che
prevede le funzioni in materia di tutela ambientale trasferite alla Regione
Abruzzo ed in particolare, per quanto riguarda la gestione dei dati sui
rifiuti, prevede una conseguente riorganizzazione delle competenze degli Enti
interessati e delle modalità di gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti,
come delineati dalla DGR
n. 474 del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell’11/10/2010;
VISTA la DGR n. 144 del 04/03/2016 avente per oggetto: “L.R. 20/10/2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle
Province in attuazione della legge n. 56/2014 … omissis ..
Recepimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo
bilaterale Regione - Province … omissis .. ex art. 1 comma 2 dell’Accordo siglato
dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015“;
CONSIDERATO che, a seguito
dell’entrata in vigore delle normative regionali sopra richiamate, che hanno
delineato un diverso quadro delle competenze tra Regione e Province, non sono
più funzionanti c/o Province gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR),
istituiti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. ed a cui
erano demandate alcune funzioni e competenze in materia di rilevamento e
validazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;
VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del
settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei
Rifiuti (cd "AGIR”);
RICHIAMATA la DGR n. 116 del
16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per
l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”,
con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella
gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui
alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co.
8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n. 657 del
20/10/2016 avente ad oggetto: “L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e
funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni
e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006”, con la quale sono state dettate nuove
disposizioni organizzative e competenze per l’ORR; anche in
attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il passaggio di competenze e
personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in particolare per quanto
riguarda:
a.
aggiornamento degli obiettivi e
delle funzioni (art. 2)
b.
assetto organizzativo e
coordinamento delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e
5);
c.
sistema di monitoraggio,
utilizzo dell’applicativo O.R.So. e
rapporti tra ORR ed ARTA Abruzzo (art. 7);
d.
procedure di validazione
dei dati riferiti alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR
n. 778/2010;
VISTA la legge
28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche
ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es.
“compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione
dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove
disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.); in
particolare:
-
l’art. 29, comma 4, prevede che:
·
“12.
Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione,
la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al
presente articolo.
·
12-bis.
L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla
fruibilità delle seguenti informazioni:
a.
produzione totale e pro
capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se
costituito, ovvero per ogni comune;
b.
percentuale di raccolta
differenziata totale e percentuale di rifiuti effettiva. C) mente riciclati; .. omissis”;
-
l’art.
32 “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”, in
particolare prevede al comma 1, lett. c) una diversa
modulazione del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in base alla quota percentuale di superamento del
livello di raccolta differenziata (RD);
RITENUTO che le
disposizioni in materia di rimodulazione del tributo speciale (cd “ecotassa”),
come delineate dall’art. 32 della Legge n. 221/2015, dovranno essere recepite
con una modifica della L.R. 17/2006 in materia di applicazione del tributo
speciale, in corso di elaborazione da parte del SGR;
RITENUTO nelle more dell’applicazione,
da parte del SGR, con apposita delibera, delle nuove disposizioni della legge
n. 221/2015 (cd “Green Economy”) ed in particolare:
-
l’art.
32, comma 1, lett. a) - in materia di applicazione
del metodo standard nazionale di calcolo della RD (DM Ambiente del 26/05/2016)
per ciascun Comune, nel caso non sia costituita l’AGIR, utilizzando il sistema
denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
-
l’art.
32, comma 1, lett. c) in materia di modulazione del
tributo speciale in base alla quota percentuale di superamento del livello di
raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma
29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;
-
l’art.
32, comma 1, lett. c), tre-sexies)
in materia di validazione dei dati da parte dell’ARTA Abruzzo nell’ambito della
gestione in collaborazione del sistema denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti
SOvraregionale);
procedere, con il presente provvedimento, a
determinare il livello di RD relativo a ciascun Comune e a livello regionale,
ai fini dell’applicazione del tributo speciale, con l’approvazione dei dati del
“Rapporto Raccolta Differenziata R.U. 2016”, elaborati e certificati dalla
Regione Abruzzo, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e
sostanziale dello stesso:
-
Allegato
1 – Evoluzione della produzione di rifiuti urbani;
-
Allegato
2 – Evoluzione della raccolta differenziata R.U.;
-
Allegato
3 – Calcolo raccolta differenziata per singolo Comune.
VISTO il D.lgs. 152/06,
come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della
direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”, che prevede:
“omissis …
-
all’art.
177, comma 2: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse”;
-
all’art.
178, comma 1, “omissis … La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità,
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis”;
-
all’art.
179, comma 1: “omissis .. la
gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
·
prevenzione;
·
preparazione per il
riutilizzo;
·
riciclaggio;
·
recupero di altro tipo,
per esempio il recupero di energia;
·
smaltimento”;
-
all’art.
189 “Catasto dei rifiuti”;
-
all’art.
196 “Competenze delle Regioni”;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha
previsto all’art. 8, l’istituzione da parte della Regione Abruzzo di un
Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito denominato: “ORR”), per la raccolta,
l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui
rifiuti. In particolare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l’ORR:
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:
-
all’art.
6 “Competenze dei Comuni”, comma 5 che: “I Comuni, nel caso le attività
inerenti il servizio di gestione rifiuti siano svolte da privati, inviano
direttamente i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed
assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, alla
Provincia, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all'ORR, all'ONR ed
all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo precedente, relative ai Comuni che
hanno affidato il servizio di gestione rifiuti a società pubbliche direttamente
partecipate dall'Ente stesso, sono inviate alla Provincia territorialmente
competente dall'affidatario del servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui
i dati si riferiscono. I dati validati della raccolta e produzione dei rifiuti
urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei
rifiuti sono trasmessi esclusivamente in via telematica alla Provincia
territorialmente competente, per consentirne la trasmissione alla Regione”;
-
all’art.
8 “Osservatorio Regionale Rifiuti”, comma 4, lett. a)
che: “omissis .. l’Osservatorio Regionale Rifiuti
adotta in collaborazione con l’ARTA e le Province, un progetto di sistema
informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un
continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e
l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati. .. omissis”;
-
all’art.
23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, comma 8) che prevede: “omissis .. La Giunta Regionale stabilisce, nelle more
dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo
normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di
riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi
stabiliti dal piano regionale”;
-
all’art. 64, co. 6, lett. a) “omissis
… I
tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del
20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’Ada di cui all’art. 15, gli
obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4. …omissis”;
CONSIDERATO che con la L.R.
45/07 e s.m.i., è stato approvato il Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., che ha
delineato scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le
direttive europee di settore, e prevede in particolare:
-
all’art.
22-bis “Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;
-
all’art.
23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta
differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti,
direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle
attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
-
all’art.
24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4,
programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett.
i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del
compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
RILEVATO che la L.R.
45/2007 e s.m.i., disciplina, all’art. 22 comma 2,
alcuni obiettivi prioritari di riduzione di rifiuti organici da collocare in
discarica, previsti dal D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, così individuati:
–
entro il 2008 < 173 Kg/ab/a (-25%) di
RUB in discarica;
–
entro il 2011 < 115 Kg/ab/a (-50%) di
RUB in discarica;
–
entro il 2018 < 81 Kg/ab/a (-65%) di RUB in discarica.
RILEVATO di applicare
l’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai
Comuni che non hanno raggiunto nel 2016 il 65% di RD, in attuazione dell’art.
205 del D.lgs. 152/06, come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015; per la riscossione
dell’addizionale sono incaricati i gestori degli impianti, con obbligo di
rivalsa verso i conferitori;
RILEVATO che la L.R.
45/2007 e s.m.i., disciplina, all’art. 64 comma 6, lett. a), l’applicazione di sanzioni nei confronti dei
Comuni inadempienti, in attuazione delle disposizioni regionali in materia e
che sono incaricate le Province ad irrogare sanzioni ai sensi dell’art. 197
(Competenze delle Province) del Testo Unico Ambientale (D.Lgs.
3/4/2006 n. 152);
RICHIAMATA la Circolare
applicativa L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del Tributo Speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.
(BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007);
RICHIAMATA la Circolare
esplicativa D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 16.06.2006, n. 17 s.m.i.
– L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – DGR n. 167 del
24.02.2007 (BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009);
RICHIAMATO il “Programma regionale per la riduzione dei
rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, denominato “Programma
RUB”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 (BURAT n. 37 Ordinario del
07.07.2006); che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e/o
Ambito Territoriale Ottimale (ATO), per il raggiungimento dei suddetti
obiettivi;
RICHIAMATA la DGR n. 1012 del
29.10.2008 (BURAT Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008), avente per oggetto:
“Programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti - Ridurre e
riciclare per vivere meglio”, che prevede l’attuazione di azioni specifiche per
la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riuso, raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti, nonché la diffusione sul territorio
regionale delle attività di compostaggio domestico (autocompostaggio);
RILEVATO che la normativa
regionale incentiva, nel settore della prevenzione e riduzione della frazione
organica, la diffusione del compostaggio industriale e dell’autocompostaggio
(compostaggio domestico - monoutenza), attraverso:
–
l’incremento della raccolta
differenziata delle frazioni organiche, attuata soprattutto attraverso il
sistema del porta a porta o di prossimità;
–
la realizzazione di nuovi impianti di
compostaggio e/o di digestione anaerobica nonché di impianti di compostaggio di
comunità, la cui diffusione capillare sul territorio permette di abbattere i
costi della filiera gestionale dell’organico;
–
il potenziamento e l’ottimizzazione
degli impianti di compostaggio esistenti che consenta di ottenere un compost di
qualità elevata, più vendibile con effetti positivi sulla raccolta
differenziata dell’organico ed in termini economici che d’immagine;
–
la promozione dell’utilizzo del
compost in agricoltura e per attività di floro-vivaismo
e per ripristini ambientali di aree degradate;
–
l’approvazione di accordi
volontari (es. accordi di programma,
contratti di programma, protocolli d’intesa, etc.) finalizzati al
raggiungimento dell’obiettivo previsto.
VISTO il D.M. 29
dicembre 2016, n. 266 avente per oggetto: “Regolamento recante i criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs. 152/06, così come introdotto dall'articolo 38 della
legge 28/12/2015, n. 221”;
RICHIAMATA la Decisione
2011/753/EU recante: «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli
obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», con la quale è stato
stabilito che il compostaggio domestico (mono-utenza), rientra tra le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti;
RITENUTO disporre che i
dati di cui al “Rapporto Raccolte
Differenziate 2016”, siano da prendere a riferimento per l’applicazione delle
disposizioni di cui alla L.R. 17/06 e s.m.i.;
RITENUTO di demandare ai
gestori degli impianti di discarica l’applicazione, di quanto stabilito con il
presente atto, attuando anche le necessarie azioni per il conguaglio rispetto a
quanto già applicato o riscosso fino all’emanazione del presente atto;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità
ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
RICHIAMATA la DGR n. 35 del
29/01/2016 “Documento tecnico di
accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione
- Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;
CONSIDERATO che le attività di
cui al presente atto, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;
UDITA la relazione del
Presidente della Giunta regionale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA
la
legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R.14.09.1999,
n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,
1.
di approvare il “Rapporto
Raccolta Differenziata R.U. - 2016”, elaborato dal SGR - Osservatorio Regionale
Rifiuti, nelle more dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.
221/2015 e dell’approvazione delle modifiche normative alla L.R. 17/2006, in
premessa accennate, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e
sostanziale dello stesso:
-
Allegato
1 – Evoluzione della produzione di rifiuti urbani 2014-2016;
-
Allegato
2 – Evoluzione della raccolta differenziata R.U. 2014-2016;
-
Allegato
3 – Calcolo raccolta differenziata per singolo Comune.
2.
di stabilire che il livello di RD relativo a ciascun
Comune, determinato nel “Rapporto Raccolte Differenziate - 2016”, sia
utilizzato ai fini dell’applicazione del tributo speciale di cui alla legge n.
549/1995, artt. 29-40, come recepita in Abruzzo con L.R. 17/2006 e s.m.i.;
3.
di applicare, da parte dei gestori degli impianti,
l’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai
Comuni che non hanno raggiunto nel 2016 il 65% di RD, in attuazione dell’art.
205 del D.lgs. 152/06, come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n. 221/2015;
4.
di applicare altresì, la sanzione prevista dall’art.
64, co. 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i. nei confronti dei Comuni inadempienti, in attuazione
delle disposizioni regionali in materia (DGR n. 474/2008, Circolare esplicativa
pubblicata sul BURA n. 44 Speciale del 4.11.2009 e Circolare applicativa
pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 9.02.2007) riscossa da parte delle
Province, ai sensi dell’art. 197 (Competenze delle Province) del Testo Unico
Ambientale (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152);
5.
di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti
dei successivi, necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi,
collegati all’attuazione del presente atto;
6.
di inviare il presente
provvedimento, per il seguito di competenza, al Servizio Regionale Risorse
Finanziarie DPB006, all’ANCI Abruzzo, ai Gestori delle discariche interessate,
ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società Spa, alle Province di
Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;
7.
di disporre la pubblicazione
integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e
Bonifiche.