L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” Associazione di Promozione Sociale “Il Cerchio Della Vita”  di Lanciano (CH), Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Cancellazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-              che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-              che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-              che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-              che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.           socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.           solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.           ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-              che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-              che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-              che l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione  al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;

-              che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-              che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2,  dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale  e Imprese sociali;

 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL33/143 del 28 maggio 2015 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale l’Associazione denominata “Il Cerchio Della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43;

 

RILEVATO che, l’Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente Ufficio la documentazione prevista ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/12 che, con nota prot. n. RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere la documentazione nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione, ex art. 10 bis L. 241/90;

 

PRESO ATTO che la sopracitata nota prot. RA/ RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 è stata ritirata dall’Associazione in data 2.01.2017 e nel termine assegnato non ha prodotto alcuna documentazione;

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti di dover procedere alla cancellazione i dell’Associazione denominata “Il Cerchio Della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 dal Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11, art. 9, c. 1 lett. a) b) c);

 

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

a.           di prendere atto che, con determinazione n. DL33/143 del 28 maggio 2015 l’Associazione denominata  “Il Cerchio Della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano  (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale istituito con L.R. 11/12;

b.           di prendere, inoltre, atto che ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

c.           di prendere  infine atto che, l’Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la documentazione prevista ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett.. a) b) e c) della L.R. 11/2012;

d.           di procedere alla cancellazione dell’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “Il Cerchio Della Vita” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 alla Sezione Prima – Articolazione a) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

e.           di precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art. 11, della L.R. 11/12;

f.            pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

g.           di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

h.           di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

i.            di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.       

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini