Art. 1
(Modifiche
all’articolo 2 della L.R. 54/1997)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2
della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione
turistica regionale) è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della L.R.
54/1997 le parole da "organismi" fino a "intervento
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alle PMC (Product
Management Company) ed alle DMC (Destination
Management Company), ai sensi della legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il
sistema di Governance turistica regionale),
rispettivamente per attività e competenze di livello regionale per le PMC e di
livello territoriale e di destinazione per le DMC".
Art. 2
(Modifiche
all’articolo 4 della L.R. 54/1997)
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo
4 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "La Regione concorre allo
sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la
programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su
scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o
associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività
ed eventi locali.".
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della L.R.
54/1997 è abrogato.
Art. 3
(Modifiche
all’articolo 7 della L.R. 54/1997)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della L.R.
54/1997 le parole "o su loro delega, alle Comunità Montane" sono
soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della L.R.
54/1997 è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Regione Abruzzo
trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e
strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso
l’uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente
ai 24 uffici IAT regionali.".
3. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 7
della L.R. 54/1997 è abrogata.
Art. 4
(Modifiche
all’articolo 8 della L.R. 54/1997)
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della L.R.
54/1997 le parole "Le Province," e le parole "e le Comunità
montane" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 8 della L.R.
54/1997 è sostituito dal seguente:
"4. Gli organismi istituiti dalla
Regione Abruzzo con la L.R. 15/2015 (PMC e DMC), possono svolgere nelle diverse
occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione
turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto
disposto dall'articolo 5 della presente legge e rispetto alle disponibilità
finanziarie loro attribuibili ed assegnate.".
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della L.R.
54/1997 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le DMC garantiscono ogni
attività di supporto alla Regione per il coordinamento e lo sviluppo della rete
informativa nel territorio di competenza.".
Art. 5
(Sostituzione
dell’articolo 23 della L.R. 54/1997)
1. L’articolo 23 della L.R. 54/1997 è
sostituito dal seguente:
"Art. 23
(Sistema
Informativo Turistico di destinazione)
1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire
un’immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di
accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina,
sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale
costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per
competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica.
2. Alla Regione compete, ai sensi
dell’articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni
amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e
conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle
autonomie funzionali) il coordinamento ed il controllo degli standard
qualitativi e quantitativi dell’intero sistema informativo turistico regionale
secondo le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi definiti dalla
Giunta regionale.
3. La Regione Abruzzo, sentito il Comune e la
DMC (Destination Management Company) competente per
territorio, concede il nulla osta e riconosce la denominazione all’ufficio o
punto informativo turistico gestito da:
a) Comuni;
b) Unioni di Comuni;
c) DMC e PMC
(Product Management Company);
d) associazioni Pro loco;
e) consorzi turistici;
f) parchi e riserve naturali;
g) strutture ricettive;
h) agenzie di viaggio;
i) società di servizi turistici;
j) associazioni di categoria di settore;
k) soggetti gestori di servizi pubblici
ferroviari, aeroportuali, autostradali;
l) associazioni di Comuni di Identità
aderenti alla RES TIPICA di ANCI;
m) operatori locali comunque interessati alla
istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica.
4. La Regione, al fine di garantire la
sostenibilità economica di uffici e punti di informazione turistica, può
consentire la possibilità di svolgere attività di vendita e prenotazione di
servizi turistici, biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e
altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia.
5. La Regione può utilizzare la rete degli
Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza al Turista anche per lo
svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.".
Art. 6
(Modifiche
all’articolo 24 della L.R. 54 /1997)
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della L.R.
54/1997 è sostituito dal seguente:
"2. Le Pro Loco che promuovono
l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza
oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto
indicato nei commi 2 e 3 dell’articolo 23.".
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della L.R.
54/1997 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Statuti delle Pro Loco devono
contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività
turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle
DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.".
Art. 7
(Disposizioni
transitorie)
1. Gli uffici IAT istituiti ai sensi della
L.R. 54/1997 o comunque riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale
conservano la denominazione acquisita previo mantenimento e rispetto degli
standard richiesti dalle Linee Guida e manuali operativi.
2. La Giunta regionale adotta le Linee Guida,
i Manuali e gli standard operativi entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
3. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere
il passaggio al nuovo sistema informativo turistico, per un periodo massimo di
tre anni, continua a sostenere i costi di gestione (locazione e utenze) già
sostenuti dalla Regione Abruzzo per il funzionamento degli uffici IAT istituiti
ai sensi della L.R. 54/1997, nel limite massimo calcolato sulla media dei costi
sostenuti negli ultimi tre anni da ogni ufficio.
4. Gli uffici IAT già istituiti ai sensi
della L.R. 54/1997 che, entro il termine di tre anni dall’entrata in vigore
della presente legge, non raggiungono un’autonomia funzionale e finanziaria,
sono chiusi o riconvertiti in Uffici o Punti Informativi.
Art. 8
(Norma
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti della presente legge, si
fa fronte con le risorse già appostate nell’ambito del Titolo 1, Missione 01,
Programma 05, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
Art. 9
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso