Art. 1
(Ambito di
applicazione e finalità)
1. La Regione Abruzzo con la presente legge
persegue l’obiettivo di dare attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 “Vivere bene entro i
limiti del nostro pianeta” relativa ad un programma generale di azione
dell’Unione in materia ambientale fino al 2020 e opera per garantire il
rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
ed in particolare, promuove il recupero di materia rispetto all’uso dei rifiuti
come fonte di energia, minimizzando i rifiuti urbani non avviati a riciclaggio.
2. La Regione assume il principio
dell’economia circolare come delineato con la legge 28 dicembre 2015, n. 221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e promuove una
gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la “impronta ecologica” di ognuno tramite
l'eliminazione degli sprechi e la re-immissione dei materiali trattati nei
cicli produttivi, massimizzando nell’ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso
dei beni a fine vita, il riciclaggio e minimizzando il loro smaltimento.
3. La Regione promuove l’utilizzo di
strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di tariffazione puntuale,
bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori
pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso
efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell’ambiente.
Art. 2
(Adeguamento del
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti)
1. In attuazione dell’articolo 199, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 11 della legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)
con la presente legge si provvede all’adeguamento del Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
2. Il Piano Regionale di Gestione Integrata
dei Rifiuti (PRGR) adeguato, è allegato alla presente legge, di cui è parte
integrante e sostanziale e si compone dei seguenti elaborati tecnici:
- “Relazione di
Piano” - luglio 2017;
- “Sintesi della
Relazione di Piano” - luglio 2017;
- “Relazione di
Piano: Allegato 1 - Linee guida ed indirizzi per la riorganizzazione dei
servizi a livello locale” - luglio 2017;
- “Programma di
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e prime misure per la
preparazione al riutilizzo” - luglio 2017;
- “Piano delle
bonifiche delle aree inquinate (PRB)” - luglio 2017;
- “Rapporto
Ambientale” - luglio 2017;
- “Rapporto
ambientale - Sintesi Non Tecnica” - luglio 2017;
- “Studio di
incidenza sui siti della Rete natura 2000” - luglio 2017.
Art. 3
(Cessazione
effetti del vigente Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano gli effetti del Piano Regionale di Gestione Integrata
dei Rifiuti approvato ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 45/2007 e successive
modifiche.
Art. 4
(Adeguamento
normativo)
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad
adeguare la L.R. 45/2007 ai principi di cui all’articolo 1 della presente legge
ed al quadro normativo vigente in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 5
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso