Art.
1
(Rifinanziamento
di leggi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato
per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il rifinanziamento di leggi regionali di
spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle
leggi regionali" costituente l’Allegato 1 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte
da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art.
2
1. Vista la valenza sociale della legge
regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno
del caregiver familiare (persona che presta
volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire
l'integrazione dell'attività del caregiver
nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e
sanitari, si destina l'importo di euro 400.000,00, per competenza e cassa per
l'anno 2018, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia" Titolo 1, Programma 02, alla predetta legge.
2. La copertura finanziaria di cui al comma
1 viene effettuata riprogrammando Programmi/Capitoli della Missione sopra
indicata.
Art.
3
(Finanziamento
straordinario per il Presepe vivente di Rivisondoli)
1. Il Presepe vivente di Rivisondoli ha una
lunga tradizione ed è una delle manifestazioni più note e rinomate del
territorio aquilano. Poiché costituisce uno dei volani per lo sviluppo
turistico locale, soprattutto invernale, si destina il finanziamento, per
competenza e cassa per l'anno 2018, per l'importo di euro 20.000,00 nell'ambito
della Missione 07 Turismo, Titolo 1, Programma 01.
2. La copertura finanziaria di cui al comma
1 viene effettuata riprogrammando Programmi/Capitoli della Missione sopra
indicata.
Art.
4
(Modifica
degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario
2018 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti
d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti
continuativi e dei limiti d’impegno" costituente l’Allegato 2 della
presente legge.
Art.
5
(Programmazione
dei Fondi comunitari)
1. Le quote di compartecipazione a carico
della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo
2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato
di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si
evince dagli allegati all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di
bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari"
e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico
della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca
2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16,
Programma 03, come si evince dagli allegati all’articolo 3, comma 2, lettere b)
e c) della legge di bilancio 2018-2020 denominati "Fondi vincolati statali
e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
Art.
6
(Disciplina
dei vincoli di spesa)
1. In linea con il processo di riordino e
armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo
118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i
vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono
riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al
termine dell’esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del
risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2018-2020 le voci di
entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute negli allegati
all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2018-2020
denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi
vincolati regionali" e costituiscono la quota parte delle risorse di
ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di
spesa.
Art.
7
(Pareggio
di Bilancio)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi
annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale
definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la
possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e
Organizzazione ad interrompere l’assunzione e la registrazione degli impegni
qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che
facciano presupporre il mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Art.
8
(Assunzione
mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti - Abrogazioni norme)
1. La legge regionale 28 dicembre 2015, n.
41 (Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di
investimento) è abrogata.
2. L’articolo 6 della legge regionale 27
gennaio 2017, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità
Regionale 2017)) e l’articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018
della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)) sono abrogati.
Art.
9
(Contributo
straordinario per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo)
1. Al fine di recuperare il patrimonio
culturale derivante dai prodotti tipici del territorio Abruzzo, destinato da un
lato a rafforzare il settore imprenditoriale, dall'altro a sfruttare
quest'ultimo per proiettare effetti di ritorno sulla valorizzazione
economico-turistica dell'intera regione, con funzioni di riequilibrio
territoriale, la Regione Abruzzo provvede a concedere un contributo
straordinario in favore dei Comuni che istituiscono le vie dei prodotti tipici
d'Abruzzo di euro 100.000,00. A tal fine il competente Dipartimento della
Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma,
predispone un avviso pubblico contenente le modalità di accesso al fondo, su
parere della competente commissione consiliare.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano
copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della
spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel Titolo 1, Programma 01, Missione 16,
su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario
per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo.
Art.
10
(Fondo
straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi)
1. La Regione Abruzzo, nel perseguire i
principi statutari ed in particolare quelli volti alla tutela dei disabili e di
tutti i cittadini a rischio di esclusione, intende procedere con la
costituzione di un contributo, equamente distribuito tra le quattro province
abruzzesi, da utilizzarsi da parte dei Comuni richiedenti per l'acquisto di
giochi inclusivi da installarsi all'interno dei parchi giochi comunali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la
Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per l'anno 2018 di euro
100.000,00, per il 2019 di euro 100.000,00 e per il 2020 di euro 100.000,00, e
quindi per complessivi euro 300.000,00, per l'erogazione di contributi volti
all'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici,
nella misura massima di un parco per comune, dei singoli Comuni abruzzesi
richiedenti.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano
copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della
spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 nel Titolo 1, Programma 2, Missione 12 su
apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario per
l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi".
Art.
11
(Integrazioni
all’art. 8 della L.R. 27/2016)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione
Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e
agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il
Fondo Sociale Europeo) sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Per
garantire l’attuazione del piano di risanamento presentato ai sensi della legge
regionale 28 maggio 2015, n. 11, all’ATER di Chieti, dichiarata in deficit
strutturale con deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014,
si concede un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro
440.000,00 annuo per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020.
3 ter. Gli oneri
finanziari derivanti dal comma 3 bis del presente articolo, fissati in euro
440.000,00 annui per la programmazione 2018-2020, trovano copertura con gli
stanziamenti in bilancio, parte spesa, Titolo 1, Programma 08, Missione 1.
3 quater. La
copertura finanziaria di cui al comma 3 ter viene effettuata riProgrammando coerentemente Programmi/Capitoli della
Missione sopra indicata.
3 quinquies. Per l’estinzione dei debiti esistenti l’ATER di
Chieti è autorizzata ad accendere un mutuo a medio e lungo tempo e a concedere
garanzia da iscrivere sui propri beni immobili aventi natura
commerciale.".
Art.
12
(Contributo
straordinario in favore del CIAPI)
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire
la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'associazione
CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro, concede per l'esercizio finanziario
2018, 2019 e 2020 un contributo straordinario all'associazione CIAPI di euro
600.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano
copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della
spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel Titolo 1, Programma 02, Missione 15,
da destinare all'assegnazione di un contributo straordinario all'associazione
CIAPI.
Art
13
(Iniziative
per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà - art. 19 L.R.
6/2009)
1. Nell'ambito degli interventi previsti per
le Politiche di Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia di cui alla
Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2018-2020 la
Regione Abruzzo destina una quota pari a euro 150.000,00 per la pluriennalità 2018-2020 per finanziare le iniziative per il
sostegno alimentare delle persone in stato di povertà - art. 19 legge regionale
30 aprile 2009, n. 6.
2. La copertura finanziaria di cui al comma
1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della
Missione sopra indicata.
3. Il contributo è concesso nel rispetto
della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.
Art.
14
(Ulteriori
disposizioni finanziarie urgenti)
1. Al fine di garantire il monitoraggio
della qualità dell’aria, è concesso, per l’anno 2018, un contributo di euro
40.000,00 in favore dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).
Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 09, Programma 08, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
2. Al fine della preservazione del
territorio e per la copertura dei costi di funzionamento del Consorzio per la
gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre
del Cerrano", è concesso, per l'anno 2018, un
contributo di euro 40.000,00 in favore del medesimo Consorzio. Le relative
risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 05, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
3. Al fine della redazione del Piano di
adattamento ai cambiamenti climatici, al Servizio Risorse del Territorio e
Attività Estrattive sono attribuiti per l’anno 2018 ulteriori euro 60.000,00.
Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 08, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
4. Al fine della realizzazione e gestione
del Piano delle acque minerali e termali, al Servizio Gestione e Qualità delle
Acque sono attribuiti per l’anno 2018 ulteriori euro 50.000,00. Le relative risorse
sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 06, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
5. Per l’anno 2018, il contributo di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 novembre 2016, n.
38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.
Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi
a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni
urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), è rifinanziato per euro
100.000,00.
6. Per l’anno 2018, la legge regionale 2
maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone), è rifinanziata per
euro 60.000,00.
7. Le risorse per quanto disposto dai commi
5 e 6 sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
8. L’articolo 20 della legge regionale 20
agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione
Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva
2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per
l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n.
651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea
COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78.
(Legge europea regionale 2015)) è rifinanziato, per l’anno 2018, per ulteriori
euro 170.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16,
Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
9. Per l’anno 2018, al fine di assicurare la
copertura finanziaria agli interventi utilmente collocati nelle graduatorie
approvate in applicazione della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme
per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione
interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017), è assegnato un ulteriore
finanziamento di euro 450.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo
01, Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
ad incremento dello stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale e
sono vincolate all'aumento della Missione 11, Programma 02, capitolo 1009.20 denominato
"Interventi regionali a sostegno delle attività economiche del cratere -
L.R. 49/2017" del bilancio del Consiglio regionale.
10. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66
(Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei
tartufi in Abruzzo) è rifinanziata, per l’anno 2018, per euro 200.000,00. Le
relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
11. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere
gli interventi in materia di politiche sociali per l’anno 2018, concede un
contributo all’Associazione "Banco Alimentare Abruzzo-Onlus"
per euro 50.000,00.
12. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere
gli interventi in materia sociale per l’anno 2018, concede un contributo alla
Fondazione "Oltre le Parole - Onlus" per
euro 20.000,00.
13. L’importo previsto dalla Tabella dei
rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all’articolo 1, relativamente alla
legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con
scopi sociali o sanitari per disabili), è pari ad euro 330.000,00.
14. Le risorse per quanto disposto dai commi
11, 12 e 13 sono allocate nel Titolo 01, Missione 12, Programma 02, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
15. Per l’anno 2018 è concesso un contributo di
euro 300.000,00 al Consorzio di Bonifica ovest al fine di compartecipare ai
maggiori oneri derivanti dalla captazione e distribuzione della risorsa idrica.
Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
16. L’articolo 24 della legge regionale 23
dicembre 2014, n. 46 recante (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della
direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013,
del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento
(UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013,
del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni
per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia
culturale. (Legge europea regionale 2014)) è rifinanziato, per l’anno 2018, con
ulteriori risorse pari ad euro 300.000,00.
17. L’importo di cui al comma 16 è destinato
integralmente ad incrementare le risorse destinate al sostegno degli interventi
di qualità presentati dai soggetti non beneficiari del Fondo Unico per lo
Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo).
18. Le risorse per quanto disposto dal comma 16
sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
19. Per l’anno 2018, per le finalità e nei
limiti di cui al comma 1, articolo 9, della L.R. 38/2017, è concesso in favore
dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti (CRUA - COTIR),
un contributo straordinario aggiuntivo di euro 800.000,00. Le relative risorse
sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
20. Per l’anno 2018 è concesso al Parco
Naturale regionale Sirente Velino di cui alla legge
regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale
Sirente Velino), un contributo straordinario
aggiuntivo di euro 200.000,00.
21. Per l’anno 2018 è concesso alle Riserve
naturali regionali di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38
(Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco
d'Europa), un contributo straordinario aggiuntivo di euro 100.000,00.
22. Le risorse per quanto disposto dai commi 20
e 21 sono allocate nel Titolo 01, Missione 09, Programma 05, del bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020.
23. Per l’anno 2018, al fine di indennizzare i
costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie sul
territorio regionale, è concesso al Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca un contributo straordinario aggiuntivo di euro 140.000,00.
Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 16, Programma 01, del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
24. Per l’anno 2018, il fondo di dotazione di
cui all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e
sviluppo del sistema produttivo regionale) è incrementato di ulteriori euro
150.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 14,
Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.
25. Nell’ambito degli interventi previsti per
le politiche finalizzate all’istruzione e al diritto allo studio, di cui al
Titolo 01, Missione 04, Programma 03 del bilancio di previsione pluriennale
2018-2020, al fine di consentire il completamento dei lavori necessari per
l’agibilità e la funzionalità della "casa dello studente" in Chieti,
via del Gran Sasso, si concede all’ATER di Chieti un contributo straordinario
di euro 450.000,00 per l’anno 2018.
Art.
15
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con
la legge di bilancio 2018-2020.
Art.
16
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2018.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 5 febbraio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso