IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il
rinnovo della concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01/11/2017 per uso di
“seminativo“ a favore della Sig.ra Carafa Silvana
nata a Lanciano (CH) il 27/10/1966 ed ivi residente in Via Goffredo Mameli 29/B a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 330
della zona del Tratturo Lanciano – Cupello
in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle
concessioni con il numero 107, la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2.
l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come
stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di
Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 10,50;
3.
le
anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’Aquila;
4.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del
26/03/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza
ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la
concessione medesima.
5.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di
cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere (art. 21 – 22);
-
divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici
(art. 90).
6.
la
esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo
Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da
parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“
del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di
dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9.
di
pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la
presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco