LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, comma
7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in virtù del
quale sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi
e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o
di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di
salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
-
non
rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori
del Servizio Sanitario Nazionale;
-
non
soddisfano il principio dell'efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui
efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o
sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate;
-
in
presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell’economicità nell'impiego delle risorse, ovvero
non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di
organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
VISTO il D.P.C.M. 29
novembre 2001, avente ad oggetto la “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza”;
VISTO il D.P.C.M. 12
gennaio 2017 recante la “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Suppl. Ordinario n. 15 ed entrato in vigore il 19 marzo
2017;
PRESO ATTO che con il
citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali
di Assistenza (L.E.A.), ovvero il complesso delle prestazioni che il Servizio
Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche e
l’eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;
EVIDENZIATO che, con
riferimento alle malattie rare, l’art. 52 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 dispone che
le persone affette dalle malattie rare indicate nell’Allegato 7 al D.P.C.M. 12
gennaio 2017 (cfr., “Allegato A”) hanno diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria;
PRESO ATTO che l’art. 64
D.P.C.M. 12 gennaio 2017:
-
demanda
a successivi appositi accordi, da sancire in sede di Conferenza Permanente per
i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome su proposta del
Ministro della Salute, la definizione dei criteri uniformi per l’individuazione
di limiti e modalità di erogazione di alcune prestazioni;
-
prevede
tempistiche diverse per l’entrata in vigore di alcune disposizioni in materia
di assistenza specialistica e di assistenza protesica;
EVIDENZIATO, in particolare
che, con riferimento alle malattie croniche e invalidanti:
-
l’art.
53 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 prevede che le persone affette dalle malattie
croniche e invalidanti individuate dall’Allegato 8 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017
(cfr., “Allegato B”) abbiano diritto all’esenzione dalla partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo;
-
ai
sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 64 D.P.C.M. 12 gennaio 2017:
·
le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (cfr., artt.
15 e 16 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativi Allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D)
entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro
della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni;
·
fino
all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, l’elenco delle malattie
croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione è contenuto
nell’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato C”);
EVIDENZIATO, altresì, che,
con riferimento alle malattie rare:
-
l’art.
52 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 prevede che le persone affette dalle malattie rare
indicate nel relativo allegato 7 abbiano diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria;
-
ai
sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 64 D.P.C.M. 12 gennaio 2017:
·
le
disposizioni di cui all’art. 52 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ed all’Allegato 7 al
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato A”) entrano in vigore dal
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 12 gennaio
2017;
·
entro
tale data le Regioni adeguano le Reti regionali per le malattie rare con
l’individuazione dei relativi Presidi e i Registri regionali;
EVIDENZIATO, inoltre, che,
con riferimento all’assistenza protesica:
-
il
Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone di cui all’art. 18
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione
di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito di un piano
riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla
compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o
lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione
dell’autonomia dell’assistito (cfr., art. 17, comma 1, D.P.C.M. 12 gennaio
2017);
-
il
nomenclatore di cui all’Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 contiene gli
elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i
dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all’art. 18, commi 2 e
3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Il
nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, il
codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche
principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni
cliniche prioritarie volte a migliorare l’appropriatezza della prescrizione. Le
prestazioni e i dispositivi sono erogabili nei limiti e secondo le indicazioni
cliniche e d’uso riportate nel nomenclatore (cfr., art. 17, comma 2, D.P.C.M.
12 gennaio 2017);
RITENUTO di dover confermare
le suddette indicazioni, rientranti tra le prime necessarie disposizioni di
attuazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
RAVVISATA la necessità di
recepire, per i motivi di cui sopra:
1. l’Allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio
2017, quale “Allegato A”, contenente l’elenco delle malattie rare che danno
diritto all’esenzione con i relativi nuovi codici di riferimento;
2. l’Allegato 8 del D.P.C.M. 12 gennaio
2017, quale “Allegato B”, contenente l’elenco delle malattie e condizioni
croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione con i relativi nuovi
codici di riferimento;
3. l’Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12 gennaio
2017, quale “Allegato C”, contenente l’elenco delle malattie e condizioni
croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione con i relativi nuovi
codici di riferimento;
4. l’Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio
2017, quale “Allegato D”, contenente gli elenchi delle prestazioni e delle
tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva
di cui all’art. 18, commi 2 e 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, erogabili dal
Servizio sanitario nazionale;
PRECISATO che, per i
motivi già evidenziati, l’Allegato 7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr.,
“Allegato A”) e l’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato
C”) sono immediatamente efficaci;
VISTO il D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, avente ad oggetto la
“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’art. 59, comma 50, della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
VISTO il D.M. 18
maggio 2001, n. 279, avente ad oggetto il “Regolamento di istituzione della
rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”;
RICHIAMATO l’art. 5, comma
1, D.M. 18 maggio 2001, n. 279, che prevede che l’assistito per il quale sia
stato formulato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale il
sospetto diagnostico di una malattia rara è indirizzato dallo stesso medico ai
presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o
del gruppo di malattie;
DATO ATTO che:
-
ai
sensi dell’art. 5, comma 4, D.M. 18 maggio 2001, n. 279, l’assistito cui sia
stata accertata da un presidio della Rete una malattia rara di cui all’Allegato
1 al D.M. 18 maggio 2001, n. 279 può chiedere il riconoscimento del diritto
all’esenzione all’Azienda U.S.L. di residenza, allegando la certificazione
rilasciata dal presidio stesso;
-
ai
sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 18 maggio 2001, n. 279, l’assistito
riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria,
prescritte con le modalità previste dalla vigente normativa, incluse nei
livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per il trattamento ed
il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti;
PRESO ATTO che, a seguito
dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 12 gennaio 2017:
-
sono
state introdotte nuove malattie croniche e invalidanti esenti;
-
alcune
malattie rare esenti sono diventate croniche esenti;
-
vengono
introdotte nuove malattie rare esenti;
-
alcune
malattie croniche e invalidanti esenti diventano rare esenti;
-
alcune
patologie in precedenza esenti non sono più considerate tali;
-
alcuni
codici e descrizioni di patologie sono stati modificati;
EVIDENZIATO, nello
specifico, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
per quanto concerne la materia delle malattie rare, alcune patologie già
previste nell’Allegato 1 al D.M. 18 maggio 2001, n. 279 sono diventate croniche
esenti in quanto ora ricomprese nell’Allegato 8 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017
(cfr., Allegato “B”) e nell’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr.,
Allegato “C”), quest’ultimo di immediata applicazione, e precisamente le
seguenti patologie e condizioni:
Vecchio codice di esenzione per malattia rara (cfr., Allegato 1 D.M. 18
maggio 2001, n. 279) |
Nuovo codice di esenzione per malattia cronica e
invalidante (cfr., Allegati 8 e Allegato 8-bis D.P.C.M. 12 gennaio 2017) |
RI0060 Sprue celiaca |
059 Malattia celiaca |
RL0020 Dermatite erpetiforme |
059 Malattia celiaca |
RMG010 Connettiviti indifferenziate |
067 Connettiviti
indifferenziate |
RN0660 Down sindrome di |
065 Sindrome di Down |
RN0690 Klinefelter
sindrome di |
066 Sindrome di Klinefelter |
EVIDENZIATO, nello
specifico, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 12 gennaio 2017,
per quanto concerne la materia delle malattie croniche, sono state introdotte
nuove malattie croniche esenti, ora ricomprese nell’Allegato 8 al D.P.C.M. 12
gennaio 2017 (cfr., Allegato “B”) e nell’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio
2017 (cfr., Allegato “C”), quest’ultimo di immediata applicazione, e
precisamente le seguenti patologie e condizioni:
codice di esenzione |
descrizione esenzione |
icd9-cm |
descrizione malattia |
057 |
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) negli stadi clinici
"moderata", "grave" e "molto grave” |
|
|
058 |
Donatori d'organo |
|
|
060 |
Osteomielite cronica |
.730.1 |
Osteomielite cronica |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.581.1 |
Sindrome nefrosica con lesioni di glomerulonefrite
membranosa |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.581.2 |
Sindrome nefrosica con lesioni di glomerulonefrite membranoproliferativa |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.582.1 |
Glomerulonefrite cronica con lesioni di
glomerulonefrite membranosa (compresa la glomerulosclerosi
focale) |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.582.2 |
Glomerulonefrite cronica con lesioni di
glomerulonefrite membranoproliferativa |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.582.4 |
Glomerulonefrite cronica con lesioni di
glomerulonefrite rapidamente progressiva |
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.587 |
Rene grinzo glomerulonefritico
|
061 |
Patologie renali croniche (con valori di creatinina
clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) |
.590.0 |
Pielonefrite cronica |
062 |
Rene policistico autosomico dominante |
.753.13 |
Rene policistico autosomico dominante |
063 |
Endometriosi "moderata" e "grave"
(III - IV stadio ASRM) |
.617 |
Endometriosi |
064 |
Sindrome da Talidomide (nelle
forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia) |
.755.4 |
Amelia, emimelia, focomelia |
064 |
Sindrome da Talidomide (nelle
forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia) |
.742.59 |
Micromelia |
EVIDENZIATO, altresì, che
l’Allegato 7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., Allegato “A”) - che per quanto sopra
detto sostituisce l’Allegato 1 D.M. n. 279/2001, a far data dal centottantesimo
giorno successivo alla pubblicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, introduce
nuove malattie rare esenti, due delle quali erano prima ricomprese tra le
malattie croniche e invalidanti ai sensi della precedente normativa ora
abrogata e precisamente:
Vecchio codice di esenzione
per malattia cronica e invalidante |
Nuovo codice di esenzione
per malattia rara |
034 MIASTENIA GRAVE |
RFG101 MIASTENIA GRAVIS |
047 SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) |
RM0120 SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA |
EVIDENZIATO, altresì, che
risultano modificati i codici di esenzione attribuiti alle seguenti malattie
croniche di cui all’Allegato 8 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., Allegato “B”)
ed all’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., Allegato “C”) già
soprarichiamati:
Vecchio codice |
Nuovo codice |
Descrizione codice esenzione |
A02 |
0A02 |
Malattie cardiache e del circolo polmonare |
B02 |
0B02 |
Malattie cerebrovascolari |
C02 |
0C02 |
Malattie delle arterie, arteriole, capillari, vene e
vasi linfatici |
A31 |
0A31 |
Ipertensione arteriosa (senza danno d’organo) |
031 |
0031 |
Ipertensione arteriosa con danno d’organo |
RITENUTO necessario, al
fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini affetti da
malattie rare e croniche invalidanti e come tali aventi diritto all’esenzione
dalla partecipazione al costo ai sensi della nuova normativa di riferimento contenuta
nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017, stabilire le prime disposizioni attuative nella
materia in questione;
PRECISATO che, con Nota Prot. n. RA0225276/17 del 31 agosto 2017 (cfr., “Allegato
E”), il Dipartimento per la Salute e il Welfare ha diramato indicazioni
all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) - in qualità
di ente gestore del Sistema Informativo Sanitario Anagrafe Regionale -, nonché
ai Referenti CUP e CED delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, per il
tramite dei rispettivi Direttori Generali delle Aziende UU.S.LL., finalizzate
all’adeguamento dei gestionali e degli archivi anagrafici di rispettiva
pertinenza secondo i nuovi codici di cui al suddetto Allegato 7 al D.P.C.M. 12
gennaio 2017 (cfr., “Allegato A”);
DATO ATTO che per
assicurare i livelli di assistenza per le malattie rare indicate dall’Allegato
7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato A”), è necessario, altresì,
procedere all’adeguamento delle rete regionale e alla definizione di percorsi
diagnostici e terapeutici assistenziali per le malattie rare;
RICHIAMATA, in tal senso,
la D.G.R. 30 marzo 2017 n. 130 recante “Presa d’atto e recepimento
dell’Accordo, ai sensi degli artt. 2, comma 2 lett.
b) e 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul
documento Piano Nazionale delle Malattie Rare”;
DATO ATTO che con la
soprarichiamata D.G.R. 30 marzo 2017 n. 130, nel prendere atto e recepire
l’Accordo della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti n.
140/CSR del 16 ottobre 2014 ivi allegato quale parte costitutiva ed integrante,
la Giunta Regionale ha espressamente demandato all’Agenzia Sanitaria Regionale
(A.S.R.) dell’Abruzzo gli adempimenti conseguenti;
PRECISATO che, in
ottemperanza al mandato suddetto, l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo ha, nel frattempo, avviato i lavori di ricognizione delle
iniziative finora intraprese nella Regione Abruzzo a garanzia dei livelli
essenziali di assistenza in materia di malattie rare, e dell’attuale
organizzazione delle rete regionale a ciò deputata;
PRESO ATTO che, con
Deliberazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo n. 65 del
7 settembre 2017 (cfr., “Allegato F”), è stato costituito il Gruppo Tecnico
Regionale per le malattie rare, deputato, tra l’altro, all’adeguamento della
rete regionale ai sensi del predetto art. 64 D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
RICHIAMATO il Decreto del
Commissario ad Acta 21 luglio 2016 n. 79, avente ad oggetto l’“Approvazione
documento tecnico “Riordino della rete ospedaliera” - Regione Abruzzo”, il
quale, nel recepire il punto 8.1.1. dell’Allegato 1 al D.M. 2 aprile 2015 n.
70, ha previsto la programmazione di altre reti per patologie oltre a quello
tempo dipendenti e, specificatamente, la rete medicine specialistiche, la rete
oncologica, la rete pediatrica, la rete trapiantologica,
la rete del dolore e la rete delle malattie rare;
EVIDENZIATO che l’art. 2,
comma 2, D.M. 18 maggio 2001, n. 279 prevede che i presidi della rete delle
malattie rare siano individuati tra quelli in possesso di:
-
documentata
esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o
per i gruppi di malattie rare;
-
idonea
dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari;
-
servizi
per l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare, per le
malattie che lo richiedono;
RITENUTO di dover
rinviare, in attesa del completamento dei lavori del suddetto Gruppo Tecnico
Regionale coordinato dall’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo e
formalizzato con Deliberazione del Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale
(A.S.R.) dell’Abruzzo n. 65 del 7 settembre 2017 (cfr., “Allegato F”), a
successivo e specifico provvedimento giuntale avente ad oggetto l’adeguamento
della Rete Regionale delle Malattie Rare;
RITENUTO, nelle more
dell’adeguamento della rete regionale delle malattie rare, così come convenuto
nel corso della riunione tenutasi presso l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo in data 12 settembre 2017 (cfr., “Allegato G”), di procedere nel
seguente modo:
-
i
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo devono
presentare una proposta avente ad oggetto l’individuazione dei Presidi
Ospedalieri aziendali in materia di malattie rare e delle relative Unità
Operative in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in
materia, per ciascuna malattia o gruppo di patologie rare, dandone
comunicazione al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la
Salute e il Welfare ed all’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo;
-
l’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo, previo parere del Gruppo Tecnico
formalizzato con propria deliberazione n. 65 del 7 settembre 2017, valuta le
predette proposte;
-
l’esito
di tale valutazione deve essere recepito in un apposito provvedimento giuntale
avente ad oggetto l’adeguamento della rete regionale delle malattie rare in
conformità all’Allegato 7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
-
nelle
more dell’entrata in vigore del provvedimento giuntale di cui al punto
precedente, resta vigente l’attuale rete regionale delle malattie rare ed i
relativi certificatori indicati dalle AA.SS.LL;
EVIDENZIATO che, con
riferimento all’assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di
gravidanza e a tutela della maternità, l’art. 59 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
prevede:
-
l’esclusione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
per la tutela della maternità indicate dal medesimo art. 59 D.P.C.M. 12 gennaio
2017 e dagli Allegati 10A e 10B al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 fruite presso le
strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, ivi compresi i consultori familiari;
-
l’esclusione,
nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall’Allegato 10C al
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, dalla partecipazione al costo delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del
rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista;
-
l’abrogazione
del D.M. (Sanità) 10 settembre 1998;
PRESO ATTO che la nuova
disciplina prevista per la tutela della gravidanza e della maternità risulta
attualmente in parte inapplicabile, in quanto comprende prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale con codici identificativi che entreranno
in vigore successivamente alla data di pubblicazione di un successivo decreto
del Ministro della Salute emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, per la definizione delle relative tariffe massime;
RITENUTO, pertanto,
nelle more della piena vigenza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di considerare
erogabili le prestazioni che attualmente sono comprese nelle previsioni
tariffarie attualmente vigenti, in associazione ai codici di esenzione fino ad
ora utilizzati;
PRESO ATTO che, con
riferimento all’assistenza protesica, le disposizioni in materia di erogazione
di dispositivi protesici inclusi nell’Elenco 1 di cui all’art. 17, comma 3, lett. a) D.P.C.M. 12 gennaio 2017 entreranno in vigore
dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro della Salute,
emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la
definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni;
VISTI l’art. 13, comma
1, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e l’Allegato 3 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in
materia di erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o da
malattie rare;
VISTO l’art. 18,
comma 1, lett. h), D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in
materia di prestazioni di assistenza protesica;
RAVVISATA la necessità,
con particolare riferimento all’art. 17, comma 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, di
fornire le seguenti indicazioni:
-
Dispositivi
previsti nell’Elenco 1 dell’Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: fino
all’entrata in vigore del decreto ministeriale che definirà le nuove tariffe,
le Aziende UU.SS.LL. garantiranno l’erogazione di dispositivi e prestazioni
(con relative tariffe) contenuti nell’Elenco 1 allegato al D.M. 27 agosto 1999,
n. 332;
-
Dispositivi
previsti negli Elenchi 2A e 2B dell’Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: per
tali dispositivi viene mantenuto l’attuale regime, in attesa dei tempi di
predisposizione ed esiti delle procedure di evidenza pubblica;
RITENUTO di rinviare a
successivi atti regionali:
-
l’adozione
di ulteriori disposizioni in materia di assistenza protesica, secondo quanto
previsto agli artt. 17, 18, 19 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativi allegati;
-
l’adozione
di disposizioni in materia di assistenza integrativa, secondo quanto previsto
agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativi allegati;
PRECISATO che, nelle more
delle suddette disposizioni, l’assistenza integrativa e l’assistenza protesica
vengono garantite nelle modalità attualmente in essere;
RITENUTO di demandare a
successivi provvedimenti:
-
l’attuazione
delle disposizioni ad oggi non ancora regolamentate a livello nazionale;
-
l’approvazione
di eventuali ulteriori disposizioni relative al recepimento dei nuovi Livelli
Essenziali di Assistenza;
RITENUTO di demandare al
Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il
Welfare l’adozione di ulteriori indicazioni applicative di dettaglio rispetto
ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;
RITENUTO necessario
trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero
dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
RITENUTO, altresì, di
demandare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per la
Salute e il Welfare la notificazione del presente provvedimento:
a. all’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo;
b. alle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo;
c. all’Agenzia Regionale per l’Informatica e
la Telematica (A.R.I.T.);
RITENUTO di disporre la
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it);
DATO ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, competente nella materia
trattata dal presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi,
funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
approvare le seguenti prime disposizioni attuative del D.P.C.M. 12 gennaio
2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
2. di
precisare che la disposizione di cui al punto 1) è da considerarsi concreta
applicazione al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, salvaguardando, nel contempo, il
diritto all’esenzione dei cittadini nelle more della piena vigenza dello
stesso;
3. di
recepire l’Allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, quale “Allegato A”,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l’elenco
delle malattie rare che danno diritto all’esenzione con i relativi nuovi codici
di riferimento;
4. di
recepire l’Allegato 8 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, quale “Allegato B”,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l’elenco
delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto
all’esenzione con i relativi nuovi codici di riferimento;
5. di
recepire l’Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, quale “Allegato C”,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l’elenco
delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto
all’esenzione con i relativi nuovi codici di riferimento;
6. di
recepire l’Allegato 5 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, quale “Allegato D”,
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente gli
elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i
dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all’art. 18, commi 2 e
3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, erogabili dal Servizio sanitario nazionale;
7. di
evidenziare che l’Allegato 7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato
A”) e l’Allegato 8-bis al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato C”) sono
immediatamente efficaci;
8. di
confermare le indicazioni già contenute nella Nota del Dipartimento Salute
e Welfare Prot. n. RA/0225276/17 del 31 agosto 2017
(cfr., “Allegato E”) e finalizzate all’adeguamento del Sistema Informativo
Sanitario Anagrafe Regionale gestito dall'Agenzia Regionale per l'Informatica e
la Telematica (A.R.I.T.), nonché dei gestionali ed archivi anagrafici delle
Aziende UU.SS.LL. regionali, ai nuovi codici di esenzione da attribuire ai
sensi del suddetto Allegato 7 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
9. di
rinviare all’esito dei lavori del Gruppo Tecnico Regionale costituito
presso l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo e formalizzato con
Deliberazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo n. 65 del
7 settembre 2017 (cfr., Allegato “F”) l’adozione di uno specifico provvedimento
giuntale avente ad oggetto l’adeguamento della Rete regionale delle Malattie
Rare;
10. di
stabilire, nelle more dell’adeguamento della rete regionale delle malattie
rare, così come convenuto nel corso della riunione tenutasi presso l’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo in data 12 settembre 2017 (cfr.,
“Allegato G”), di procedere nel seguente modo:
a. i Direttori Generali delle Aziende
UU.SS.LL. della Regione Abruzzo devono presentare una proposta avente ad
oggetto l’individuazione dei Presidi Ospedalieri aziendali in materia di
malattie rare e delle relative Unità Operative in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente in materia, per ciascuna malattia o gruppo
di patologie rare, dandone comunicazione al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed all’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) dell’Abruzzo;
b. l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo, previo parere del Gruppo Tecnico formalizzato con propria
Deliberazione n. 65 del 7 settembre 2017, valuta le predette proposte;
c. l’esito di tale valutazione deve essere
recepito in un apposito provvedimento giuntale avente ad oggetto l’adeguamento
della rete regionale delle malattie rare in conformità all’Allegato 7 al
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (cfr., “Allegato “A”);
d. nelle more dell’entrata in vigore del
provvedimento giuntale di cui al punto precedente, resta vigente l’attuale rete
regionale delle malattie rare ed i relativi certificatori indicati dalle
AA.SS.LL.;
11. di
precisare che, con riferimento all’assistenza specialistica ambulatoriale
per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità, nelle more
della piena vigenza del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sono erogabili le prestazioni
che attualmente sono comprese nelle previsioni tariffarie attualmente vigenti,
in associazione ai codici di esenzione fino ad ora utilizzati;
12. di
precisare che, con riferimento all’assistenza protesica, in relazione
all’art. 17, comma 3, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, si forniscono le seguenti
indicazioni:
a. Dispositivi previsti nell’Elenco 1
dell’Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: fino all’entrata in vigore del
decreto ministeriale che definirà le nuove tariffe, le Aziende UU.SS.LL.
garantiranno l’erogazione di dispositivi e prestazioni (con relative tariffe)
contenuti nell’Elenco 1 allegato al D.M. 27 agosto 1999, n. 332;
b. Dispositivi previsti nell’Elenchi 2A e 2B
dell’Allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017: per tali dispositivi viene
mantenuto l’attuale regime, in attesa dei tempi di predisposizione ed esiti
delle gare;
13. di
rinviare a successivi atti regionali:
a. l’adozione di ulteriori disposizioni in
materia di assistenza protesica, secondo quanto previsto dagli artt. 17, 18,
19, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativi allegati;
b. l’adozione di disposizioni in materia di
assistenza integrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14,
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativi allegati;
14. di
precisare che, nelle more delle disposizioni di cui al punto 13),
l’assistenza integrativa e l’assistenza protesica vengono garantite nel
rispetto delle modalità attualmente in essere;
15. di
demandare a successivi provvedimenti:
a. l’attuazione delle disposizioni ad oggi
non ancora regolamentate a livello nazionale;
b. l’approvazione di ulteriori disposizioni
relative al recepimento dei nuovi L.E.A.;
16. di
demandare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento per
la Salute e il Welfare l’adozione di ulteriori indicazione applicative di
dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
17. di
trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al
Ministero dell’Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di
Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;
18. di
trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, il quale è tenuto,
a sua volta, a notificarlo:
a. all’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
dell’Abruzzo;
b. alle Aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo;
c. all’Agenzia Regionale per l’Informatica e
la Telematica (A.R.I.T.);
19. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it);
Seguono
allegati: