IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
l’art. 63, comma 1, dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23
marzo 2005 e s.m.i., in base al quale ciascuna
Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti
di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione
delle Aziende previa comunicazione al Comitato aziendale di cui all’art. 23
dello stesso A.C.N., rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre
dell’anno in corso nell’ambito delle
singole Aziende;
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la
disciplina recata dall’Accordo Regionale Integrativo (AIR) reso esecutivo con
delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;
PRESO
ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 1,
dell’A.C.N. i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore
disciplinate dall’accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per
ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte
annualmente a livello regionale e che le Regioni possono adottare procedure
tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla
formazione delle graduatorie;
CONSIDERATO
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del
12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL. di questa Regione sono state indicate quali
soggetti responsabili dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il
procedimento amministrativo di assegnazione degli ambiti territoriali carenti
di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale in
base ai criteri di cui agli artt. 34 e
63 ACN;
DATO
ATTO che possono concorrere al conferimento
degli incarichi per trasferimento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a),
A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i., i medici titolari di
incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende
UU.SS.LL., anche diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni
nell’incarico dal quale provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni,
anche diverse, da almeno tre anni nell’incarico dal quale provengono a
condizione che, al momento dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano
altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di
pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e
350;
DATO
ATTO che possono concorrere al conferimento
degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
b), A.C.N. 23.03.2005 e s.m.i., i medici inclusi
nella graduatoria regionale definitiva, settore continuità assistenziale,
valevole per l’anno 2018, approvata con Determinazione n. DPF015/76 del
19.12.2017 e pubblicata nel BURAT Speciale n. 137 del 29.12.2017;
DATO
ATTO che possono concorrere al conferimento
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, ai sensi della norma
transitoria n. 2 A.C.N. 21.06.2018, i medici che hanno frequentato il Corso di
formazione specifica in medicina generale triennio 2013/2016 e che, per cause a
loro non imputabili, hanno acquisito il titolo di formazione specifica in
medicina generale successivamente al 31.01.2017, termine di scadenza della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida
per il conferimento degli incarichi nell’anno 2018, come chiarito dalla SISAC
nella Circolare n. 1/2018 del 16.10.2018, allegata al presente provvedimento;
PRESO
ATTO che i medici di cui alla succitata norma
transitoria n. 2, ACN 21.06.2018, concorrono successivamente ai trasferimenti
ed ai medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e
sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di
laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello
per i residenti nel territorio aziendale e successivamente nella Regione e
fuori Regione;
DATO
ATTO che l’A.I.R. per la medicina generale,
ai sensi dell’art. 16, comma 7, A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli
incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale le
percentuali di riserva sono determinate nel 67% a favore dei medici in possesso
del titolo di formazione specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei
medici in possesso di titolo equipollente;
VISTI
i formali provvedimenti con i quali le ASL hanno individuato gli incarichi
vacanti di continuità assistenziale al 1° settembre 2018 inviati alla Regione
per la relativa pubblicazione sul BURAT, come di seguito elencati:
-
Provvedimento dell’U.O.S.D.
Direzione Amministrativa dei Distretti della Avezzano, Sulmona, L’Aquila n. 240
del 10.10.2018;
-
Deliberazione del Direttore
Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1238 del 10.10.2018;
-
Deliberazione del Direttore
Generale della ASL Pescara n. 1066 del 08.10.2018;
-
Deliberazione del Direttore
Generale della ASL Teramo n. 1641 del 17.10.2018;
RITENUTO
di dover pubblicare i suddetti incarichi vacanti di
continuità assistenziale individuati alla data del 1° settembre 2018 dalle Aziende
USL della Regione ed elencati nel prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte
integrante del presente provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le
modalità di assegnazione degli incarichi;
DATO
ATTO che, i medici aspiranti al trasferimento,
i medici aspiranti al conferimento dell’incarico iscritti nella graduatoria
regionale valevole per l’anno 2018 ed i medici di cui alla norma transitoria n.
2 ACN 21.06.2018 dovranno presentare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, A.C.N.
23.03.2005 e s.m.i., alle singole Aziende UU.SS.LL.,
entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BURAT dell’Allegato 1) al presente
provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A o
all’allegato B o all’allegato C, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui all’allegato D;
VISTA
la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
di
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione,
come previsto dall’art. 63, comma 1, dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i.,
gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati alla data del 1°
settembre 2018 nell’ambito delle Aziende USL della Regione ed elencati
nell’Avviso, allegato 1), parte integrante del presente provvedimento in cui
sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;
2.
di
dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3,
del citato ACN, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti
dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla
pubblicazione nel BURAT dell’allegato 1), una domanda conforme allo schema di
cui all’allegato A, o all’allegato B o all’allegato C, oltre alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato D, tutti acclusi al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Crocco