Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO

-               il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

-               in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo 17bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale il “Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

 

VISTA la legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m. e i., recante “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” con particolare riferimento all’Art. 16 “Regolamento Edilizio” che disciplina la procedura per l’adozione dei regolamenti edilizi da parte dei Comuni;

 

CONSIDERATO

-               che, in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies del d.p.r. n. 380 del 2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo;

-               che ai sensi dell’articolo 1 dell’Intesa sono stati approvati lo Schema di Regolamento edilizio tipo (di seguito RET) e i relativi allegati recanti le Definizioni uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che formano parte integrante dell’Intesa;

-               che lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-               che, ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, entro il termine di 180 giorni dall’adozione dell’Intesa le Regioni ordinarie devono provvedere a:

·                recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare l’indice;

·                recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;

·                integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;

·                stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere;

-               che, come specificato all’articolo 2 dell’Intesa, il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di sottoscrizione dell’Intesa

 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre il termine di cui all’art. 2 co. 3 dell’intesa del 20/10/2016, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di RET e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;

 

RITENUTO

-               di dover approvare, inoltre, i seguenti documenti:

a.              Schema di regolamento edilizio tipo integrato (Allegato 1);

b.             Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);

c.              Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);

d.             Attività Edilizie e titoli abilitativi (Allegato C), documento che si sostanzia in una esplicitazione di quanto sancito nell’intesa del 20 Ottobre 2016 co. 1 art. 2 “Modalità e termini di attuazione” oltre a quanto contenuto al capo II intitolato “Altre procedure ed adempimenti edilizi, ….” Nel Titoli I parte seconda del Regolamento Edilizio Tipo;

-               di stabilire che l’adeguamento comunale dovrà avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;

 

CONSIDERATO

-               che, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. n. 18 del 1983, i Comuni adottano i regolamenti edilizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con la presente deliberazione, e che gli schemi dei regolamenti edilizi adottati sono trasmessi alla Provincia la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati nell’atto regionale, proponendo eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni approvano i regolamenti edilizi, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della provincia.

-               che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Intesa, ove i Comuni non provvedano nei centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

 

RITENUTO

-               in considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, che per i Comuni della Regione Abruzzo individuati all’Allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 –Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), nonché nelle successive integrazioni, i termini per l’adeguamento debbano decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza;

-               che, al fine di limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, si applica la disciplina previgente. Il presente atto non si sottopone alla disciplina di cui all’art. 10 L.R. n° 41/2007, in quanto gli enti locali sono direttamente coinvolti nel processo costitutivo dello schema di regolamento.

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte delle strutture proponenti;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa,

 

-               di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;

-               di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

a.              Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali (Allegato 1);

b.             Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A);

c.              Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale (Allegato B);

d.             Attività edilizie e titoli abilitativi (Allegato C);

-               di inviare alle Province il presente atto Deliberativo, completo di allegati, per quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m. e i.;

-               di inviare ai Comuni il presente atto deliberativo per i conseguenti adempimenti;

-               di stabilire che i Comuni della Regione dovranno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati, in quanto prescrittivi;

-               di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Intesa, ove i Comuni non provvedano nei centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

-               di stabilire che, in considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e nel 2017, che per i Comuni della Regione individuati all’Allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), nonché nelle successive integrazioni, i termini per l’adeguamento decorreranno dalla cessazione dello stato di emergenza;

-               di stabilire che al fine di limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, e comunque non oltre centottanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, si applica la disciplina previgente;

-               di pubblicare tale modulistica anche sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo;

-               di dare mandato alla Struttura competente in materia di edilizia di assumere gli atti e/o adempimenti necessari per apportare eventuali correttivi, integrazioni e/o aggiornamenti di indicazioni o dati contenuti nella modulistica che non ne alterino la struttura così come viene approvata;

-               di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

-               di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato