D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.Lgs 03.04.2006, n. 152 - art 205 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo opera per far rientrare il ciclo produzione ­ consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l’eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la Prevenzione e Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il Riciclaggio e minimizzando, nell’ordine, tendendo a zero al 2030, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio;

 

VISTO il D.M. Ambiente del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016), con il quale sono state emanate linee guida che definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali;

 

CONSIDERATO che la programmazione regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto “rifiuto = risorsa”;

 

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il   Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1.                  Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;

2.                  Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;

3.                  Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;

4.                  Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;

5.                  Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;

6.                  Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull’incenerimento;

 

RITENUTO che la raccolta differenziata (RD), rappresenta lo strumento cardine dell’economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato da avviare a riciclo, si favorisce la valorizzazione dei rifiuti, che diventano risorse e quindi un’opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo l’impatto complessivo sulla salute e sull’ambiente; in questo modo, la raccolta differenziata diventa un’attività propedeutica e necessaria alle operazioni di riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.

 

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 che prevede all’articolo 11, comma 2, lett. a) che: “omissis .. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. .. omissis”; di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di “alta qualità” (direttiva 2008/98/CE, articolo 11, comma 1) gli Stati membri: “omissis .. istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. ..omissis”;

 

VISTA la Direttiva del Consiglio dell’unione Europea 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

 

VISTA la Decisione della Commissione europea del 18/11/2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”, che ha previsto che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci ed in particolare i seguenti articoli:

-                   art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”;

-                   art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti”;

-                   art. 180-bis “Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;

-                   art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”che prevede, al comma 1, lett. a) che: “entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e ricciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro proveneienti dai nuclai domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

-                   art. 182-ter “Rifiuti organici”;

-                   art. 183 “Definizioni” ed in particolare: il comma 1, lett. p) “raccolta differenziata”: “La raccolta in cui un flusso di rifiuti é tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico”;

-                   art. 184 che classifica i rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

-                   art. 196, comma 1, che prevede tra le competenze della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett. l);

 

CONSIDERATO che la raccolta differenziata (RD), rappresenta uno strumento fondamentale dell’economia circolare, in quanto contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti, riducendo gli impatti sulla salute e sull’ambiente;

 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. “compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a rendere”, nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

-            l’art. 32 recante: “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”;

-            l’art. 45 recante: ”Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati” che prevede: “Omissis ….

“3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali. .. omissis”;

 

CONSIDERATO che l’art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., é stato modificato in alcune parti dall’art. 32 della legge 28/12/2015 n.221, disponendo:

-     al comma 1. “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a.           almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b.           almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c.           almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”.

-     al comma 1-bis. “Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca” (comma introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010)

a.           le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b.           la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c.           la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare”;

-     al comma 1-ter. “L’accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo”; (comma introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010);

-     al comma 3. “Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni”;

-     al comma 3-bis. “Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:


 


 

 

Superamento della percentuale di RD rispetto all’obiettivo di cui

all’art. 205, comma 1 del D.lgs. 152/2006

 

 

Riduzione

del tributo

 

da 0,01% fino alla % inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

 


-     al comma 3-quater. “La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”;

-     al comma 3-quinquies. “La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis”;

-     al comma 3-sexies. “L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo”;

-     al comma 3-septies. “L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti”;

-     al comma 3-octies. “L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata”;

 

RILEVATO che ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 32 della legge 28/12/ 2015, n. 221, si intende per ambito territoriale ottimale (ATO) il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. 36/2013, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

 

RILEVATO altresì, che ai sensi dell’art. 32, comma 1 lett. c), della Legge n. 221/2015, per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente ed il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;

 

PRESO ATTO inoltre che la legge 28/12/2015, n. 221 prevede all'articolo 29, comma 4, che: “omissis …

-     le Regioni assicurino, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui allo stesso articolo 29;

-     l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a.           produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;

b.           percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c.           ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d.           per ogni impianto di trattamento meccanicobiologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice EER;

e.           per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice EER;

f.            per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice EER, nonché quantità di percolato prodotto. .. omissis”;

 

RILEVATO che l’art. 205, comma 3‐ter, del D.lgs. 152/06, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente;

 

RITENUTO che le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. definite dalla D.G.R. n. 383/2016 “Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale ) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”, garantiscono il fabbisogno informativo richiesto dal suddetto articolo 29, comma 4 della legge 28/12/2015, n. 221 per l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;

 

VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

 

VISTO il D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 avente per oggetto: “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs. 152/06., così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015, n. 221”;

 

ATTESO che è data facoltà alle Regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati  all’autocompostaggio (compostaggio di prossimità domestico e non), al compostaggio locale ed al compostaggio di comunità che, secondo quando indicato dalla Decisione 2011/753/EU recante: “Regole e modalità di calcolo per il rispetto deglo obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti”, possono rientrare tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

 

DATO ATTO che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2008/98/CE;

 

CONSIDERATO che il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, pargarfo 2, lettera a della direttiva 2008/98/CE;

 

CONSIDERATO che l’autocompostaggio, il compostaggio locale e il compostaggio di comunità riducono il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

 

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, consente alle Regioni di computare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati all’autocompostaggio, al compostaggio locale ed al compostaggio di comunità;

 

RITENUTO che le suddette linee guida definiscono la formula di calcolo della raccolta differenziata (RD) quale rapporto tra la sommatoria dei quantitativi dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in forma differenziata e la sommatoria degli stessi quantitativi e del totale dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel periodo di riferimento; é inoltre riportata una tabella che elenca le tipologie dei rifiuti che possono essere inseriti nel computo della raccolta differenziata e di quelli che devono essere computati esclusivamente nella produzione totale di rifiuti urbani, in entrambi i casi riportando i relativi codici EER;

 

CONSIDERATO altresì che la L.R. 45/07 e s.m.i. all'art. 24, comma 4, nonché la DGR n. 22/2017 di adeguamento del PRGR, prevedono che la Regione promuova l’autocompostaggio, il compostaggio locale ed il compostaggio di comunità e che i Comuni incentivino tali pratiche, a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse;

 

RITENUTO pertanto, opportuno computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche i rifiuti avviati ad autocompostaggio, a compostaggio locale e compostaggio di comunità, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato alla presente deliberazione;

 

RITENUTO che solo i Comuni che con proprio atto, disciplineranno e garantiranno la tracciabilità ed il controllo delle suddette attività di compostaggio potranno inserire la relativa quota nella raccolta differenziata, secondo la formula inserita nell’Allegato alla presente deliberazione;

 

VISTO il DPCM 21/12/2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per il’anno 2016”;

 

CONSIDERATO che con la DGR n. 383 del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l’uso dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo”, si è provveduto ad adottare un nuovo sistema regionale di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani, divenuto ormai un applicativo di rilevanza nazionale in quanto utilizzato da numerose Regioni;

 

RICHIAMATA la DGR n. 474 del 26/05/2008 avente per oggetto: “Metodo standard di certificazione della raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani – Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali” che, con il presente atto, si intende revocare, essendo il metodo ormai superato dalle disposizioni di cui al D.M. MATTM del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 778 dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione” che, con il presente atto, si intende revocare, in quanto sostituita dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

 

RICHIAMATA la DGR n. 657 del 20/10/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: “Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telmatico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti” che, con il presente atto, si intende revocare, in quanto sostituita dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

 

CONSIDERATO che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

-                   essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite attribuzione di uno dei Codici EEr di cui all’allegato della Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli Regolamenti Comunali ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g);

-                   essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee, di cui sia certa la provenienza domestica e l’effettivo avvio ad impianti recupero;

 

VISTO il D.M. MATTM 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, che ha disciplinato i Centri di Raccolta (CdR) dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti;

 

VISTO il D.M. MATTM del 08/05/2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, G.U. n. 180 del 05/08/2003;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in fase di adeguamento ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs.

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la previsione di delineare: “Omissis .. uno scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di “tariffa puntuale”, escludendo la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati. .. omissis”;

 

RICHIAMATE la DGR n. 865 del 20/12/2016 e la DGR n. 22 del 26/01/2017 con le quali si è preso atto, da parte dell’esecutivo regionale, del percorso di concertazione attuato e riferito all’adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e messo a disposizione la documentazione ai fini del percorso riferito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 3^ Fase “Consultazioni”;

 

CONSIDERATO che la L.R. 45/2007 e s.m.i., al Capo IV prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” in cui si disciplina le attività delle raccolte differenziate sul territorio regionale e fissa indirizzi, obblighi e obiettivi da raggiungere, prevede l’emanazione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali, in particolare dispone:

-                   all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”, comma 4, che: “4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2”;

-                   all’art. 22-bis “Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”, che la Giunta regionale promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;

-                   all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, l’organizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;

-                   all’art. 24 “Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”, in particolare al comma 4, la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (lett. h), programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j);

-                   all’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa”, che la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d’intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

 

PRESO ATTO che la L.R. 45/07, all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, prevede:

1.           al comma 4, che l’AdA assicuri nel territorio dell’ATO, che sia conseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti:

a.           almeno il 40% entro il 31.12.2007;

b.           almeno il 50% entro il 31.12.2009;

c.           almeno il 60% entro il 31.12.2011.

2.           al comma 5, è definito, al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al 90% di quelli di raccolta differenziata di cui al punto 1);

3.           al comma 6, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 64 della L.R. 45/07, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al punto 1);

 

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd ”AGIR”);

 

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/0167750 del 19/07/2016 del SGR, avente per oggetto: “Disposizioni per la gestione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge marittime e calcolo % RD dei rifiuti spiaggiati ai sensi del D.M. 26 maggio 2016 – Chiarimenti. Circolare n. 1/2016”, con la quale soono stati dettati alcuni indirizzi gestionali dei rifiuti spiaggiati a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 26/05/2016;

 

RICHIAMATA la nota prot.n. 37211/17 del 16/02/2017 del SGR, avente per oggetto: “Comunicazione inserimento dati su CARIREAB e giornate formative per applicativo O.R.SO.” con la quale sono state date indicazioni sul passaggio dal sistema CARIREAB al nuovo applicativo O.R.SO.;

 

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti ad abrogare e/o coordinare eventuali provvedimenti dirigenziali emanati riguardanti il sistema CARIREAB in contrasto con il presente provvedimento o in relazione all’applicativo O.R.SO.;

 

VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

 

VISTA la L.R. 20/10/2015, n. 32 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge 56/222014”, che all’art. 3 “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, comma 1, lett. s), prevede quali siano le funzioni in materia ambientale trasferite dalle province alla regione;

 

RICHIAMATA la DGR n. 144 del 04/03/2016 avente per oggetto: “Recepimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 705 del 15/11/2016 avente per oggetto: «D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 (cd “Green Economy”) - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 116 del 16/02/2016. Protocollo d’intesa Regione Abruzzo/Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - Raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggio»;

 

RITENUTO di dover recepire i contenuti delle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata da applicare nella Regione Abruzzo, di cui al D.M. 26 maggio 2016, apportando i necessari adattamenti alle peculiarità regionali, tenendo conto dell’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati come delineata dal PRGR, approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., in fase di adeguamento;

 

CONSIDERATO che con la presente deliberazione si intende recepire le disposizioni di cui al D.M. MATTM del 25/06/2016, definendo le modalità di calcolo come da Allegato “Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati“, parte integrante e sostanziale del presente atto, e prevedendone l’applicazione ai dati della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani relativi alle annualità, a partire dal 2017;

 

RITENUTO di prevedere che il competente Servizio Gestione dei Rifiuti, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle raccolte differenziate, al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei dati, provveda ad introdurre i dati della percentuale di raccolta differenziata dell’anno precedente; 

 

RITENUTO che é necessario acquisire informazioni organiche e condivise, quindi, confrontabili, sulla produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché altri dati riguardanti in generale la gestione dei servizi nel settore (costi di gestione, servizi integrativi, ..etc), dati necessari ai fini dell’attuazione delle politiche atte al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 45/07 e s.m.i.; 

 

RITENUTO  prevedere la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. di cui alla D.G.R. n. 383/2016;

 

RITENUTO di demandare all’ARTA Abruzzo – Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard approvato con il presente provvedimento, la validazione dei dati e l’elaborazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, tramite l'utilizzo dell'applicativo web denominato O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016, ai fini della successiva certificazione da parte della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATA la legge 28/12/1995, n. 549 recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i., art. 3, commi 24 - 41, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”), al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

 

RICHIAMATA la L.R. 16 giugno 2006, n. 17 recante: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., normativa vigente in materia di applicazione delle disposizioni riguardanti il tributo speciale (cd. “ecotassa”;

 

DATO ATTO che la legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, all’art. 1, co. 26 ha sospeso l’efficacia, per gli anni 2016 e 2017, delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

CONSIDERATO che le attività di cui al presente atto, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;   

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.           di revocare con il presente provvedimento, per i motivi in premessa richiamati, nonché per un corretto percorso di sfoltimento delle disposizioni amministrative di settore, i seguenti atti:

-              DGR n. 474 del 26/05/2008 “Metodo standard di certificazione della raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani – Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali”, poiché il metodo è stato ormai superato dalle disposizioni di cui al D.M. Ambiente del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

-              DGR n. 778 dell’11/10/2010 “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”, poiché le direttive sono sostituite dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

-              DGR n. 156 del 04/03/2015 avente per oggetto: “Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telmatico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, poiché sostituita dall’applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

2.           di approvare con il presente provvedimento, l’atto di indirizzo denominato: “Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, in recepimento del D.M. Ambiente del 26/05/2016;

3.           di stabilire che, a partire dal 2017, assumendo a riferimento i dati consuntivi dei rifiuti urbani della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni di cui all'Allegato alla presente deliberazione: "Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati”, parte integrante e sostanziale della stessa e che, contestualmente, cessino di avere efficacia le disposizioni previste dalle DGR n. 474/2008, DGR n. 778/2010 e DGR n. 156/2015;

4.           di stabilire che entro il 31 agosto dell’anno di riferimento ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo, i Comuni provvedano a comunicare le informazioni finalizzate alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nell’anno di riferimento (dati consuntivi), anche ai fini della determinazione del tributo speciale di cui all’art. 3, comma 24 della L. n. 549/1995 per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

5.           di demandare all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard approvato con il presente provvedimento, la validazione dei dati e l’elaborazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, tramite l'utilizzo dell'applicativo web denominato O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016, ai fini della successiva certificazione da parte della Regione Abruzzo; provvedendo a trasmettere al SGR, altresì, l’elenco dei Comuni che hanno omesso di comunicare i dati o che hanno trasmesso dati incompleti o inesatti; 

6.           di autorizzare  il competente Servizio Gestione dei Rifiuti, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati, secondo le tempistiche definite, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle raccolte differenziate, al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei dati, ad introdurre i dati della percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunti nell’anno precedente;

7.           di disporre che solo i Comuni che con proprio atto deliberativo, disciplineranno e garantiranno i servizi di monitoraggio, controllo ed assistenza delle diverse attività di compostaggio, potranno inserire la relativa quota nella raccolta differenziata;

8.           di prevedere la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

9.           di incaricare il competente Servizio Gestione dei Rifiuti per l’adozione e l’adeguamento, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi admpimenti tecnico-amministrativi, collegati con l’applicativo O.R.SO. ed all’attuazione del presente atto;

10.        di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo;   

11.        di inviare il presente provvedimento, per il seguito delle competenze, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all’ISPRA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione centrale, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Risorse ed organizzazione - Servizio Risorse Finanziarie/dpb006, all’ANCI Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, ai Consorzi Intercomunali e/o loro società;

12.        di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

 

Segue Allegato