LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la Regione Abruzzo opera per far rientrare il
ciclo produzione consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta,
riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l’eliminazione
degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi,
massimizzando, nell'ordine, la Prevenzione e Riduzione dei rifiuti, il Riuso
dei beni a fine vita, il Riciclaggio e minimizzando, nell’ordine, tendendo a
zero al 2030, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia
diverso dal riciclaggio;
VISTO il D.M. Ambiente
del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale
n. 146 del 24/06/2016), con il quale sono state emanate linee guida che
definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo
sull’intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a
livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti
territoriali;
CONSIDERATO che la
programmazione regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione
degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo
verso “rifiuti zero” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei
rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una
maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto “rifiuto = risorsa”;
RICHIAMATA la Risoluzione
del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse:
transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un
utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi
di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro,
introducendo in particolare:
1.
Obiettivi
vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da
conseguirsi entro il 2030;
2.
Applicazione
del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme
sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire
l'elevata qualità dei materiali riciclati;
3.
Introduzione
di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4.
Aumento
degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70%
dei rifiuti urbani, .. etc.;
5.
Riduzione
vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6.
Introduzione
di oneri sul collocamento in discarica e sull’incenerimento;
RITENUTO che la raccolta
differenziata (RD), rappresenta lo strumento cardine dell’economia circolare,
perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato da avviare a riciclo,
si favorisce la valorizzazione dei rifiuti, che diventano risorse e quindi
un’opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo l’impatto
complessivo sulla salute e sull’ambiente; in questo modo, la raccolta
differenziata diventa un’attività propedeutica e necessaria alle operazioni di
riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio
di risorse vergini.
VISTA la Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre
2008, n. L 312 che prevede all’articolo 11, comma 2, lett. a) che: “omissis ..
entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti
quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei
domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di
rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente
almeno al 50% in termini di peso. .. omissis”; di conseguenza, per promuovere
il riciclaggio di “alta qualità” (direttiva 2008/98/CE, articolo 11, comma 1)
gli Stati membri: “omissis .. istituiscono
la raccolta differenziata dei rifiuti,
ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio
pertinenti. Entro il 2015 la
raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta,
metalli, plastica e vetro.
..omissis”;
VISTA la Direttiva del
Consiglio dell’unione Europea 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo
alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei
rifiuti biodegradabili;
VISTA la Decisione della
Commissione europea del 18/11/2011, che istituisce regole e modalità di calcolo
per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 11, paragrafo 1,
della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il D.lgs.
03.04.2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.lgs.
03.12.2010, n. 205 “Recepimento della
direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che
ha previsto che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse, deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli
efficaci ed in particolare i seguenti articoli:
-
art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei
rifiuti”;
-
art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti”;
-
art. 180-bis “Riutilizzo di prodotti e preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti”;
-
art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”che
prevede, al comma 1, lett. a) che: “entro il 2020, la preparazione per il
riutilizzo e ricciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli,
plastica e vetro proveneienti dai nuclai domestici, e possibilmente di altra
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli
domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
-
art. 182-ter “Rifiuti organici”;
-
art. 183 “Definizioni” ed in particolare: il comma
1, lett. p) “raccolta differenziata”: “La raccolta in cui un flusso di rifiuti
é tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il
trattamento specifico”;
-
art. 184 che classifica i rifiuti, secondo l’origine,
in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
-
art. 196, comma 1, che prevede tra le competenze
della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e
l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett.
l);
CONSIDERATO che la raccolta
differenziata (RD), rappresenta uno strumento fondamentale dell’economia
circolare, in quanto contribuisce alla riduzione della pericolosità dei
rifiuti, favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti,
riducendo gli impatti sulla salute e sull’ambiente;
VISTA la legge
28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche
ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es.
“compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione
dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove
disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in
particolare:
-
l’art.
32 recante: “Misure per incrementare
la raccolta differenziata e il riciclaggio”;
-
l’art.
45 recante: ”Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità
dei rifiuti non riciclati” che prevede: “Omissis ….
“3. Le regioni, anche in collaborazione
con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,
quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione
ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere
campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al
massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il
riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad
università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e
ricerche di supporto all’attività degli enti locali. .. omissis”;
CONSIDERATO
che l’art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., é stato modificato in alcune parti
dall’art. 32 della legge 28/12/2015 n.221, disponendo:
- al comma 1. “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito
territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a.
almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b.
almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c.
almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012”.
-
al
comma 1-bis. “Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico,
non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può
richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la
sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga,
previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un
accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca” (comma introdotto
dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010)
a.
le
modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono
consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b.
la
destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che
residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di
trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di
materia;
c.
la
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al
riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare”;
-
al
comma 1-ter. “L’accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire
obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente
finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I,
del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento
degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una
disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a
quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo”; (comma introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n.
205 del 2010);
-
al comma 3. “Nel caso in cui, a livello di ambito
territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata
un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei
singoli comuni”;
-
al
comma 3-bis. “Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e
assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di
superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare
minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del
1995, secondo la tabella seguente:
Superamento
della percentuale di RD rispetto all’obiettivo di cui all’art.
205, comma 1 del D.lgs. 152/2006 |
Riduzione
del
tributo |
da 0,01% fino alla % inferiore al
10% |
30% |
10% |
40% |
15% |
50% |
20%
|
60% |
25%
|
70% |
- al comma 3-quater. “La regione, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro
organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita
deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di
RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base
di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e
le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a
comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta,
nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti
effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”;
- al comma 3-quinquies. “La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater
è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema
informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti.
L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione
del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma
3-bis”;
-
al
comma 3-sexies. “L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla
validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che
stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun
ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo”;
-
al
comma 3-septies. “L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che
hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito
nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante
dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30
per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di
appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione
della produzione di rifiuti”;
-
al
comma 3-octies. “L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi
di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui
all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali
riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento
degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di
prevenzione e di raccolta differenziata”;
RILEVATO che ai fini della
verifica di quanto previsto dall'art. 32 della legge 28/12/ 2015, n. 221, si
intende per ambito territoriale ottimale (ATO) il singolo bacino gestionale di
affidamento come individuato ai sensi della L.R. 36/2013, in coerenza con
quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 14/09/2011;
RILEVATO altresì, che ai
sensi dell’art. 32, comma 1 lett. c), della
Legge n. 221/2015, per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il valore di RD raggiunto nell’anno precedente ed il grado di efficienza della
RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;
PRESO ATTO inoltre che la
legge 28/12/2015, n. 221 prevede all'articolo 29, comma 4, che: “omissis …
-
le
Regioni assicurino, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di
attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui allo stesso articolo 29;
-
l’attività
di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità
delle seguenti informazioni:
a.
produzione
totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale
ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;
b.
percentuale
di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente
riciclati;
c.
ubicazione,
proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme
per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli
impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di
impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e
degli inceneritori e coinceneritori;
d.
per
ogni impianto di trattamento meccanicobiologico e per ogni ulteriore tipo di
impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati,
oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e
quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice EER;
e.
per
gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità
di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice EER;
f.
per
le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica
autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale
ricevuto suddiviso per codice EER, nonché quantità di percolato prodotto. ..
omissis”;
RILEVATO che l’art. 205,
comma 3‐ter, del D.lgs. 152/06, come modificato dalla legge n. 221/2015,
stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il
valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente;
RITENUTO che le
informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. definite dalla
D.G.R. n. 383/2016 “Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'uso
dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale ) relativo alla
raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”, garantiscono il fabbisogno
informativo richiesto dal suddetto articolo 29, comma 4 della legge 28/12/2015,
n. 221 per l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;
VISTO il D.Lgs.
29/04/2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88»;
VISTO il D.M. 29
dicembre 2016, n. 266 avente per oggetto: “Regolamento recante i criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies) del
D.Lgs. 152/06., così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015,
n. 221”;
ATTESO che è data facoltà
alle Regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti
avviati all’autocompostaggio
(compostaggio di prossimità domestico e non), al compostaggio locale ed al
compostaggio di comunità che, secondo quando indicato dalla Decisione
2011/753/EU recante: “Regole e modalità di calcolo per il rispetto deglo
obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti”, possono rientrare tra le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti;
DATO ATTO che ai sensi della
decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai
fini del raggiungimento
dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lett. a)
della direttiva 2008/98/CE;
CONSIDERATO che il
compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento
dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11,
pargarfo 2, lettera a della direttiva 2008/98/CE;
CONSIDERATO che
l’autocompostaggio, il compostaggio locale e il compostaggio di comunità
riducono il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili
contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo
2 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
CONSIDERATO che il Decreto del
Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, consente alle
Regioni di computare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati
all’autocompostaggio, al compostaggio locale ed al compostaggio di comunità;
RITENUTO che le suddette
linee guida definiscono la formula di calcolo della raccolta differenziata (RD)
quale rapporto tra la sommatoria dei quantitativi dei rifiuti urbani e
assimilati raccolti in forma differenziata e la sommatoria degli stessi
quantitativi e del totale dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel
periodo di riferimento; é inoltre riportata una tabella che elenca le tipologie
dei rifiuti che possono essere inseriti nel computo della raccolta
differenziata e di quelli che devono essere computati esclusivamente nella
produzione totale di rifiuti urbani, in entrambi i casi riportando i relativi
codici EER;
CONSIDERATO altresì che la
L.R. 45/07 e s.m.i. all'art. 24, comma 4, nonché la DGR n. 22/2017 di
adeguamento del PRGR, prevedono che la Regione promuova l’autocompostaggio, il
compostaggio locale ed il compostaggio di comunità e che i Comuni incentivino
tali pratiche, a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse;
RITENUTO pertanto,
opportuno computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche i rifiuti
avviati ad autocompostaggio, a compostaggio locale e compostaggio di comunità,
nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato alla presente
deliberazione;
RITENUTO che solo i Comuni
che con proprio atto, disciplineranno e garantiranno la tracciabilità ed il
controllo delle suddette attività di compostaggio potranno inserire la relativa
quota nella raccolta differenziata, secondo la formula inserita nell’Allegato
alla presente deliberazione;
VISTO il DPCM 21/12/2015
“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per il’anno
2016”;
CONSIDERATO che con la DGR n.
383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. - Approvazione schema di convezione per la gestione
e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo
alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”, si è provveduto ad adottare
un nuovo sistema regionale di raccolta dei dati di produzione e gestione dei
rifiuti urbani, divenuto ormai un applicativo di rilevanza nazionale in quanto
utilizzato da numerose Regioni;
RICHIAMATA la DGR n. 474 del
26/05/2008 avente per oggetto: “Metodo standard di certificazione della
raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani – Modalità di trasmissione
dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali” che, con il
presente atto, si intende revocare, essendo il metodo ormai superato dalle
disposizioni di cui al D.M. MATTM del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee
guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani”;
RICHIAMATA la DGR n. 778
dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione” che, con il presente atto, si intende revocare, in
quanto sostituita dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
RICHIAMATA la DGR n. 657 del
20/10/2016 avente per oggetto: “L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato
alla DGR n. 1148 del
16/10/2006”;
RICHIAMATA la DGR n. 156 del
04/03/2015 avente per oggetto: “Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telmatico Gestione
Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti” che, con il presente atto, si intende
revocare, in quanto sostituita dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n.
383/2016;
CONSIDERATO che ai fini del
calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti
prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai
seguenti requisiti:
-
essere
classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei
rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite attribuzione
di uno dei Codici EEr di cui all’allegato della Decisione della Commissione
Europea 2014/955/UE o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita
previsione dei singoli Regolamenti Comunali ai sensi dell’art. 198, comma 2,
lett. g);
-
essere
raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in
frazioni merceologiche omogenee, di cui sia certa la provenienza domestica e
l’effettivo avvio ad impianti recupero;
VISTO il D.M. MATTM
08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, che ha
disciplinato i Centri di Raccolta (CdR) dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi
conferiti;
VISTO il D.M. MATTM del
08/05/2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni
con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, G.U. n. 180 del 05/08/2003;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con
la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in
fase di adeguamento ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs.
RICHIAMATA la DGR n. 116 del
16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per
l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”,
con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella
gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui
alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., con la previsione di delineare: “Omissis .. uno scenario impiantistico
e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione
di sistemi di “tariffa puntuale”, escludendo la costruzione di nuovi impianti
di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati. .. omissis”;
RICHIAMATE la DGR n. 865 del
20/12/2016 e la DGR n. 22 del 26/01/2017 con le quali si è preso atto, da parte
dell’esecutivo regionale, del percorso di concertazione attuato e riferito
all’adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art.
199, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e messo a disposizione la
documentazione ai fini del percorso riferito alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), 3^ Fase “Consultazioni”;
CONSIDERATO che la L.R. 45/2007
e s.m.i., al Capo IV prevede: “Azioni
per lo sviluppo del recupero e del riciclo” in cui si disciplina le
attività delle raccolte differenziate sul territorio regionale e fissa
indirizzi, obblighi e obiettivi da raggiungere, prevede l’emanazione di
direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle
attribuite agli enti locali, in particolare dispone:
-
all’art.
22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 4,
che: “4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende
pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e
commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei
consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi
economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite
misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma
di cui al comma 2”;
-
all’art.
22-bis “Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”, che la Giunta
regionale promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e
la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
-
all’art.
23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, l’organizzazione della raccolta
differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti,
direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle
attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
-
all’art.
24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, in particolare al comma 4,
la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti
vegetali (lett. h), programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett.
i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale
(lett. j);
-
all’art.
28 “Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa”, che la Giunta
regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di
programma e protocolli d’intesa, individuando nel bilancio le risorse
finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con
altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei
rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero
ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
PRESO ATTO che la L.R.
45/07, all’art. 23 “Obiettivi di
raccolta differenziata e di riciclo”, prevede:
1.
al
comma 4, che l’AdA assicuri nel territorio dell’ATO, che sia conseguito il
raggiungimento dei seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata
rispetto ai rifiuti prodotti:
a.
almeno
il 40% entro il 31.12.2007;
b.
almeno
il 50% entro il 31.12.2009;
c.
almeno
il 60% entro il 31.12.2011.
2.
al
comma 5, è definito, al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali
raccolti in sostituzione di materie prime, un obiettivo medio tendenziale di
riciclo pari al 90% di quelli di raccolta differenziata di cui al punto 1);
3.
al
comma 6, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata da parte dei Comuni, non si applica la sanzione amministrativa di
cui all’art. 64 della L.R. 45/07, qualora la somma tra la percentuale di
riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e
la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di
cui al punto 1);
VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto
l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd ”AGIR”);
RICHIAMATA la nota prot.n.
RA/0167750 del 19/07/2016 del SGR, avente per oggetto: “Disposizioni per la
gestione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge
marittime e calcolo % RD dei rifiuti spiaggiati ai sensi del D.M. 26 maggio
2016 – Chiarimenti. Circolare n. 1/2016”, con la quale soono stati dettati
alcuni indirizzi gestionali dei rifiuti spiaggiati a seguito dell’entrata in
vigore del D.M. 26/05/2016;
RICHIAMATA la nota prot.n.
37211/17 del 16/02/2017 del SGR, avente per oggetto: “Comunicazione inserimento
dati su CARIREAB e giornate formative per applicativo O.R.SO.” con la quale
sono state date indicazioni sul passaggio dal sistema CARIREAB al nuovo
applicativo O.R.SO.;
RITENUTO di incaricare il
Servizio Gestione dei Rifiuti ad abrogare e/o coordinare eventuali
provvedimenti dirigenziali emanati riguardanti il sistema CARIREAB in contrasto
con il presente provvedimento o in relazione all’applicativo O.R.SO.;
VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
VISTA la L.R.
20/10/2015, n. 32 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative
delle province in attuazione della legge 56/222014”, che all’art. 3 “Funzioni
oggetto di trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s), prevede quali siano
le funzioni in materia ambientale trasferite dalle province alla regione;
RICHIAMATA la DGR n. 144 del
04/03/2016 avente per oggetto: “Recepimento ai sensi dell’art. 8 della L.R.
32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis”;
RICHIAMATA la DGR n. 705 del
15/11/2016 avente per oggetto: «D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 (cd “Green Economy”) - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i. - DGR n. 116 del 16/02/2016. Protocollo d’intesa Regione
Abruzzo/Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - Raccolta differenziata e
recupero dei rifiuti di imballaggio»;
RITENUTO
di dover recepire i contenuti delle linee guida per
il calcolo della percentuale di raccolta differenziata da applicare nella
Regione Abruzzo, di cui al D.M. 26 maggio 2016, apportando i necessari
adattamenti alle peculiarità regionali, tenendo conto dell’organizzazione della
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati come delineata dal PRGR,
approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., in fase di adeguamento;
CONSIDERATO
che con la presente deliberazione si intende
recepire le disposizioni di cui al D.M. MATTM del 25/06/2016, definendo le
modalità di calcolo come da Allegato “Metodo standard della Regione Abruzzo per
la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilati“, parte integrante
e sostanziale del presente atto, e prevedendone l’applicazione ai dati
della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani relativi alle annualità, a
partire dal 2017;
RITENUTO
di prevedere che il competente Servizio Gestione dei
Rifiuti, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti
interessati, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle
raccolte differenziate, al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione
dei dati, provveda ad introdurre i dati della percentuale di raccolta
differenziata dell’anno precedente;
RITENUTO che é necessario
acquisire informazioni organiche e condivise, quindi, confrontabili, sulla
produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei
rifiuti, nonché altri dati riguardanti in generale la gestione dei servizi nel
settore (costi di gestione, servizi integrativi, ..etc), dati necessari ai fini
dell’attuazione delle politiche atte al raggiungimento degli obiettivi indicati
nella L.R. 45/07 e s.m.i.;
RITENUTO prevedere la pubblicazione annuale sul sito
web della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo stato di attuazione
dei piani regionali e all’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così
come previsto dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4,
utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO.
di cui alla D.G.R. n. 383/2016;
RITENUTO di demandare
all’ARTA Abruzzo – Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard
approvato con il presente provvedimento, la validazione dei dati e
l’elaborazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani
ed assimilati, tramite l'utilizzo dell'applicativo web denominato O.R.SO. di
cui alla DGR n. 383/2016, ai fini della successiva certificazione da parte
della Regione Abruzzo;
RICHIAMATA la legge
28/12/1995, n. 549 recante: “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” e s.m.i., art. 3, commi 24 - 41, che ha istituito il tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”), al fine di
favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia
prima e di energia;
RICHIAMATA la L.R. 16 giugno
2006, n. 17 recante: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., normativa vigente in materia di
applicazione delle disposizioni riguardanti il tributo speciale (cd.
“ecotassa”;
DATO ATTO che la legge
28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, all’art. 1, co. 26 ha
sospeso l’efficacia, per gli anni 2016 e 2017, delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali,
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore
regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità
ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
RICHIAMATA la DGR n. 35 del
29/01/2016 “Documento tecnico di
accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione
- Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;
CONSIDERATO che le attività di
cui al presente atto, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;
UDITA la relazione del
Presidente della Giunta regionale;
VISTO il D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA
la
legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.
07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la L.R.14.09.99,
n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1.
di revocare con il presente
provvedimento, per i motivi in premessa richiamati, nonché per un corretto
percorso di sfoltimento delle disposizioni amministrative di settore, i seguenti atti:
-
DGR
n. 474 del 26/05/2008 “Metodo standard di certificazione della raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti urbani – Modalità di trasmissione dei dati
ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali”, poiché il metodo è
stato ormai superato dalle disposizioni di cui al D.M. Ambiente del 26/05/2016
avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”;
-
DGR
n. 778 dell’11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei
dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti.
Approvazione”, poiché le direttive sono sostituite dall’applicativo O.R.SO. di
cui alla DGR n. 383/2016;
-
DGR
n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: “Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto
Telmatico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, poiché sostituita
dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
2.
di approvare con il presente
provvedimento, l’atto di indirizzo denominato: “Metodo standard della Regione
Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani ed assimilati”, Allegato alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della stessa, in recepimento del D.M. Ambiente del
26/05/2016;
3.
di stabilire che, a partire dal
2017, assumendo a riferimento i dati consuntivi dei rifiuti urbani della
medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni di cui all'Allegato alla
presente deliberazione: "Metodo standard della Regione Abruzzo per la
determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
ed assimilati”, parte integrante e sostanziale della stessa e che,
contestualmente, cessino di avere efficacia le disposizioni previste dalle DGR
n. 474/2008, DGR n. 778/2010 e DGR n. 156/2015;
4.
di stabilire che entro il 31
agosto dell’anno di riferimento ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo, i
Comuni provvedano a comunicare le informazioni finalizzate alla determinazione
della percentuale di raccolta differenziata conseguita nell’anno di riferimento
(dati consuntivi), anche ai fini della determinazione del tributo speciale di
cui all’art. 3, comma 24 della L. n. 549/1995 per lo smaltimento in discarica
dei rifiuti urbani;
5.
di demandare all’ARTA Abruzzo -
Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard approvato con il
presente provvedimento, la validazione dei dati e l’elaborazione delle
percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, tramite
l'utilizzo dell'applicativo web denominato O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016,
ai fini della successiva certificazione da parte della Regione Abruzzo;
provvedendo a trasmettere al SGR, altresì, l’elenco dei Comuni che hanno omesso
di comunicare i dati o che hanno trasmesso dati incompleti o inesatti;
6.
di autorizzare il competente Servizio Gestione dei Rifiuti,
in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati,
secondo le tempistiche definite, dei dati necessari alla definizione del
Rapporto Annuale sulle raccolte differenziate, al fine di non incorrere in
ritardi nella pubblicazione dei dati, ad introdurre i dati della percentuale di
raccolta differenziata (RD) raggiunti nell’anno precedente;
7.
di disporre che solo i Comuni
che con proprio atto deliberativo, disciplineranno e garantiranno i servizi di
monitoraggio, controllo ed assistenza delle diverse attività di compostaggio,
potranno inserire la relativa quota nella raccolta differenziata;
8.
di prevedere la pubblicazione
annuale sul sito web della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo
stato di attuazione dei piani regionali e all’attività di vigilanza sulla
gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo
29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema
informativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
9.
di incaricare il competente
Servizio Gestione dei Rifiuti per l’adozione e l’adeguamento, con proprie
determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi admpimenti
tecnico-amministrativi, collegati con l’applicativo O.R.SO. ed all’attuazione
del presente atto;
10.
di dare atto che la presente
deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione
Abruzzo;
11.
di inviare il presente
provvedimento, per il seguito delle competenze, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), all’ISPRA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo,
all’ARTA - Direzione centrale, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Risorse ed
organizzazione - Servizio Risorse Finanziarie/dpb006, all’ANCI Abruzzo, alla
Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, ai Consorzi Intercomunali e/o loro
società;
12.
di disporre la pubblicazione della presente
deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione
Rifiuti e Bonifiche.