LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
-
il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
successive modifiche e integrazioni;
-
in
particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo
17bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, ai sensi
del quale il “Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata
accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare
e uniformare le norme e gli adempimenti.
VISTA la legge
regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m. e i., recante
“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo” con particolare riferimento all’Art. 16 “Regolamento Edilizio”
che disciplina la procedura per l’adozione dei regolamenti edilizi da parte dei
Comuni;
CONSIDERATO
-
che,
in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies
del d.p.r. n. 380 del 2001, nella seduta del 20
ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta l’Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo;
-
che
ai sensi dell’articolo 1 dell’Intesa sono stati approvati lo Schema di
Regolamento edilizio tipo (di seguito RET) e i relativi allegati recanti le
Definizioni uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia
edilizia, che formano parte integrante dell’Intesa;
-
che
lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo
articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r.
n. 380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela
della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
-
che,
ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, entro il termine di 180 giorni
dall’adozione dell’Intesa le Regioni ordinarie devono provvedere a:
·
recepire
lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura generale
uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare l’indice;
·
recepire
le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della
normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario
e in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta
interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
·
integrare
e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la raccolta delle
disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà essere
pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
·
stabilire
i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni,
da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme
transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui
procedimenti in itinere;
-
che,
come specificato all’articolo 2 dell’Intesa, il recepimento delle definizioni
uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti
urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o
adottati alla data di sottoscrizione dell’Intesa
PRESO ATTO che entro il
termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre il termine di cui
all’art. 2 co. 3 dell’intesa del 20/10/2016, i Comuni dovranno adeguare i
propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di RET e ai relativi
allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;
RITENUTO
-
di
dover approvare, inoltre, i seguenti documenti:
a.
Schema
di regolamento edilizio tipo integrato (Allegato 1);
b.
Quadro
delle definizioni uniformi (Allegato A);
c.
Ricognizione
delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e
sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);
d.
Attività
Edilizie e titoli abilitativi (Allegato C), documento che si sostanzia in una
esplicitazione di quanto sancito nell’intesa del 20 Ottobre 2016 co. 1 art. 2
“Modalità e termini di attuazione” oltre a quanto contenuto al capo II
intitolato “Altre procedure ed adempimenti edilizi, ….” Nel Titoli I parte
seconda del Regolamento Edilizio Tipo;
-
di
stabilire che l’adeguamento comunale dovrà avvenire entro 180 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
CONSIDERATO
-
che,
ai sensi dell’articolo 16 della l.r. n. 18 del 1983,
i Comuni adottano i regolamenti edilizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti con la presente deliberazione, e che gli schemi dei regolamenti
edilizi adottati sono trasmessi alla Provincia la quale, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento, può far pervenire al Comune osservazioni sulla
rispondenza ai criteri generali indicati nell’atto regionale, proponendo
eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni approvano i regolamenti
edilizi, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della
provincia.
-
che,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Intesa, ove i Comuni non provvedano nei
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le
definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia
trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse
incompatibili;
RITENUTO
-
in
considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a seguito degli
eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, che per
i Comuni della Regione Abruzzo individuati all’Allegato 1 del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016 n. 229 –Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016), nonché nelle successive integrazioni, i termini per
l’adeguamento debbano decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza;
-
che,
al fine di limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in
itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e
comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati fino alla data di adozione
dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente deliberazione, si applica la disciplina
previgente. Il presente atto non si sottopone alla disciplina di cui all’art.
10 L.R. n° 41/2007, in quanto gli enti locali sono direttamente coinvolti nel
processo costitutivo dello schema di regolamento.
DATO ATTO della
legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte delle strutture proponenti;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in premessa,
-
di recepire l’Intesa, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio
Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in
sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;
-
di approvare i seguenti
allegati che formano parte integrante del presente atto:
a.
Schema
di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti
locali (Allegato 1);
b.
Quadro
delle definizioni uniformi (Allegato A);
c.
Ricognizione
delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività
edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);
d.
Attività
edilizie e titoli abilitativi (Allegato C);
-
di inviare alle Province
il presente atto Deliberativo, completo di allegati, per quanto previsto ai
commi 6 e 7 dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.
e i.;
-
di inviare ai Comuni il
presente atto deliberativo per i conseguenti adempimenti;
-
di stabilire che i Comuni
della Regione dovranno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente deliberazione, adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di
regolamento tipo ed ai relativi allegati, in quanto prescrittivi;
-
di prendere atto che, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, dell’Intesa, ove i Comuni non provvedano nei
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le
definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia
trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse
incompatibili;
-
di stabilire che, in
considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a seguito degli
eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, che per
i Comuni della Regione individuati all’Allegato 1 del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.
229 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016), nonché nelle successive integrazioni, i termini per l’adeguamento
decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza;
-
di stabilire che al fine di
limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, alle
domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti
i procedimenti in corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi
regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione, si applica la disciplina
previgente;
-
di pubblicare tale
modulistica anche sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo;
-
di dare mandato alla
Struttura competente in materia di edilizia di assumere gli atti e/o
adempimenti necessari per apportare eventuali correttivi, integrazioni e/o
aggiornamenti di indicazioni o dati contenuti nella modulistica che non ne
alterino la struttura così come viene approvata;
-
di dare atto che la presente
deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
-
di pubblicare la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.