Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.

 

 

Art. 1

(Stato di previsione delle Entrate)

 

1.       Sono approvati i totali generali dell’entrata del bilancio di competenza 2018-2020 per l’importo di euro 6.016.325.396,48 per l’esercizio finanziario 2018, di euro 6.098.607.906,18 per l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5.640.627.932,60 per l’esercizio finanziario 2020.

2.       E' approvato in euro 7.670.327.690,61 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2018, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 318.413.539,80 stimata al 1° gennaio 2018.

 

Art. 2

(Stato di previsione delle Spese)

 

1.       Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2018-2020 per l’importo di euro 6.016.325.396,48 per l’esercizio finanziario 2018, di euro 6.098.607.906,18 per l’esercizio finanziario 2019 e di euro 5.640.627.932,60 per l’esercizio finanziario 2020.

2.       E' approvato in euro 7.631.239.048,23 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

 

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2018 - 2020)

 

1.       Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2018-2020, si compone dei seguenti prospetti:

a)       prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b)      prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c)       prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2018-2020;

d)      prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2018-2020;

e)       prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2018-2020;

f)       quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g)      prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h)      prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i)       prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l)       prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m)     prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n)      prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

o)      elenco concernente le spese obbligatorie;

p)      nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

q)      elenco concernente le spese impreviste.

2.       Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

a)       l’elaborato concernente l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;

b)      l’elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";

c)       l’elenco dei "Fondi vincolati regionali".

3.       La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)       il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b)      il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

 

Art. 4

(Residui attivi)

 

1.       Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2017, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018, è di euro 1.535.909.524,74.

 

Art. 5

(Residui passivi)

 

1.       Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2017, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018, è di euro 1.673.237.539,98.

 

Art. 6

(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

 

1.       Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l’accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

 

Art. 7

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

 

1.       Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

 

Art. 8

(Risultato di amministrazione presunto)

 

1.       È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2018-2019-2020), così determinata:

a)       euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011;

b)      euro 617.942,13 quale accantonamento trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni così come provvisoriamente determinato con delibera di Giunta regionale n. 692 del 24 novembre 2017.

2.       Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di euro 162.969.695,96, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati.

 

Art. 9

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 2.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

2.       Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

 

Art. 10

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 1.266.479,43 nell'esercizio finanziario 2018, di euro 440.130,96 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 449.670,68 per l'esercizio finanziario 2020.

2.       I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 11

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2018 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2.       I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

 

Art. 12

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari a euro 1.408.829,66 per l'esercizio finanziario 2018, ad euro 1.403.522,25 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 1.400.720,93 per l'esercizio finanziario 2020. E’ autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo II della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - per un importo pari a euro 152,67 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

 

Art. 13

(Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)

 

1.       E’ autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 per un importo pari a euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità.

 

Art. 14

(Fondo rischi da contenzioso)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo I della spesa, del Fondo Rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivati da contenzioso in atto per un importo pari a euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, euro 3.453.254,15 per l'esercizio finanziario 2019, euro 6.326.042,16 per l'esercizio finanziario 2020.

 

 

Art. 15

(Fondo per perdite degli organismi partecipati)

 

1.             In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel Programma 03, della Missione 20, del Titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 750.073,25 per l'anno 2018.

 

Art. 16

(Anticipazioni di Tesoreria)

 

1.       Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio è autorizzata l’iscrizione dell’anticipazione di cassa nel Titolo 7, Tipologia 100, per l’importo annuo di euro 100.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella Missione 60, Programma 01 di pari ammontare.

 

Art. 17

(Autonomia del Consiglio regionale)

 

1.       Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011, nella Missione 01, Programma 01, è previsto uno stanziamento di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018, di euro 23.880.000,00 per l'annualità 2019 e di euro 23.360.000,00 per l'annualità 2020.

2.       Ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - annualità 2018-2020, di cui al verbale consiliare 101/4 del 28 novembre 2017, allegato alla presente legge.

 

Art. 18

(Variazioni al bilancio)

 

1.       Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso  dell’esercizio autorizzate ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 118/2011.

2.       Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3.       Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del servizio bilancio.

4.       Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 19

(Annullamento dei diritti di credito)

 

1.       La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

2.       Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

 

Art. 20

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

 

1.       Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nell’articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) i bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge regionale.

Art. 21

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 5 febbraio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso