Recepimento dell’accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla conferenza permanente fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione  dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92, in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurriculari ed approvazione “linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-                   l’Accordo 1/CSR del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini”;

-                   l’Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

-                   l’Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione

 

VISTE le Delibere di Giunta regionale con le quali nella nostra Regione è stata finora disciplinata la materia dei tirocini extracurriculari, a recepimento del citato Accordo 1/CSR del 24 gennaio 2013,  ed in particolare:

 

-                   la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss.mm.ii.avente ad oggetto “ Approvazione novella documento denomimato Linee Guida per l’attuazioine dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”;

-                   la D.G.R. n. 704 in data 4 novembre 2014 avente ad oggetto “Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int. Ulteriore rivisitazione”, con la quale oltre ad approvarsi le predette linee guida è stato recepito l’Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

-                   la D.G.R. n. 762 in data 11 settembre 2015 avente ad oggetto “Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int.. Integrazioni”, con la quale si sono recepite le previsioni degli artt. 1 e 4 dell’Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” ;

-                   la D.G.R. n. 336 in data 26 giugno 2017 avente ad oggetto “ Ulteriore novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, approvaro con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mm.ii.”

 

VISTO il sopravvenuto e nuovo Accordo tra il  Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017 recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’art. 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

 

CONSIDERATO:

-                   che con le nuove  Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2017, si è inteso rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle precedenti Linee guida adottate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato;

-                   che come  nel caso delle Linee guida del 24 gennaio 2013, anche quelle approvate il 25 maggio 2017 sono state definite tenendo conto non soltanto dell’evoluzione normativa, ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini;

-                   che la Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro;

-                   che la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020, poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

-                   che per queste ragioni il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini (“A quality framework for traineeships”) del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio;

-                   che nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell’Unione europea sono chiamati ad adottare nell’ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini;

-                   che sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurriculari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione Europea, ma prevede elementi di tutela e di garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell’Unione Europea;

 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo intende quindi recepire  tutte le novità introdotte nelle nuove linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017;

 

VISTI:

-                   l’art. 117 della Costituzione;

-                   lo Statuto della Regione Abruzzo;

-                   la sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 con la quale è ribadita la competenza normativa residuale delle Regioni in mtaeria di tirocini formativi e di orientamento;

-                   l’art. 1, commi 34, 35 e 36 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”;

-                   la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;

-                   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

-                   il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbario 2003, n. 30” e successive modificazioni;

-                   il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

-                   il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co.1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni;

-                   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”;

-                   il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizazzione dell’orario di lavoro” e s.m.i.;

-                   il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, e s.m.i.;

-                   il decreto legislativo 10 settembre 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizazzione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

-                   il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-                   il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”;

-                   il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

-                   il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finnaziarie urgenti”;

-                   il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;

-                   la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;;

-                   il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;

-                   il decreto legislativo 15 gennaio 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mnasioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-                   il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizazzione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-                   il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;

-                   il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizazzione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-                   il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;

-                   il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

-                   la L.R. 17.05,1995 n. 111 in materia di “Formazione professionale”;

-                   la D.G.R. n. 247 in data 31 marzo 2015 avente ad oggetto “ Approvazione modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale 20 luglio 2009, nr 363 inerente Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuova disciplina”;

-                   la D.G.R. 29.11.2015 n. 1100 avente ad oggetto “ Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale Abruzzo 29 dicembre 2010, nr 1057 e 12 marzo 2012, n. 155 e approvazione testo unico disciplina di accreditamento delle Agenzie del lavoro”;

 

CONSIDERATO che:

-                   che nell’ambito del nuovo quadro legislativo vigente in materia di formazione e lavoro e di politiche sociali, l’attuale Governo regionale ha adottato una nuova e diversa strategia di programmazione, basata sulla partecipazione sociale, sull’integrazione e sul coordinamento delle politiche, sul coinvolgimento attivo dei destinatari delle azioni, sulla semplificazione delle procedure e sull’innovazione tecnologica, culminate con la stipula del “Patto per lo Sviluppo” e della “Carta di Pescara”;

-                   con D.G.R. 28 aprile 2016 n.267 è stata istituita la “Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro” nell’ambito della quale costituiscono in particolare oggetto di concertazione tra le parti le proposte della Giunta Regionale per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del lavoro, servizi per il lavoro, orientamento e formazione professionale, di interventi mirati di sostegno all’occupazione e di politiche dell’istruzione;

-                   con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 in data 7 novembre 2016, si è proceduto alla costituzione della citata “Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro”;

 

DATO ATTO che nella seduta del 21 dicembre 2017 della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro è stato concertato con le parti sociali il contenuto del documento concernente le “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 – 36, legge 28 giugno 2012, n. 92”, Allegato A;

 

VISTA la L.R. n. 77, del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

 

1.           di recepire e attuare l’ Accordo  n. 86/CSR del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’art. 1, comme da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

 

2.           di approvare l’Allegato A recante” Linee guida per lattuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, comme da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

3.           di stabilire che le presenti linee guida hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione de presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;

4.           di stabilire  che gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al punto 3 della presente deliberazione, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704, così come integrata e modificata con  la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762 e la D.G.R. 26 giugno 2017 n. 336, fino alla loro naturale scadenza;

5.           di stabilire che per tutti i tirocini extracurriculari, non rientranti nelle misure finanziate attraverso gli avvisi pubblici di cui al punto 4 della presente deliberazione, si procederà come segue:

a.           se i tirocini sono retti da PFI che recano come giorno di avvio dei medesimi tirocini una data precedente a quella indicata al punto 3 della presente deliberazione (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO), continuano ad essere disciplinati dalla D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704, così come integrata e modificata con  la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762 e la D.G.R. 26 giugno 2017 n. 336, sino alla scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe;

b.           se i tirocini sono invece retti da PFI che recano come giorno di avvio dei medesimi tirocini una data uguale o successiva a quella di cui al punto 3 della presente deliberazione  (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO), sono disciplinati dalla presenti linee guida, sino alla scadenza, comprese le loro eventuali proroghe.

6.           di recepire integralmente dell’Accordo n. 7/CSR del 22 gennaio 2015 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, già oggetto di recepimento parziale con la D.G.R. 762/2015;

7.           di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università l’adozione di tutti i necessari atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, inclusi gli aggiornamenti, comprensivi di eventuali modifiche ed adeguamenti, dei modelli di convenzione, di progetto formativo individuale, di dossier individuale e di attestazione finale; 

8.           di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T e sul sito del competente Dipartimento: www.abruzzolavoro.eu, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

 

Segue Allegato