L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” - Organizzazione
di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) “LE FRANCHE VILLANESI”
di Francavilla al Mare (CH) - Iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima Articolazione c)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la
Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo
comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che, la citata Legge 383/2000, ha altresì,
lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e
rafforzare quelle già esistenti;
PRESO ATTO che
la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante
“Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT.
n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato
Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per
l’iscrizione al Registro stesso;
-
che il comma 3 dell’art. 7 della medesima
legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività
prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria, assistenziale, educativa e
dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica
e spirituale;
c.
ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che le Associazioni di promozione Sociale
possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il
possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37;
-
che l’iscrizione è condizione necessaria per
l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di
convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai
sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO ATTO
-
che, con determinazione n. DL27/284 del 01
agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono
stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE;
-
che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTO il D.Lgs 3
luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che
all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico
nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Imprese sociali…”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di
diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state
espresse le prime indicazioni
operative in tema di procedimenti di iscrizione agli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della
sussistenza dei requisiti richiesti
dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima
della data in vigore del D.Lgs 117/2017 e quelli
costituiti a partire dal 03.08.2017:
1.
per gli enti costituiti prima dell’entrata
in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore la verifica è fatta sulla base
della normativa nazionale e regionale vigente al momento della costituzione
dell’ente tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 24
mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2.
al contrario gli enti che si sono
costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni
civilistiche applicabili in via diretta
ed immediata.
VISTA l’istanza, acquisita
dal Dipartimento per la Salute e il Welfare “Servizio per la
programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario ai prot. nn.
RA/128874/18, RA/128878/18 e n. RA/128882/18 del 07.05.18 presentata
dall’Associazione denominata “LE FRANCHE
VILLANESI” Organizzazione di Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore
(ETS) di
Francavilla al Mare (CH), alla Sezione prima Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
DATO ATTO che
il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto
alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza
sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dall’Associazione denominata “LE FRANCHE VILLANESI” Organizzazione di Promozione Sociale (APS) Ente
del Terzo Settore (ETS)
di Francavilla al Mare
(CH), alla Sezione prima,
Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere
atto che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute
e il Welfare “Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato
Socio-Sanitario ai prot. nn. RA/128874/18, RA/128878/18 e n. RA/128882/18 del 7.05.18
l’Associazione denominata ““LE FRANCHE
VILLANESI” Organizzazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore
(ETS) con sede legale nel Comune di
Francavilla al Mare (CH), in Contrada Villanesi,
n. 81/E, C.F.93035110696, ha presentato
istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, istituito con L.R.
11/2012;
b.
di dare
atto che il competente Ufficio, in
applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria
della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato
la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima,
nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e
tempo libero, turismo sociale;
c.
di
iscrivere, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “LE FRANCHE VILLANESI” Organizzazione di
Promozione Sociale (APS) Ente del Terzo Settore (ETS) con sede legale nel
Comune di Francavilla al Mare (CH),
in Contrada Villanesi, n. 81/E,
C.F.93035110696 , alla Sezione Prima del
Registro Regionale nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
d.
pubblicare il presente atto nell’apposito spazio
web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
e.
di
disporre la notifica del presente
provvedimento all’associazione interessata;
f.
di
trasmettere copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
g.
di
disporre ai sensi del comma 5 art. 8,
della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione
sul B.U.R.A.T.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Raimondo Pascale