Art.
1
(Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni
urgenti)
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge
regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio), le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2018".
2. All’articolo 85 della legge regionale 26
aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole "30 settembre
2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";
b) al comma 9, le parole "31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
3. Alla lettera c bis) del comma 2 dell’articolo
15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche
e ricreative), le parole "Per l’anno 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "Per l’anno 2018".
4. All’articolo 55 della legge regionale 10
gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
b) al comma 2, le parole "31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
5. Al comma 2 bis dell’articolo 33 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio
2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per
favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole
"al 20 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
dicembre 2021".
Art.
2
(Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 34/2016)
1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n.
34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza
regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione
del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64
(Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3
agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme
per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica):
attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n.
4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))״ sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto
il seguente:
"2 bis.
Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il
Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un
Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa
l'ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla
presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento
della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria
e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la
predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della
Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto
Aggregatore regionale, nonché l'avvio delle attività e la conseguente
riconnessione a quelle già in corso. Gli eventuali emolumenti previsti per il
Commissario sono posti a carico dell'Agenzia.";
b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole
"La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale
dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale
su proposta del Direttore generale della Giunta sentito il Commissario
straordinario di cui al comma 2 bis e sulla base del piano operativo
riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo
Commissario";
c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito
dal seguente:
"4. In sede
di prima applicazione, al fine di far fronte alle esigenze conseguenti
all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'ARIC è
autorizzata, previa approvazione delle modifiche del proprio Regolamento e
previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto
dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme
statali in materia, all'assunzione delle unità di personale necessarie a dare
piena operatività alla struttura.";
d) al comma 5 dell'articolo 3 le parole
"sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di
L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore
regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative per le
acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario) e successive modifiche ed
integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni di
Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale sono
attribuite a specifica struttura regionale da individuarsi mediante
deliberazione di Giunta regionale.";
e) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto
il seguente:
"3
bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da
interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni
attribuite all'ARIC dalla presente legge.".
Art.
3
(Modifiche
alla L.R. 41/2011)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 (Revoca dei
contributi) della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per
l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire
l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del
cratere) il periodo "alla conclusione dei lavori entro sessanta mesi
dall'avvio degli stessi" è sostituito dal seguente: "alla conclusione
dei lavori entro ventiquattro mesi dall'erogazione del contributo stesso".
Art.
4
(Modifiche
ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 27/2016)
1. All'articolo 7 della legge regionale 23
agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a
supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento
logistico delle società in house providing
e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e
disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
״4 bis.
Prima di procedere alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere
verificata prioritariamente l'applicabilità dell'articolo 20 del d.lgs. 25
maggio 2017, n. 75, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", previa
ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di
professionalità da reclutare.";
b) al comma 5 le parole "a decorrere
dall'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno
2018".
Art.
5
(Modifiche
all'articolo 5 della L.R. 18/2001 e conseguenti abrogazioni)
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e
organizzazione) è sostituito dai seguenti:
"4. La dotazione organica delle segreterie di
cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla
tabella ''C'', tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in
essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui
all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.
4
bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di
cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli
articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione
vigente.".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni
legislative:
a) il comma 5 dell'articolo 5 ed il comma 10
dell'articolo 8 della L.R. 18/2001;
b) l'articolo 12 della legge regionale 19
dicembre 2001, n. 77 (L.R. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento
di attuazione);
c) l'articolo 13 della legge regionale 27
dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge
finanziaria 2001) 2a modifica);
d) il comma 2 dell'articolo 7 della legge
regionale 26 novembre 2002, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.
7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002));
e) il comma 21 dell'articolo 1 della legge
regionale 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni
alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002));
f) l'articolo 28 della legge regionale 26
agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R.
9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001
"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla
L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per
l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto
agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni
urgenti).
Art.
6
(Sostituzione
dell’articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa
n. 101/6 del 28.11.2017)
1. L’articolo 11 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28
novembre 2017 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici
dell’Abruzzo) è sostituito dal seguente:
"Art.
11
(Entrata
in vigore e decorrenza dell’efficacia)
1 La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
2. L’efficacia della presente legge decorre
dalla data di pubblicazione sul BURAT, a cura della struttura della Giunta
regionale competente in materia, dell'esito positivo dell'esame da parte della
Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di
istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2015/1535.".
Art.
7
(Interpretazione
autentica art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 32/2015)
1. La disposizione di cui alla lettera e) del
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32
(Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della Legge 56/2014) è interpretata nel senso che tra le
"funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", oggetto
di trasferimento alla Regione, si intendono ricomprese anche quelle previste al
comma 1, lettere b) e c) e ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quiquies, 1 sexies dell’articolo
44 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie
funzionali).
Art.
8
(Modifiche
e integrazioni alla L.R. 44/2017)
1. Al comma 9 dell’articolo 2 bis della L.R.
25/2004, inserito dall'articolo 23 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44
(Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per
l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della
concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività
professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della
normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C
262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di
eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017))
la parola "collegio" è sostituita dalla seguente:
"Consiglio".
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. 44/2017
è sostituito dal seguente:
''2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della L.R.
25/2004 sono aggiunti i seguenti:
''1
bis. Alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell’Unione
Europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che
intendono esercitare la professione di guida speleologica stabilmente o
temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione
della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di
Bulgaria e Romania).
1 ter. I
soggetti di cui al comma 1 bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal
Collegio relativamente alla tutela professionale.''.
Art.
9
(Modifiche
all’articolo 5 della L.R. 4/2009)
1. All’articolo 5 della legge regionale 24
marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis.
Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il
Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai
Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciascun soggetto può
essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
b) il comma 1 ter è abrogato;
c) il comma 1 quater è sostituito dal
seguente:
"1 quater.
Le previsioni di cui al comma 1 bis non si applicano ai componenti dei collegi
sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3 ter
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421).".
2. Le nomine degli organi di controllo non
espletate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono effettuate
secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è soppresso l’elenco regionale dei componenti gli
organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale.
4. Dall’applicazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
10
(Modifiche
alla L.R. 68/2012)
1. All'articolo 21, comma 5 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 68, le parole ''venti giorni'' sono sostituite
dalle seguenti: ''dieci giorni''.
Art.
11
(Clausola
di salvaguardia)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art.
12
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 12 gennaio 2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso