L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “Tutti Insieme Si Può” di Chieti - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Sezione Prima Articolazione a).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-                 che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-                 che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, dà attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-                 che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-                 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.              socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.              solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.              ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-                 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-                 che l’iscrizione al Registro regionale di cui alla legge regionale 11/2012 è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37;

-                 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che,  ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-                 che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e  ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-                 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017   entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2,  dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale  e Imprese sociali…”;

 

VISTA l’istanza, acquisita  dal Dipartimento per la Salute e il Welfare “Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/87670/18 del 26.03.2018 presentata dall’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” di CHIETI, alla Sezione prima, Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

 

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, conformità e sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro regionale  dell’Associazione in oggetto menzionata;

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” di CHIETI alla Sezione prima, Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

 

DETERMINA

 

Per le  motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

a.              di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare “Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/87670/18 del 26.03.2018 l’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” con sede legale nel Comune di Chieti in via Aterno 480 C.F.93054890699 ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione  Sociale;

b.              di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua  alla Sezione Prima, nell’Articolazione a) sociosanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

c.              di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Tutti Insieme Si Può” con sede legale nel Comune di Chieti in via Aterno 480 C.F.93054890699, alla Sezione Prima del Registro Regionale nell’Articolazione c) sociosanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

d.              pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

e.              di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

f.               di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;        

g.              di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Raimondo Pascale