IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1.
il
rinnovo della concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01/11/2017 per uso di
“seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso su
terreno battuto“ a favore della Sig.ra Iezzi Carmela
nata a Torino Di Sangro CH) il 10/02/1955 e residente a Pescara in Via Colle Pineto a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della
superficie di mq. 13.1740 delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte
sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 109, 130, 149 e 150,
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2.
l’ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come
stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di
Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018,
è pari a euro € 98,85;
3.
le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.
RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima.
5.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto
precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare:
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere
(art. 21 – 22);
-
divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne
sia la causa o la destinazione;
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti
archeologici (art. 90).
6.
la
esecutività della presente concessione è
subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud
di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte
del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di
disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott.
Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi
civici e tratturi;
9.
di
pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
la
presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco