Pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle Aziende USL alla data del 1° settembre 2018 ai sensi dell’art. 63, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’art. 63, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i., in base al quale ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al Comitato aziendale di cui all’art. 23 dello stesso A.C.N., rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell’ambito delle  singole Aziende;

 

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo Regionale Integrativo (AIR) reso esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, dell’A.C.N. i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall’accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale e che le Regioni possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie;

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL. di questa Regione sono state indicate quali soggetti responsabili dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il procedimento amministrativo di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale in base ai criteri di cui agli artt.  34 e 63 ACN;

 

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i., i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende UU.SS.LL., anche diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni nell’incarico dal quale provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni, anche diverse, da almeno tre anni nell’incarico dal quale provengono a condizione che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350;

 

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i., i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva, settore continuità assistenziale, valevole per l’anno 2018, approvata con Determinazione n. DPF015/76 del 19.12.2017 e pubblicata nel BURAT Speciale n. 137 del 29.12.2017;

 

DATO ATTO che possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, ai sensi della norma transitoria n. 2 A.C.N. 21.06.2018, i medici che hanno frequentato il Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2013/2016 e che, per cause a loro non imputabili, hanno acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31.01.2017, termine di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell’anno 2018, come chiarito dalla SISAC nella Circolare n. 1/2018 del 16.10.2018, allegata al presente provvedimento;

 

PRESO ATTO che i medici di cui alla succitata norma transitoria n. 2, ACN 21.06.2018, concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale e successivamente nella Regione e fuori Regione;

 

DATO ATTO che l’A.I.R. per la medicina generale, ai sensi dell’art. 16, comma 7, A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale le percentuali di riserva sono determinate nel 67% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente; 

 

VISTI i formali provvedimenti con i quali le ASL hanno individuato gli incarichi vacanti di continuità assistenziale al 1° settembre 2018 inviati alla Regione per la relativa pubblicazione sul BURAT, come di seguito elencati:

-                 Provvedimento dell’U.O.S.D. Direzione Amministrativa dei Distretti della Avezzano, Sulmona, L’Aquila n. 240 del 10.10.2018;

-                 Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1238 del 10.10.2018;

-                 Deliberazione del Direttore Generale della ASL Pescara n. 1066 del 08.10.2018;

-                 Deliberazione del Direttore Generale della ASL Teramo n. 1641 del 17.10.2018;

 

RITENUTO di dover pubblicare i suddetti incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati alla data del 1° settembre 2018 dalle Aziende USL della Regione ed elencati nel prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi; 

 

DATO ATTO che, i medici aspiranti al trasferimento, i medici aspiranti al conferimento dell’incarico iscritti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2018 ed i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21.06.2018 dovranno presentare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i., alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURAT dell’Allegato 1) al presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B o all’allegato C, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato D;

 

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

Tutto ciò premesso

DETERMINA

 

1.             di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art. 63, comma 1, dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati alla data del 1° settembre 2018 nell’ambito delle Aziende USL della Regione ed elencati nell’Avviso, allegato 1), parte integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

2.             di dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del citato ACN, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURAT dell’allegato 1), una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A, o all’allegato B o all’allegato C, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato D, tutti acclusi al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

Segue Allegato