Approvazione delle tariffe sulle prestazioni erogate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo nell’interesse dei soggetti privati e di Organizzazioni pubbliche. D.M. 6 novembre 1996.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: “ Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1°, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

 

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1 che prevede l’individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti stessi per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe da parte delle regioni;

 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto: “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270”;

 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

 

VISTE

-            la Legge Regionale dell’Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” “e ss.mm.ii (L.R. 24 marzo 2015, n. 6);

-            la Legge Regionale del Molise 4 marzo 2015 n. 2 recante “Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"”;

 

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 4°,  delle citate leggi regionali che disciplina le prestazioni rese dall’Istituto nei confronti dei terzi;

 

RICHIAMATO anche l’art.9, comma 4°, del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 concernente la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”  ed in particolare l’art. 9, comma 4, laddove prevede che le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministero della Salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 6 novembre 1996 ad oggetto: “Individuazioni delle prestazioni erogate dagli Istituto Zooprofilattici Sperimentali e dei criteri per la Determinazione delle relative tariffe, di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ed in particolare l’art. 1 laddove demanda alle Regioni la determinazione, sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto, delle tariffe minime da applicare nell’ambito territoriale dell’Istituto Zooprofilattico di competenza;

 

DATO ATTO che il Direttore Generale dell’Istituto ha avviato, nel mese di gennaio 2016, una richiesta diretta ai Presidenti della Regione Abruzzo e della Regione Molise di approvazione del regime tariffario prescritto dal D.M. 6 novembre 1996, come da espresso invito della Procura Regionale della Corte dei Conti e, nel mese di marzo del corrente anno, ha prodotto un documento di sintesi, in sostituzione di quello precedentemente inviato, costituente il costiario delle prestazioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”;

 

DATO ATTO che in relazione a tale documento e così come richiesto da questo Dipartimento, l’I.Z.S. ha svolto una  indagine comparativa su circa l’80% dell’attività diagnostica  e relativa all’analisi delle tariffe stabilite dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise e quelle praticate dagli altri II.ZZ.SS. italiani e dall’A.R.T.A. e, dalla suddetta analisi è emerso come vi siano situazioni di allineamento delle tariffe, altre in cui le tariffe sono inferiori ed altre in cui invece le tariffe sono superiori alla media e che tali disallineamenti sono dovuti alla numerosità dei campioni analizzati, che non consente una rilevante economia di scala ed alla specificità delle prove effettuate nell’ambito dei singoli Centri di Referenza (ogni Istituto Zooprofilattico Sperimentale Italiano è infatti Centro di Referenza e Laboratorio Nazionale e, come tale, strumento operativo di elevata e provata competenza in uno dei settori di sanità animale, igiene degli Alimenti e igiene zootecnica;

 

RITENUTO comunque necessario invitare l’Istituto, come da nota prot. n. RA.92579 del 6.4.2017, a fornire evidenze puntuali dei singoli costi che hanno determinato la tariffa finale (costo dei tempi di lavorazione, costo dei materiali di consumo, costo degli ammortamenti e manutenzione gravanti sulla singola prova, costi generali, ecc….), almeno in riferimento alle singole tariffe che superino del doppio quella minima praticata in altro Istituto Zooprofilattico, come rilevata nell’indagine comparativa soprarichiamata;

 

VISTA la nota di riscontro prot. n.6620 del 21 aprile 2017 con la quale, in esito alla richiesta della regione Abruzzo, sono state trasmesse apposite tabelle di evidenziazione e giustificazione dei costi per singola prova di laboratorio, almeno in riferimento  a quelle che in effetti risultavano essere di fatto sostanzialmente più onerose rispetto a quelle praticate in altri Istituti;

 

PRESO ATTO che con successiva nota prot. n. RA.143030 del 26.05.2017 del Dipartimento della Salute e Welfare si individuava la procedura per giungere all’approvazione delle tariffe in argomento, individuando nel C. di A. dell’Istituto, giusta art. 11 del vigente statuto dell’Ente, l’Organo deputato alla adozione del tariffario;

 

VISTA la nota prot. n. 16196 del 5.10.2017 con la quale l’I.Z.S. invia la Deliberazione n. 12 del 18.09.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’I.Z.S.AM. ha adottato il tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse dei terzi come da documento datato 24 luglio 2017 e allegato sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

VISTA, infine, la nota dell’I.Z.S. prot. n. 17975 del 02.11.2017 con la quale viene integrata la suddetta trasmissione con la attestazione del Direttore Generale dell’Istituto in ordine alla “veridicità e corrispondenza alle proprie scritture contabili”;

 

DATO ATTO che le Regioni Abruzzo e Molise, ciascuna per il territorio di competenza, sono chiamate ad approvare con proprio provvedimento, le tariffe per le prestazioni erogate dall’Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo;

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

 

DATO ATTO che:

1.      Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.      il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa:

 

1.      di approvare il “Costiario delle prestazioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”  che viene allegato sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.      di notificare il presente provvedimento al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;

3.      di notificare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale del Molise;

4.      di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

 

Segue Allegato