L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii.
“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “Tutti
Insieme Si Può” di Chieti - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni
di promozione sociale - Sezione Prima Articolazione a).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la
Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì,
lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;
PRESO ATTO che
la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante
“Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT.
n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione
alla L. 383/2000 con l’istituzione del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della medesima
legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica
e spirituale;
c.
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione Sociale
possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il
possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che l’iscrizione al Registro regionale di cui alla legge regionale 11/2012 è
incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37;
-
che l’iscrizione è condizione necessaria
per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai
sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284 del 01
agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTO il D.Lgs 3
luglio 2017, n. 117 e s.m.i. “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che
all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico
nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Imprese sociali…”;
VISTA l’istanza, acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare “Servizio per la
programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/87670/18 del 26.03.2018 presentata
dall’Associazione denominata “Tutti
Insieme Si Può” di CHIETI, alla
Sezione prima, Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
DATO ATTO che
il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, conformità e sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro regionale dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” di CHIETI
alla Sezione prima, Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di
prendere atto che, con
nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare “Servizio per la
programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/87670/18 del 26.03.2018 l’Associazione
denominata “Tutti Insieme Si Può” con
sede legale nel Comune di Chieti in via Aterno 480 C.F.93054890699 ha
presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
b.
di dare
atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato
la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima,
nell’Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
c.
di
iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” con sede legale
nel Comune di Chieti in via Aterno 480 C.F.93054890699, alla Sezione Prima del Registro Regionale
nell’Articolazione c) sociosanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
d.
pubblicare il presente atto nell’apposito spazio
web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
e.
di
disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
f.
di
trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
g.
di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Raimondo Pascale