IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di “di oliveto ed uso non esclusivo
dell’utilizzo della strada di accesso in brecciato“ a favore del Sig. PERNA
Danilo nato a Pescara (PE) il 15/05/1970 ed residente a Cugnoli in C.da Cesura n. 58, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie
di mq.684 (oliveto) e mq 135 (strada) della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia
in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni
con il numero 242/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2. l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo
della concessione, ai sensi del D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, è
pari a euro € 137,08;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0313991/17 del
11/12/2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui
al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori
di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90 ).
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot.
RA0313991/17 del 11/12/2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ;
9. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo