Art.
1
(Stato
di previsione delle Entrate)
1. Sono approvati i totali generali
dell’entrata del bilancio di competenza 2018-2020 per l’importo di euro
6.016.325.396,48 per l’esercizio finanziario 2018, di euro 6.098.607.906,18 per
l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5.640.627.932,60 per l’esercizio
finanziario 2020.
2. E' approvato in euro 7.670.327.690,61 il
totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per
l'esercizio finanziario 2018, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di
euro 318.413.539,80 stimata al 1° gennaio 2018.
Art.
2
(Stato
di previsione delle Spese)
1. Sono approvati i totali generali della
spesa del bilancio di competenza 2018-2020 per l’importo di euro
6.016.325.396,48 per l’esercizio finanziario 2018, di euro 6.098.607.906,18 per
l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5.640.627.932,60 per l’esercizio
finanziario 2020.
2. E' approvato in euro 7.631.239.048,23 il
totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio
finanziario 2018.
Art.
3
(Bilancio
di previsione della Regione Abruzzo 2018 - 2020)
1. Ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione
Abruzzo 2018-2020, si compone dei seguenti prospetti:
a) prospetto relativo al bilancio di
previsione 2018-2020 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie
(unità di voto);
b) prospetto relativo al bilancio di
previsione 2018-2020 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi
(unità di voto) e titoli;
c) prospetto recante il riepilogo generale
delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2018-2020;
d) prospetto recante il riepilogo generale
delle spese per titoli del bilancio di previsione 2018-2020;
e) prospetto recante il riepilogo generale
delle spese per missioni del bilancio di previsione 2018-2020;
f) quadro generale riassuntivo delle entrate
e delle spese;
g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di
bilancio;
h) prospetto esplicativo del risultato di
amministrazione presunto;
i) prospetto esplicativo della composizione
per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
l) prospetto concernente la composizione
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento;
n) prospetto di verifica del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
o) elenco concernente le spese obbligatorie;
p) nota integrativa comprensiva della Nota
informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;
q) elenco concernente le spese impreviste.
2. Costituiscono ulteriori allegati al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020:
a) l’elaborato concernente l’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20
del decreto legislativo 118/2011;
b) l’elenco dei "Fondi vincolati statali
e comunitari";
c) l’elenco dei "Fondi vincolati
regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio
regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio:
a) il "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e
in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
b) il Bilancio Finanziario Gestionale
(B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato
il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato
nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le
entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le
spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il
B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al
conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.
Art.
4
(Residui
attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi
presunti al 31 dicembre 2017, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018, è di euro
1.535.909.524,74.
Art.
5
(Residui
passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi
presunti al 31 dicembre 2017, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018, è di euro 1.673.237.539,98.
Art.
6
(Autorizzazione
per accertamenti e riscossioni)
1. Ai sensi dell’articolo 39 del decreto
legislativo 118/2011 è autorizzato l’accertamento e la riscossione delle
entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di
voto (tipologie).
Art.
7
(Autorizzazione
per impegni e pagamenti)
1. Ai sensi dell’articolo 39 del decreto
legislativo 118/2011 è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei
limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto
(programmi).
Art.
8
(Risultato
di amministrazione presunto)
1. È iscritta nello stato di previsione
della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna
delle tre annualità di bilancio (2018-2019-2020), così determinata:
a) euro 25.544.172,01 quale annualità del
disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del
decreto legislativo 118/2011;
b) euro 617.942,13 quale accantonamento
trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni così come
provvisoriamente determinato con delibera di Giunta regionale n. 692 del 24
novembre 2017.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle
entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di
euro 162.969.695,96, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - D.L.
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al
netto dei rimborsi effettuati.
Art.
9
(Fondo
di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del
Titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata
l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari
ad euro 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, di euro 2.000.000,00 per
l'esercizio finanziario 2019 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario
2020.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con
propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi
nello specifico elenco.
Art.
10
(Fondo
di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del
Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è
autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un
importo pari ad euro 1.266.479,43 nell'esercizio finanziario 2018, di euro
440.130,96 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 449.670,68 per
l'esercizio finanziario 2020.
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per
le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta
regionale.
Art.
11
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione della
spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata
nell'anno 2018 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di
euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono
disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011,
con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.
Art.
12
(Fondo
crediti di dubbia esigibilità)
1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto
legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed
applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e
4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione
della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della
spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità -
parte corrente - per un importo pari a euro 1.408.829,66 per l'esercizio
finanziario 2018, ad euro 1.403.522,25 per l'esercizio finanziario 2019 e ad
euro 1.400.720,93 per l'esercizio finanziario 2020. E’ autorizzata l'iscrizione
nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma
02, del Titolo II della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di
dubbia esigibilità - parte capitale - per un importo pari a euro 152,67 per
ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.
Art.
13
(Spese
per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)
1. E’ autorizzata l'iscrizione nello stato
di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del
Titolo I della spesa, dello stanziamento necessario per il riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 per un importo pari a euro
2.000.000,00 per ciascuna annualità.
Art.
14
(Fondo
rischi da contenzioso)
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del
decreto legislativo 118/2011 è autorizzata l'iscrizione nello stato di
previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo
I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passività
potenziali derivati da contenzioso in atto per un importo pari a euro
2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, euro 3.453.254,15 per
l'esercizio finanziario 2019, euro 6.326.042,16 per l'esercizio finanziario
2020.
Art.
15
(Fondo
per perdite degli organismi partecipati)
1.
In
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 27 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel Programma 03, della Missione
20, del Titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per
il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di
competenza pari ad euro 750.073,25 per l'anno 2018.
Art.
16
(Anticipazioni
di Tesoreria)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione
dell’entrata del bilancio è autorizzata l’iscrizione dell’anticipazione di
cassa nel Titolo 7, Tipologia 100, per l’importo annuo di euro 100.000.000,00;
parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del
rimborso delle anticipazioni di cassa nella Missione 60, Programma 01 di pari
ammontare.
Art.
17
(Autonomia
del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto
legislativo 118/2011, nella Missione 01, Programma 01, è previsto uno
stanziamento di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018, di euro 23.880.000,00
per l'annualità 2019 e di euro 23.360.000,00 per l'annualità 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 3 bis della legge
regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio
di previsione del Consiglio regionale - annualità 2018-2020, di cui al verbale
consiliare 101/4 del 28 novembre 2017, allegato alla presente legge.
Art.
18
(Variazioni
al bilancio)
1. Il bilancio di previsione può essere
oggetto di variazioni nel corso
dell’esercizio autorizzate ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo 118/2011.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento
di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del
decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta
regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di
bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale.
3. Nelle more dell’adozione del regolamento
di contabilità regionale le variazioni previste dall’articolo 51, comma 4, del
decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del servizio
bilancio.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali
sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art.
19
(Annullamento
dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata,
individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei
diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di
ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito
annullabile è fissato in euro 30,00.
Art.
20
(Bilanci
degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto nell’articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) i bilanci relativi agli Enti,
Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con
successiva legge regionale.
Art.
21
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2018.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 5 febbraio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso