LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto
Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante: “ Riordinamento
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1°, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO, in particolare,
l’art. 5, comma 1 che prevede l’individuazione delle prestazioni erogate dagli
istituti stessi per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e
dei criteri per la determinazione delle relative tariffe da parte delle
regioni;
VISTO il D.M. 16
febbraio 1994, n. 190 ad oggetto: “Regolamento recante norme per il riordino
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5
del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270”;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”
e s.m.i.;
VISTE
-
la Legge Regionale dell’Abruzzo 21
novembre 2014, n. 41 recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” “e ss.mm.ii
(L.R. 24 marzo 2015, n. 6);
-
la Legge Regionale del Molise 4 marzo
2015 n. 2 recante “Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"”;
VISTO, in particolare,
l’art. 5, comma 4°,
delle citate leggi regionali che disciplina le prestazioni rese
dall’Istituto nei confronti dei terzi;
RICHIAMATO anche l’art.9,
comma 4°, del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
concernente la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” ed in particolare l’art. 9, comma 4, laddove
prevede che le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la
corresponsione di un corrispettivo e i criteri per la determinazione, da parte
delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministero
della Salute non avente carattere regolamentare, d’intesa con la conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
VISTO il Decreto del
Ministro della Sanità 6 novembre 1996 ad oggetto: “Individuazioni delle
prestazioni erogate dagli Istituto Zooprofilattici Sperimentali e dei criteri
per la Determinazione delle relative tariffe, di cui all’art. 5, comma 1, del
D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ed in particolare
l’art. 1 laddove demanda alle Regioni la determinazione, sulla base dei criteri
indicati nel medesimo decreto, delle tariffe minime da applicare nell’ambito
territoriale dell’Istituto Zooprofilattico di competenza;
DATO ATTO che il Direttore
Generale dell’Istituto ha avviato, nel mese di gennaio 2016, una richiesta diretta ai Presidenti della Regione Abruzzo e
della Regione Molise di approvazione del regime tariffario prescritto dal D.M.
6 novembre 1996, come da espresso invito della Procura Regionale della Corte
dei Conti e, nel mese di marzo del corrente anno, ha prodotto un documento di
sintesi, in sostituzione di quello precedentemente inviato, costituente il costiario delle prestazioni dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”;
DATO ATTO che in relazione
a tale documento e così come richiesto da questo Dipartimento, l’I.Z.S. ha svolto
una indagine comparativa su circa l’80%
dell’attività diagnostica e relativa
all’analisi delle tariffe stabilite dall’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise e
quelle praticate dagli altri II.ZZ.SS. italiani e dall’A.R.T.A. e, dalla
suddetta analisi è emerso come vi siano situazioni di allineamento delle
tariffe, altre in cui le tariffe sono inferiori ed altre in cui invece le
tariffe sono superiori alla media e che tali disallineamenti sono dovuti alla
numerosità dei campioni analizzati, che non consente una rilevante economia di
scala ed alla specificità delle prove effettuate nell’ambito dei singoli Centri
di Referenza (ogni Istituto Zooprofilattico Sperimentale Italiano è infatti
Centro di Referenza e Laboratorio Nazionale e, come tale, strumento operativo
di elevata e provata competenza in uno dei settori di sanità animale, igiene
degli Alimenti e igiene zootecnica;
RITENUTO comunque
necessario invitare l’Istituto, come da nota prot. n.
RA.92579 del 6.4.2017, a fornire evidenze puntuali dei singoli costi che hanno
determinato la tariffa finale (costo dei tempi di lavorazione, costo dei
materiali di consumo, costo degli ammortamenti e manutenzione gravanti sulla
singola prova, costi generali, ecc….), almeno in riferimento alle singole tariffe che superino
del doppio quella minima praticata in altro Istituto Zooprofilattico, come
rilevata nell’indagine comparativa soprarichiamata;
VISTA la nota di
riscontro prot. n.6620 del 21 aprile 2017 con la
quale, in esito alla richiesta della regione Abruzzo, sono state trasmesse
apposite tabelle di evidenziazione e giustificazione dei costi per singola
prova di laboratorio, almeno in riferimento a quelle che in effetti risultavano
essere di fatto sostanzialmente più onerose rispetto a quelle praticate in
altri Istituti;
PRESO ATTO che con successiva
nota prot. n. RA.143030 del 26.05.2017 del
Dipartimento della Salute e Welfare si individuava la procedura per giungere
all’approvazione delle tariffe in argomento, individuando nel C. di A.
dell’Istituto, giusta art. 11 del vigente statuto dell’Ente, l’Organo deputato
alla adozione del tariffario;
VISTA la nota prot. n. 16196 del 5.10.2017 con la quale l’I.Z.S. invia la
Deliberazione n. 12 del 18.09.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’I.Z.S.AM. ha adottato il tariffario per le prestazioni a pagamento rese
nell’interesse dei terzi come da documento datato 24 luglio 2017 e allegato
sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA, infine, la nota
dell’I.Z.S. prot. n. 17975 del 02.11.2017 con la
quale viene integrata la suddetta trasmissione con la attestazione del
Direttore Generale dell’Istituto in ordine alla “veridicità e corrispondenza
alle proprie scritture contabili”;
DATO ATTO che le Regioni
Abruzzo e Molise, ciascuna per il territorio di competenza, sono chiamate ad
approvare con proprio provvedimento, le tariffe per le prestazioni erogate
dall’Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo;
RITENUTO pertanto di
provvedere in merito;
DATO ATTO che:
1. Il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi
A
voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa:
1. di
approvare il “Costiario delle prestazioni
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” che viene
allegato sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di
notificare il presente provvedimento al Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo;
3. di
notificare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale
del Molise;
4. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).