Titolo I
Promozione
dell’attività sportiva
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1
(Principi
generali)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto,
riconosce allo sport:
a) valore e funzione sociale direttamente
dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
b) carattere basilare nella formazione
psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere
un'azione educativa, terapeutica e culturale;
c) capacità di rappresentare la collettività
stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
d) capacità di rafforzare i sentimenti di
amicizia, solidarietà e fratellanza;
e) capacità di migliorare la qualità della
vita di tutti i cittadini;
f) capacità di migliorare e potenziare la
qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e
le strutture di servizio connesse;
g) capacità di realizzare le progettualità
delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
h) capacità di contribuire ai processi
educativi ed aggregativi nella scuola.
2. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) Federazione sportiva nazionale, la
federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
b) Disciplina sportiva associata, la
disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
c) Ente di promozione sportiva, l’ente di
promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal
Comitato Italiano Paralimpico;
d) Associazione benemerita, l’associazione
benemerita riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato
Italiano Paralimpico.
Art. 2
(Interventi,
criteri e assegnazione punteggi)
1. In attuazione dei principi indicati
all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti
determinati dalle disponibilità di bilancio, a sostegno delle iniziative
realizzate nel proprio territorio dai soggetti
individuati all'articolo 3.
2. Con provvedimento della Giunta regionale
sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalità per l’assegnazione dei
punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo,
nonché le spese ammissibili.
Art. 3
(Destinatari e
iniziative)
1. I destinatari dei contributi previsti dal
presente Titolo sono:
a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;
b) Società e Associazioni sportive
dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione
Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano
alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
c) Società e Associazioni sportive
dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione
Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico
che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali;
d) Società e Associazioni sportive abruzzesi,
dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico,
impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la
dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);
e) Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
per tutte le iniziative volte all’organizzazione ed al potenziamento dello
Sport scolastico;
f) Società e Associazioni sportive di cui
alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive
o convegni;
g) Società e Associazioni sportive di cui
alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo
conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti
tesserati;
h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all’organizzazione
ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la
promozione della massima diffusione sportiva, per l’organizzazione di seminari
e convegni e per l’aggiornamento e la formazione degli operatori.
Capo II
Attività sportiva
promozionale, agonistica e amatoriale
Art. 4
(Interventi)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore
dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo
3, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 5
(Domande di
contributo)
1. Le domande dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione
dei contributi di cui all’articolo 6, devono essere presentate al Servizio
della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata
postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio
di ogni anno, corredate:
a) da una relazione illustrativa dei
programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno corrente;
b) dal relativo piano finanziario preventivo
e di ogni ulteriore dettaglio tecnico, organizzativo e sportivo utile alla
determinazione della misura del contributo;
c) dal certificato di affiliazione alle
Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all’anno per il quale si richiede il
contributo, a cura delle sole Società o Associazioni sportive.
Art. 6
(Riparto dei
contributi)
1. La somma a disposizione per l'intervento
regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto
nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i
soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i
criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di
cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e
valori sono determinati da:
a) numero delle Società e Associazioni
sportive affiliate e operanti in Regione;
b) numero e livello delle manifestazioni
sportive realizzate in Regione;
c) numero e livello dei convegni sportivi
realizzati in Regione;
d) numero di corsi per la formazione di
operatori sportivi realizzati in Regione.
2. La somma a disposizione delle Società e Associazioni
sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed
assegnata secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con
il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi
i cui parametri e valori sono determinati da:
a) qualità dei programmi;
b) specifica attività in favore di minorenni;
c) attività pluridisciplinare;
d) numero di operatori sportivi che
collaborano stabilmente con l’associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati
con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l’anno
sportivo in corso almeno un compenso sportivo.
3. La somma a disposizione delle Società e
Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita
ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale
con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a
punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:
a) qualità dei programmi;
b) specifica attività in favore di minorenni;
c) numero di operatori sportivi che
collaborano stabilmente con l’associazione sportiva, che siano regolarmente
inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto
durante l’anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;
d) utilizzo di operatori sportivi;
e) numero di atleti tesserati diversamente
abili.
4. Ai fini della presente legge, si
considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:
a) sono titolari di diploma rilasciato
dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;
b) sono titolari di attestato di istruttore,
educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura similare utilizzata
dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive
Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato
Italiano Paralimpico o dagli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato
Italiano Paralimpico.
Capo III
Interventi a
sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli
Art. 7
(Interventi e
soggetti beneficiari)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore
dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo
3, comma 1, lettera d).
2. Requisito indispensabile per l'ottenimento
del contributo è che le Società o Associazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie
consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando
comunque nella stagione avente inizio nell’anno in corso il diritto alla
permanenza nei massimi livelli suddetti.
3. Le Società ed Associazioni sportive di cui
al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.
Art. 8
(Domande di
contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la
concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio della Giunta
regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 agosto di ogni
anno.
2. Le domande devono essere corredate della
seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dei programmi e
delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica appena conclusa;
b) relativo piano finanziario;
c) attestazione rilasciata dalla competente
Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del
Comitato Italiano Paralimpico, comprovante
l'iscrizione del soggetto richiedente nella massima serie, qualunque sia la sua
dicitura (A, A1, master o altra definizione) nelle ultime due stagioni
agonistiche relative alla domanda e l’iscrizione al campionato di massima serie
nella stagione avente inizio nell’anno in corso.
Art. 9
(Riparto dei
contributi)
1. In relazione alle richieste pervenute con
il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie di bilancio, il Servizio competente in materia di
sport provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi dividendo integralmente
il contributo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari che abbiano
presentato regolare domanda.
Capo IV
Promozione e
sostegno dell'attività sportiva scolastica
Art. 10
(Interventi)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore
dell'attività sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato
all'articolo 3, comma 1, lettera e).
2. Allo scopo di incentivare l’attività
sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a
sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le
rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell’Abruzzo alle
finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze
economiche previste dalla presente legge.
Art. 11
(Soggetto
beneficiario)
1. E’ soggetto beneficiario l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati
dallo stesso ufficio.
Art. 12
(Domande di
contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la
concessione del contributo sono presentate dall’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia
di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da
inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di
intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.
Capo V
Manifestazioni
sportive e convegni
Art. 13
(Tipologia degli
interventi)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con
interventi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta
regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, le seguenti
iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all’articolo
3, comma 1, lettera f):
a) manifestazioni sportive internazionali, di
massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico,
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
b) manifestazioni sportive agonistiche, di
livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto
l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;
c) manifestazioni sportive internazionali o
nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli
Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del
Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni
Sportive Nazionali;
d) convegni, di livello almeno regionale,
miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento
dell'attività motoria e sportiva, anche della terza età o legate alle nuove
tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello
sport nonché alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che
alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.
Art. 14
(Soggetti
beneficiari)
1. Sono destinatari dei contributi regionali
i soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f), che siano
organizzatori delle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c)
e d).
Art. 15
(Domande di
contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la
concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui
all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni
anno, corredate da:
a) esauriente relazione analitica
illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo;
b) piano finanziario delle entrate e delle
uscite, preventivate o sostenute;
c) documentazione, rilasciata dalla
Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o dal
competente Ente di Promozione Sportiva da questi ultimi riconosciuto che
comprovi:
1) denominazione, livello e periodo di
svolgimento dell'iniziativa;
2) controllo sulle manifestazioni attraverso
gli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico,
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o del Comitato Italiano
Olimpico;
3) affiliazione annuale alle Federazioni
Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico,
relativi all’anno per il quale si richiede il contributo.
Capo VI
Meriti sportivi
Art. 16
(Interventi e
soggetti beneficiari)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e
qualificare l'attività sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene
annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2,
comma 2, in favore dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare
rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.
Art. 17
(Tipologie)
1. Sono destinatari dei contributi regionali
i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito:
a) la conquista del titolo, assoluto o
giovanile, in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o
campionati nazionali;
b) il podio in finali olimpiche, campionati
mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
c) il titolo assoluto o giovanile di
campionati interregionali.
2. Non viene considerato titolo di merito la
vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni,
non classificabili come olimpiadi o campionati, anche se internazionali.
Art. 18
(Domande di
contributo)
1. Le domande rivolte ad ottenere la
concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui
all'articolo 17, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le medesime istanze devono essere
corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico,
asseverante il merito sportivo rivendicato.
Capo VII
Premiazioni
Art. 19
(Premi di
rappresentanza)
1. Il Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport è autorizzato all'acquisto di premi di
rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a società,
associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono
all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono
particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.
Art. 20
(Segnalazioni)
1. I premi di cui all’articolo 19 vengono
assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta
regionale competente in materia di sport, il quale valuta il merito e l’accoglibilità delle richieste.
Art. 21
(Premiazioni a
gestione diretta dell’Assessorato allo Sport)
1. E’ altresì prevista la possibilità, da
parte dell’Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della
Giunta regionale competente in materia di sport, la fornitura di premi di
rappresentanza da concedere ad Associazioni o Società Sportive per particolari
risultati di pregio conseguiti in ambito sportivo, dalle società stesse o da
loro atleti.
2. All'assegnazione dei premi di
rappresentanza provvede il componente la Giunta competente per materia, per il
tramite della propria struttura, che utilizzerà in tal senso appositi registri
per il carico e scarico dei predetti premi.
Capo VIII
Incentivazione,
divulgazione e sostegno della pratica sportiva
Art. 22
(Programmi di qualificazione
e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)
1. In attuazione dei principi generali
indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica
sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera h), ovvero:
a) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
per le iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il
sostegno della pratica sportiva e per la Scuola Regionale dello Sport in
Abruzzo quale strumento di:
1) sviluppo e divulgazione della pratica
sportiva;
2) formazione e aggiornamento di dirigenti,
tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
3) produzione e divulgazione di
documentazione e informazione;
4) attuazione e ricerca applicata alla
pratica sportiva;
b) il Comitato Italiano Paralimpico,
per le iniziative che intraprende circa l’incentivazione, la divulgazione ed il
sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.
Art. 23
(Interventi)
1. In attuazione degli obiettivi di cui
all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di
bilancio, mediante:
a) l'assegnazione al Comitato Regionale
Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento
finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa
l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli
interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;
b) l’assegnazione al Comitato Regionale
Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un
finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa
l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di
atleti diversamente abili.
2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro
il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta
regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa
l’incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che
intendono intraprendere nel corso dell’anno.
3. Almeno il 20 per cento delle somme
attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall’articolo
27 comma 13 è assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ״Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)״ a ״Special Olimpics Italia״ qualora lo stesso realizzi
manifestazioni nel territorio regionale.
4. Il Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma
presentato.
Capo IX
Norme comuni
Art. 24
(Istruttoria e
scadenza delle domande)
1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono
effettuare direttamente domanda a partire dal 1° gennaio di ogni anno,
rispettando tassativamente le scadenze indicate nei singoli Capi della presente
legge.
2. Il Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport, in fase istruttoria delle domande, può
richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime;
i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei
termini stabiliti dalla richiesta formulata dal Servizio stesso.
3. Le domande trasmesse oltre i termini
prescritti sono escluse dai benefici regionali.
4. La Giunta regionale entro il 31 maggio di
ogni anno successivo a quello di presentazione delle domande, delibera la
ripartizione dei contributi tra i beneficiari.
Art. 25
(Erogazione,
riduzione o revoca)
1. L'erogazione del contributo ai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei
rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma
autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione
consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo
almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato
di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22
(Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi
regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo
inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione
dell’importo erogabile. Il contributo erogabile non può essere superiore al 50%
delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi
piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del
legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva
sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno
pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità
contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato
determina una proporzionale riduzione dell’importo erogabile.
3. L'erogazione del contributo ai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi
piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del
legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla
manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di
importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se
necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986
e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a
quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell’importo erogabile.
4. L'erogazione del contributo ai soggetti
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi
piani di riparto, non è subordinata alla presentazione di alcun giustificativo
di spesa.
5. All'erogazione dei benefici regionali
provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia
di sport.
6. In caso di mancata attuazione dei
programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione,
entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in
materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici,
si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.
Art. 26
(Incompatibilità)
1. I soggetti beneficiari delle provvidenze
economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre
provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la medesima
attività, iniziativa, manifestazione o convegno.
Art. 27
(Ripartizione
percentuale)
1. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati
all’articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del
relativo capitolo di bilancio.
2. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati
all’articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 18% della disponibilità del
relativo capitolo di bilancio.
3. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati
all’articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del
relativo capitolo di bilancio.
4. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati
all’articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 6% della disponibilità del
relativo capitolo di bilancio.
5. La somma da destinare agli interventi di
cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all’articolo
3, comma 1, lettera e) è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo
di bilancio.
6. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli
indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all’8% della disponibilità
del relativo capitolo di bilancio.
7. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli
indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 10% della disponibilità
di bilancio;
8. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli
indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari al 6% della disponibilità
di bilancio;
9. La somma da destinare agli interventi di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli
indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f) è pari all’1% della disponibilità
del relativo capitolo di bilancio.
10. La somma da destinare agli interventi di cui
all’articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3 comma 1,
lettera g), è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
11. La somma da destinare agli interventi di cui
all’articolo 19, la cui competenza è riservata direttamente al Servizio della
Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all’1% della
disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
12. La somma da destinare agli interventi di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato
regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato
all’articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 25% della disponibilità del
relativo capitolo di bilancio.
13. La somma da destinare agli interventi di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato
regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico,
indicato all’articolo 3, comma 1, lettera h) è pari al 5% della disponibilità
del relativo capitolo di bilancio.
14. Qualora le richieste pervenute, per uno o
più degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo,
non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le
somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare le percentuali
assegnate agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta
regionale.
Titolo II
Impiantistica
Sportiva
Art. 28
(Interventi)
1. In attuazione dei principi indicati
all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l’adeguamento, il miglioramento
e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione
di nuovi impianti sportivi, ivi inclusi gli impianti ed i siti per la pratica
di sport naturalistici.
Art. 29
(Contributi)
1. In attuazione dei principi indicati
all'articolo 28, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilità prevista
nello stanziamento del capitolo di bilancio afferente, è autorizzata a:
a) concedere contributi in conto capitale,
fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile;
b) concedere contributi in conto interesse,
nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di
cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con
l'Istituto convenzionato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera
b), la Regione è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo
o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite
convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei
mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla
presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano apposita convenzione diretta a promuovere un
efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale,
nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai
soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.
4. Nel caso in cui le richieste pervenute non
consentano il pieno utilizzo della dotazione finanziaria dello stanziamento di
bilancio, le somme non utilizzate costituiscono un avanzo di gestione che torna
nelle disponibilità della Regione la quale ne dispone nell’esercizio
successivo.
Art. 30
(Soggetti
beneficiari)
1. Tra i possibili destinatari delle
provvidenze indicate nel presente titolo, sono annoverati:
a) I Comuni della Regione Abruzzo;
b) I Comitati regionali del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico;
c) I Comitati provinciali del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano;
d) Le Federazioni Sportive Nazionali, i
Comitati o le Delegazioni Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali,
degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate,
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
e) I Comitati o le Delegazioni provinciali
del Comitato Italiano Paralimpico.
Art. 31
(Modalità di
assegnazione e di erogazione dei contributi)
1. Le modalità di assegnazione e di erogazione
dei contributi di cui all’articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico
bando pubblico approvato dalla Giunta regionale.
2. Il bando individua i beneficiari, fra
quelli di cui all’articolo 30, e adotta i seguenti criteri minimi:
a) 30% dello stanziamento di bilancio a
favore di impianti per la pratica di sport naturalistici (arrampicata in sito
naturale, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canottaggio, vela, pesca
sportiva e sport naturalistici in genere);
b) 70% dello stanziamento di bilancio a
favore degli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), con riserva
minima del 50% per gli interventi di adeguamento alle norme per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per l’adeguamento
alle norme di sicurezza.
3. Il Servizio della Giunta regionale
competente in materia di sport procede alla revoca dei contributi concessi
qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione delle iniziative
finanziate previsti dal bando.
Art. 32
(Uso pubblico)
1. I soggetti realizzatori degli interventi
finanziati con il presente Titolo devono garantire il mantenimento della
specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni
decorrenti dalla data di agibilità dell'impianto sportivo susseguente alla
ultimazione degli interventi finanziati, con atto deliberativo per i Comuni,
ovvero con apposita dichiarazione d’impegno del legale rappresentante per tutti
gli altri possibili beneficiari di cui all’articolo 30, comma 1, lettere da b)
a e).
2. In caso di mutamento della destinazione di
cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle
provvidenze ottenute.
3. L'utilizzazione degli impianti sportivi
finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.
Art. 33
(Spese
ammissibili)
1. Sono ammesse le spese per lavori, le spese
tecniche e le altre spese, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e
della vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. Con provvedimento di Giunta sono indicate
le tipologie di spesa ammissibili, ai fini della concessione dei contributi di
cui al Titolo II della presente legge.
Titolo III
Consulta regionale
per lo sport
Art. 34
(Funzioni e
competenze)
1. La Consulta regionale per lo Sport, di
seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta
regionale in materia di sport ed è presieduta dall’Assessore regionale con
delega allo Sport.
2. La Consulta ha il compito di esprimere, su
richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte.
3. La Consulta ha sede e si riunisce nei
locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della
Consulta, il quale fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai
componenti.
4. La Consulta è validamente costituita
quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti
oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti
presenti.
Art. 35
(Composizione)
1.
La
Consulta è così composta:
a) dal Componente la Giunta regionale con
delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o
assenza viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale
competente in materia di Sport;
b) dal Presidente pro tempore del Comitato
Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
c) dal Presidente pro tempore del Comitato
Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico;
d) dal rappresentante degli Enti di
Promozione Sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano;
e) dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;
f) da un rappresentante per ognuno degli
Istituti Universitari Abruzzesi di Scienze Motorie;
g) da un rappresentante designato
dall’A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
h) dal Direttore del Dipartimento competente
in materia di Sport o da suo delegato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella
"fascia D" del CCNL vigente, individuato fra i dipendenti assegnati
al Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport.
Art. 36
(Durata, nomina e
sostituzioni)
1. La Consulta resta in carica per un periodo
di tempo pari a quello della Legislatura regionale.
2. Ogni organismo rappresentato nella
Consulta provvede a nominare e sostituire i propri rappresentanti, inviandone
comunicazione al Presidente.
Art. 37
(Indennità)
1. La partecipazione alla Consulta è a titolo
gratuito, non sono previste indennità né rimborsi spese per la partecipazione
alle riunioni.
Titolo IV
Disposizioni
finali
Art. 38
(Disposizioni per
il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)
1. I contributi di cui alla presente legge,
attribuiti a beneficiari che svolgono attività economica ed aventi natura di
impresa, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di stato.
Art. 39
(Norma
transitoria)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano alle domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15, 18, 23 presentate
a far data dal 1° gennaio 2018.
2. Alle domande di concessione di benefici
per iniziative, manifestazioni e attività presentate nel corso del 2017 e
rendicontate nel corso del 2018, continuano ad applicarsi le previsioni di cui
alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e
impiantistica sportiva) ed all’articolo 183 della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005).
Art. 40
(Abrogazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
39, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e
restano abrogati:
a) la L.R. 20/2000;
b) l’articolo 183 della L.R. 6/2005;
c) l’articolo 1, commi 17, 18, 19 e 20, della
L.R. 29 novembre 2002, n. 29 "Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni
alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002)";
d) l’articolo 64 della L.R. 17 aprile 2003,
n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003
e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale
2003)";
e) l’articolo 175 della L.R. 26 aprile 2004,
n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004
e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2004)";
f) l’articolo 156 della L.R. 8 febbraio
2005, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2005)";
g) l’articolo 83 della L.R. 25 agosto 2006,
n. 29 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e
pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31
dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 -
bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione";
h) l’articolo 9 della L.R. 4 dicembre 2006,
n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed
attività sportive);
i) l’articolo 4 della L.R. 11 agosto 2009,
n. 15 (Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n.
6/2005);
j) l’articolo 10 della L.R. 19 giugno 2012,
n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte
degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore
degli atleti paralimpici e disciplina per la
concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al
Titolo XI della L.R. 20/2000);
k) l’articolo 12 della L.R. 16 luglio 2013,
n. 20 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale
2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio
pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative”.
3. Sono, altresì, abrogate tutte le
disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della
presente legge.
Art. 41
(Norma
finanziaria)
1. Le attività di cui al Titolo I trovano
copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 91502 dell’esercizio finanziario
successivo all’annualità di presentazione della relativa domanda.
2. Le attività di cui al Titolo II trovano
copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 92401 dell’esercizio
finanziario relativo all’annualità di pubblicazione del relativo bando.
Art. 42
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso