Art. 1
(Finalità ed
oggetto)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze
attribuite in materia di turismo, nonché di quelle attribuite per la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche inserite nel
proprio sistema per la qualità controllata, con la presente legge promuove
iniziative per lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e per la
tutela della cultura enogastronomica del territorio abruzzese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché
per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la
Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione mediante la
concessione di un marchio collettivo denominato “Ristorante tipico d’Abruzzo”.
Art. 2
(Ambito di
applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano, esclusivamente, agli esercizi commerciali che svolgono attività
di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, per il consumo
immediato, prodotti in proprio, in ristoranti tradizionali, appartenenti alla
categoria “ristoranti” di cui al codice 56.10 NACE Rev. 2 (Classificazione
statistica delle attività economiche nella Comunità europea), regolarmente
autorizzati all’esercizio dell’attività nel rispetto dell’articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 3
(Istituzione del
marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (che
prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione) è
autorizzata a comunicare preliminarmente alla Commissione europea la presente
legge, ai fini della verifica della compatibilità del progetto di regolamento
istitutivo del marchio collettivo di cui all'articolo 1 denominato “Ristorante
tipico d’Abruzzo” (di seguito anche Marchio collettivo), con i principi del
diritto dell'Unione europea e del c.d. “Mercato interno”.
2. La Giunta regionale, nel rispetto del
termine sospensivo previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2015/1535 necessario all’esame della presente legge da parte della Commissione
europea, è autorizzata a predisporre e a sottoporre all’approvazione del
Consiglio regionale un Regolamento che disciplina l'uso del marchio collettivo
di cui al comma 1.
3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi
necessari per la comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1, per
la predisposizione del Regolamento per la definizione del disciplinare per
l’attribuzione del marchio collettivo di cui al comma 2, nonché per la tenuta
del Registro di cui all’articolo 4 sono di competenza del Dipartimento
regionale competente in materia di turismo.
Art. 4
(Istituzione del
Registro dei ristoranti tipici d’Abruzzo)
1. È istituito presso il Dipartimento della
Giunta regionale competente in materia di turismo il “Registro dei Ristoranti
tipici d’Abruzzo” (di seguito Registro).
2. Il Registro di cui al comma 1 ha carattere
pubblico ed è riservato agli operatori del settore della ristorazione
dell'Unione Europea individuati in base ai criteri di cui all’articolo 2, che
hanno ottenuto il riconoscimento all’uso del marchio collettivo della Regione
Abruzzo “Ristorante tipico d’Abruzzo”.
3. L’iscrizione nel Registro è volontaria e
ogni operatore può chiederne in qualsiasi momento la cancellazione con relativa
perdita del diritto all’uso del marchio collettivo concesso.
Art. 5
(Contenuti del
Regolamento)
1. Il Regolamento regionale per l'uso del
marchio collettivo di cui all’articolo 3, comma 2, disciplina:
a) le modalità di concessione e di uso del
marchio collettivo;
b) la denominazione e le caratteristiche
grafiche e simboliche;
c) la quantificazione del numero minimo di
prodotti individuati dall’articolo 6, comma 1, lettera a), necessari
all’attribuzione del marchio;
d) in conformità a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 1, lettera b), i criteri e le modalità per garantire
l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture;
e) i criteri e le modalità per
l’implementazione di un sistema dei controlli, ex ante e successivi, per il
rispetto della presente legge;
f) le ipotesi e le modalità di applicazione
della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell’uso del marchio,
comprese le eventuali sanzioni per l’inosservanza del Regolamento o l’uso
inappropriato.
Art. 6
(Requisiti per l’attribuzione
e l’uso del marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”)
1. Il marchio collettivo “Ristorante tipico
d’Abruzzo” è concesso in uso agli operatori della ristorazione che nel rispetto
della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2 dimostrino il possesso dei requisiti di merito così
distinti:
a) Utilizzo di:
1. prodotti agroalimentari tradizionali
riportati negli elenchi di cui gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento
recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. prodotti agroalimentari classificati e
riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione Abruzzo;
3. prodotti provenienti da agricoltura
biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
4. prodotti che hanno ottenuto il marchio per la
“Qualità controllata dalla Regione Abruzzo” ai sensi della legge regionale 13
gennaio 2012, n. 6 (Interventi a sostegno della qualità e della tracciabilità
delle produzioni agricole della Regione Abruzzo);
b) Valorizzazione della la c.d. “filiera
corta” mediante:
1. l’individuazione, anche quantitativa,
degli ingredienti utilizzati;
2. l’individuazione della provenienza
geografica dei fornitori o dei produttori;
c) Valorizzazione dell’informazione al
consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
1. la previsione di menu e carta dei vini,
separati tra di loro, che riportino una informazione esplicita sulla
preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
2. la previsione di informazioni relative ai
luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici
legati alle produzioni tradizionali locali.
Art. 7
(Comitato tecnico)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento
della Giunta regionale competente in materia di turismo un Comitato tecnico per
il sistema di concessione e controllo del marchio collettivo “Ristorante tipico
d’Abruzzo”.
2. Il Comitato è composto da rappresentanti
delle organizzazioni professionali degli operatori della ristorazione, delle
organizzazioni dei consumatori, nonché dell'Assessorato competente in materia
di turismo, presieduto dal Componente della Giunta competente in materia o di
suo delegato.
3. La Giunta con il medesimo provvedimento di
cui al comma 1 definisce le modalità per la costituzione, la nomina e il numero
dei componenti, la durata e le procedure di funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato tecnico, che si avvale, per le
proprie attività, della struttura e del personale del Dipartimento della Giunta
regionale competente in materia di turismo, provvede a valutare nel merito le
richieste presentate dagli operatori per la concessione del Marchio collettivo
e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato.
5. Ai componenti del Comitato non è
corrisposto alcun compenso o rimborso spese.
Art. 8
(Provvedimento di
concessione del marchio)
1. Il Dirigente della struttura regionale competente
in materia di turismo sulla base dei pareri resi dal Comitato Tecnico di cui
all’articolo 7 provvede ad adottare la determinazione di concessione o di
diniego del marchio collettivo.
2. Il provvedimento di concessione dell’uso
del Marchio collettivo dispone altresì l'iscrizione dell’operatore nel Registro
di cui all’articolo 4.
Art. 9
(Controlli
successivi alla concessione dell'uso del marchio)
1. Gli operatori della ristorazione che hanno
ottenuto la concessione per l’uso del marchio collettivo sono assoggettati a
periodici controlli, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento approvato
dal Consiglio regionale di cui all’articolo 3, comma 2, per la verifica del
mantenimento delle condizioni di concessione dell’uso del marchio.
2. La struttura regionale competente
all’adozione dei provvedimenti di concessione di uso del marchio collettivo, in
caso di eventuali non conformità o per l'uso non corretto dello stesso,
provvede ai fini della revoca della concessione e dell'applicazione delle conseguenti
sanzioni.
Art. 10
(Norma
finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente
legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste
a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Abruzzo.
Art. 11
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) effettuata all’esito
dell’esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di
compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 8 gennaio 2018
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso