Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.

 

Titolo I

Promozione dell’attività sportiva

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Principi generali)

 

1.      La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:

a)      valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;

b)      carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;

c)      capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;

d)      capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;

e)      capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;

f)       capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;

g)      capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;

h)      capacità di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.

2.      Ai fini della presente legge si intende per:

a)      Federazione sportiva nazionale, la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

b)      Disciplina sportiva associata, la disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

c)      Ente di promozione sportiva, l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

d)      Associazione benemerita, l’associazione benemerita riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

 

Art. 2

(Interventi, criteri e assegnazione punteggi)

 

1.      In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'articolo 3.

2.      Con provvedimento della Giunta regionale sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalità per l’assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo, nonché le spese ammissibili.

 

Art. 3

(Destinatari e iniziative)

 

1.      I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:

a)      Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;

b)      Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;

c)      Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;

d)      Società e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);

e)      Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per tutte le iniziative volte all’organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;

f)       Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;

g)      Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;

h)      Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all’organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l’organizzazione di seminari e convegni e per l’aggiornamento e la formazione degli operatori.

 

Capo II

Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale

 

Art. 4

(Interventi)

 

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).

 

Art. 5

(Domande di contributo)

 

1.      Le domande dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’articolo 6, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:

a)      da una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno corrente;

b)      dal relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico, organizzativo e sportivo utile alla determinazione della misura del contributo;

c)      dal certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all’anno per il quale si richiede il contributo, a cura delle sole Società o Associazioni sportive.

 

Art. 6

(Riparto dei contributi)

 

1.      La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

a)      numero delle Società e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;

b)      numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;

c)      numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;

d)      numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.

2.      La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed assegnata secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

a)      qualità dei programmi;

b)      specifica attività in favore di minorenni;

c)      attività pluridisciplinare;

d)      numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l’associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l’anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo.

3.      La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

a)      qualità dei programmi;

b)      specifica attività in favore di minorenni;

c)      numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l’associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l’anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;

d)      utilizzo di operatori sportivi;

e)      numero di atleti tesserati diversamente abili.

4.      Ai fini della presente legge, si considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:

a)      sono titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;

b)      sono titolari di attestato di istruttore, educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura similare utilizzata dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

 

Capo III

Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli

 

Art. 7

(Interventi e soggetti beneficiari)

 

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2.      Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo è che le Società o Associazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nella stagione avente inizio nell’anno in corso il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.

3.      Le Società ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.

 

Art. 8

(Domande di contributo)

 

1.      Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

2.      Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a)      relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica appena conclusa;

b)      relativo piano finanziario;

c)      attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, comprovante l'iscrizione del soggetto richiedente nella massima serie, qualunque sia la sua dicitura (A, A1, master o altra definizione) nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda e l’iscrizione al campionato di massima serie nella stagione avente inizio nell’anno in corso.

 

Art. 9

(Riparto dei contributi)

 

1.      In relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, il Servizio competente in materia di sport provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi dividendo integralmente il contributo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari che abbiano presentato regolare domanda.

 

 

 

Capo IV

Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica

 

Art. 10

(Interventi)

 

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2.      Allo scopo di incentivare l’attività sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell’Abruzzo alle finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze economiche previste dalla presente legge.

 

Art. 11

(Soggetto beneficiario)

 

1.      E’ soggetto beneficiario l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio.

 

Art. 12

(Domande di contributo)

 

1.      Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.

 

Capo V

Manifestazioni sportive e convegni

 

Art. 13

(Tipologia degli interventi)

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f):

a)      manifestazioni sportive internazionali, di massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;

b)      manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;

c)      manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni Sportive Nazionali;

d)      convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attività motoria e sportiva, anche della terza età o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonché alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.

 

Art. 14

(Soggetti beneficiari)

 

1.      Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f), che siano organizzatori delle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d).

 

Art. 15

(Domande di contributo)

 

1.      Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:

a)      esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo;

b)      piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute;

c)      documentazione, rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o dal competente Ente di Promozione Sportiva da questi ultimi riconosciuto che comprovi:

1)      denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;

2)      controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o del Comitato Italiano Olimpico;

3)      affiliazione annuale alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all’anno per il quale si richiede il contributo.

 

 

Capo VI

Meriti sportivi

 

Art. 16

(Interventi e soggetti beneficiari)

 

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attività sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, in favore dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.

 

Art. 17

(Tipologie)

 

1.      Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito:

a)      la conquista del titolo, assoluto o giovanile, in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;

b)      il podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;

c)      il titolo assoluto o giovanile di campionati interregionali.

2.      Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni, non classificabili come olimpiadi o campionati, anche se internazionali.

 

Art. 18

(Domande di contributo)

 

1.      Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.      Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, asseverante il merito sportivo rivendicato.

 

Capo VII

Premiazioni

 

Art. 19

(Premi di rappresentanza)

 

1.      Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport è autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

 

Art. 20

(Segnalazioni)

 

1.      I premi di cui all’articolo 19 vengono assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, il quale valuta il merito e l’accoglibilità delle richieste.

 

Art. 21

(Premiazioni a gestione diretta dell’Assessorato allo Sport)

 

1.      E’ altresì prevista la possibilità, da parte dell’Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, la fornitura di premi di rappresentanza da concedere ad Associazioni o Società Sportive per particolari risultati di pregio conseguiti in ambito sportivo, dalle società stesse o da loro atleti.

2.      All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il componente la Giunta competente per materia, per il tramite della propria struttura, che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi.

 

Capo VIII

Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva

 

Art. 22

(Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)

 

1.      In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), ovvero:

a)      il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e per la Scuola Regionale dello Sport in Abruzzo quale strumento di:

1)      sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;

2)      formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;

3)      produzione e divulgazione di documentazione e informazione;

4)      attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva;

b)      il Comitato Italiano Paralimpico, per le iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

 

Art. 23

(Interventi)

 

1.      In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante:

a)      l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;

b)      l’assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

2.      Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell’anno.

3.      Almeno il 20 per cento delle somme attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall’articolo 27 comma 13 è assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ״Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)״ a ״Special Olimpics Italia״ qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale.

4.      Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.

 

Capo IX

Norme comuni

 

Art. 24

(Istruttoria e scadenza delle domande)

 

1.      I soggetti di cui all’articolo 3 possono effettuare direttamente domanda a partire dal 1° gennaio di ogni anno, rispettando tassativamente le scadenze indicate nei singoli Capi della presente legge.

2.      Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, in fase istruttoria delle domande, può richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini stabiliti dalla richiesta formulata dal Servizio stesso.

3.      Le domande trasmesse oltre i termini prescritti sono escluse dai benefici regionali.

4.      La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello di presentazione delle domande, delibera la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.

 

Art. 25

(Erogazione, riduzione o revoca)

 

1.      L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell’importo erogabile. Il contributo erogabile non può essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.

2.      L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell’importo erogabile.

3.      L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell’importo erogabile.

4.      L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non è subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.

5.      All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.

6.      In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.

 

Art. 26

(Incompatibilità)

 

1.      I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la medesima attività, iniziativa, manifestazione o convegno.

 

Art. 27

(Ripartizione percentuale)

 

1.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

2.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 18% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

3.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

4.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 6% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

5.      La somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all’articolo 3, comma 1, lettera e) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

6.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all’8% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

7.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 10% della disponibilità di bilancio;

8.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 6% della disponibilità di bilancio;

9.      La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all’1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

10.    La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3 comma 1, lettera g), è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

11.    La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 19, la cui competenza è riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all’1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

12.    La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all’articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 25% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

13.    La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all’articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

14.    Qualora le richieste pervenute, per uno o più degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare le percentuali assegnate agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

Titolo II

Impiantistica Sportiva

 

Art. 28

(Interventi)

 

1.      In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l’adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ivi inclusi gli impianti ed i siti per la pratica di sport naturalistici.

 

Art. 29

(Contributi)

 

1.      In attuazione dei principi indicati all'articolo 28, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del capitolo di bilancio afferente, è autorizzata a:

a)      concedere contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile;

b)      concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.

3.      Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.

4.      Nel caso in cui le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo della dotazione finanziaria dello stanziamento di bilancio, le somme non utilizzate costituiscono un avanzo di gestione che torna nelle disponibilità della Regione la quale ne dispone nell’esercizio successivo.

 

Art. 30

(Soggetti beneficiari)

 

1.      Tra i possibili destinatari delle provvidenze indicate nel presente titolo, sono annoverati:

a)      I Comuni della Regione Abruzzo;

b)      I Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico;

c)      I Comitati provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

d)      Le Federazioni Sportive Nazionali, i Comitati o le Delegazioni Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

e)      I Comitati o le Delegazioni provinciali del Comitato Italiano Paralimpico.

 

Art. 31

(Modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi)

 

1.      Le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico bando pubblico approvato dalla Giunta regionale.

2.      Il bando individua i beneficiari, fra quelli di cui all’articolo 30, e adotta i seguenti criteri minimi:

a)      30% dello stanziamento di bilancio a favore di impianti per la pratica di sport naturalistici (arrampicata in sito naturale, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canottaggio, vela, pesca sportiva e sport naturalistici in genere);

b)      70% dello stanziamento di bilancio a favore degli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), con riserva minima del 50% per gli interventi di adeguamento alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per l’adeguamento alle norme di sicurezza.

3.      Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport procede alla revoca dei contributi concessi qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate previsti dal bando.

 

Art. 32

(Uso pubblico)

 

1.      I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con il presente Titolo devono garantire il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilità dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati, con atto deliberativo per i Comuni, ovvero con apposita dichiarazione d’impegno del legale rappresentante per tutti gli altri possibili beneficiari di cui all’articolo 30, comma 1, lettere da b) a e).

2.      In caso di mutamento della destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze ottenute.

3.      L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

 

Art. 33

(Spese ammissibili)

 

1.      Sono ammesse le spese per lavori, le spese tecniche e le altre spese, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della vigente normativa in materia di lavori pubblici.

2.      Con provvedimento di Giunta sono indicate le tipologie di spesa ammissibili, ai fini della concessione dei contributi di cui al Titolo II della presente legge.

 

Titolo III

Consulta regionale per lo sport

 

Art. 34

(Funzioni e competenze)

 

1.      La Consulta regionale per lo Sport, di seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sport ed è presieduta dall’Assessore regionale con delega allo Sport.

2.      La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte.

3.      La Consulta ha sede e si riunisce nei locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della Consulta, il quale fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai componenti.

4.      La Consulta è validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

 

Art. 35

(Composizione)

1.           La Consulta è così composta:

a)      dal Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport;

b)      dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

c)      dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico;

d)      dal rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

e)      dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;

f)       da un rappresentante per ognuno degli Istituti Universitari Abruzzesi di Scienze Motorie;

g)      da un rappresentante designato dall’A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;

h)      dal Direttore del Dipartimento competente in materia di Sport o da suo delegato.

2.      Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella "fascia D" del CCNL vigente, individuato fra i dipendenti assegnati al Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport.

 

Art. 36

(Durata, nomina e sostituzioni)

 

1.      La Consulta resta in carica per un periodo di tempo pari a quello della Legislatura regionale.

2.      Ogni organismo rappresentato nella Consulta provvede a nominare e sostituire i propri rappresentanti, inviandone comunicazione al Presidente.

 

Art. 37

(Indennità)

 

1.      La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, non sono previste indennità né rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.

 

Titolo IV

Disposizioni finali

 

Art. 38

(Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

 

1.      I contributi di cui alla presente legge, attribuiti a beneficiari che svolgono attività economica ed aventi natura di impresa, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

Art. 39

(Norma transitoria)

 

1.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15, 18, 23 presentate a far data dal 1° gennaio 2018.

2.      Alle domande di concessione di benefici per iniziative, manifestazioni e attività presentate nel corso del 2017 e rendicontate nel corso del 2018, continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) ed all’articolo 183 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005).

 

Art. 40

(Abrogazioni)

 

1.      Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogati:

a)      la L.R. 20/2000;

b)      l’articolo 183 della L.R. 6/2005;

c)      l’articolo 1, commi 17, 18, 19 e 20, della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002)";

d)      l’articolo 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";

e)      l’articolo 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";

f)       l’articolo 156 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)";

g)      l’articolo 83 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione";

h)      l’articolo 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive);

i)       l’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2009, n. 15 (Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005);

j)       l’articolo 10 della L.R. 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000);

k)      l’articolo 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative”.

3.      Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge.

 

Art. 41

(Norma finanziaria)

 

1.      Le attività di cui al Titolo I trovano copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 91502 dell’esercizio finanziario successivo all’annualità di presentazione della relativa domanda.

2.      Le attività di cui al Titolo II trovano copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 92401 dell’esercizio finanziario relativo all’annualità di pubblicazione del relativo bando.

 

Art. 42

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 gennaio 2018

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso