IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e
18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale”
pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della
medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei
cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente, cultura e
patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione
Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se
dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R.
11/2012;
-
che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012,
aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede
“l’iscrizione al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale
12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
-
che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO che, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a
norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”,
pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017
entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro
Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Imprese sociali;
DATO ATTO che, con determinazione n.
DL27/472 del 30
novembre 2012 è stata iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale l’Associazione denominata “L’Aquila” con
sede legale nel Comune di Atri (TE) Via Benedetto Croce, n. 36;
RILEVATO che,
l’Associazione de qua non ha
provveduto a trasmettere al competente Ufficio la documentazione prevista ai
sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della
L.R. 11/12 che, con nota prot. n. RA/126595/16/DPF014
del 22.12.2016 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere la
documentazione nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di
ricevimento della sopracitata comunicazione, ex art. 10 bis L. 241/90;
PRESO ATTO
-
che la sopracitata nota prot. RA/ RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 è stata
ritirata dall’Associazione in data 2.01.2017 e nel termine assegnato non ha
prodotto alcuna documentazione;
-
che, l’Associazione de qua con Pec del 27.03.2017 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. RA/80159/17/DPF014 del 27.03.2017 e con
riferimento al nota sopra menzionata chiede la cancellazione dal Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
RITENUTO pertanto, alla
luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative
vigenti di dover procedere alla cancellazione dell’Associazione denominata “L’Aquila”
con sede legale nel Comune di Atri (TE) IN Via B. Croce, n. 36 dal Registro
Regionale delle Associazioni di promozione Sociale, per il mancato rispetto
degli adempimenti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11, art. 9, c. 1 lett. a) b) c);
DATO ATTO che la Responsabile del
procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
a.
di prendere atto che, con determinazione
n. DL27/472 del 30.11. 2012 l’Associazione
denominata “L’AQUILA” con sede legale nel Comune di Atri (TE) IN Via B. Croce,
n. 36 è stata iscritta al Registro
Regionale delle Associazioni di promozione Sociale istituito con L.R. 11/12;
b.
di prendere, inoltre, atto che ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
c.
di prendere infine atto che,
l’Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la
documentazione prevista ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett..
a) b) e c) della L.R. 11/2012 ed ha pertanto richiesto la cancellazione dell’iscrizione al Registro Regionale
delle Associazioni di promozione Sociale;
d.
di procedere alla cancellazione
dell’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative,
dell’Associazione denominata “L’AQUILA” con sede legale nel Comune di Atri (TE)
IN Via B. Croce, n. 36 alla Sezione
Prima – Articolazione a) nel Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
e.
di precisare che, avverso la presente
determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e
2, dell’art. 11, della L.R. 11/12;
f.
pubblicare il presente atto
nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
g.
di disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
h.
di trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
i.
di disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini