Approvazione del documento “Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-           il DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e ss.mm.ii. recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza”;

-           le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla G.U. n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996;

-           la L.R. 12 agosto 1993, n. 37 - Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato;

-           la DGR 2790 del 21 ottobre 1998 “Sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero ‘118’ – Aggiornamento tariffe dei trasporti sanitari e di emergenza e disposizioni varie”;

-           Circolari 5279 del 7 marzo 2002 e 26338 del 1° ottobre 2002 Regione Abruzzo ad oggetto “Autorizzazioni regionali al trasporto infermi e feriti”;

-           l’Accordo Stato Regioni del 22 maggio 2003 recante “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”;

-           il Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 23 febbraio 2011, All. 1 “Programma Operativo 2010 – Intervento 8-Azione 2. Approvazione delle linee guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi e feriti e dei relativi allegati. Designazione dei membri della Direzione Politiche della Salute componenti della Commissione Tecnica di cui al punto 8 delle predette Linee Guida. Ulteriori disposizioni”

-           l’Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 22 marzo 2011 avente ad oggetto “Approvazione delle ‘Linee Guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e protocolli organizzativi’ e del documento ‘Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza-urgenza territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia del trasporto prestato’ – Ulteriori disposizioni”;

-           il DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 “Rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico” e ss.mm.ii.;

-           DM n. 70 del  20 aprile 2015 Regolamento recante “Definizione degli standard quantitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

-           DCA n. 95/2015 del 28 settembre 2015 ad oggetto “Approvazione del programma di Qualificazione della Rete dell'Emergenza Urgenza Territoriale”;

-           Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

-           D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

-           D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»;

-           Parere 26 luglio 2018, n. 2052 Commissione Speciale Consiglio di Stato “Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117”

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della legge 328 del 2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), non abrogata dal Codice del Terzo Settore “le Regioni […] adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona”;

 

 

 

PRESO ATTO

-                 della necessità di definire con provvedimento giuntale linee di indirizzo uniformi alle Aziende Sanitarie della regione con riferimento al tema dell’affidamento a soggetti terzi dei servizi sanitari di trasporto e soccorso in ambulanza, siano essi a gara o in convenzione, nonché direttive omogenee in tema di regimi tariffari e autorizzativi;

-                 del mutato quadro normativo seguìto all’adozione del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016, Dir. UE 24/2014) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17 e successivi correttivi), nonché della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato;

-                 dell’esigenza di armonizzare la disciplina nazionale e regionale del convenzionamento con le associazioni di volontariato, teso a salvaguardare il valore del terzo settore, con la disciplina europea di affidamento dei servizi sociali (nella cui nozione rientrano sia il trasporto sanitario di urgenza ed emergenza che il trasporto relativo ai trasferimenti secondari), rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato;

-                 del virtuale superamento della statuizione di “regimi tariffari” (delineati dal DCA 4/2011) di un servizio le cui condizioni di affidamento a convenzione o a gara non sono definibili a priori, visto il suo parziale inquadramento nella disciplina della tutela della concorrenza del mercato, sulla quale le Regioni a statuto ordinario non hanno potestà normativa, pena la disapplicazione dei relativi provvedimenti;

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, vista la richiesta di un intervento chiarificatore della Regione da parte delle associazioni attive nei servizi di trasporto, autorizzate con provvedimento regionale al soccorso sanitario di emergenza o in condizione ordinaria programmabile ed eventualmente convenzionate con il Sistema regionale 118 “Abruzzo Soccorso”;

 

VISTO il testo del documento “Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari”, predisposto dal Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale – ICT (Allegato 1);

 

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

 

VISTO l’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell’Organo Esecutivo della Regione sono limitate all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

 

RITENUTO che il presente atto afferisce all’attività ordinaria in quanto dispone mere linee di indirizzo esplicative, relative ai procedimenti già oggetto di ordinaria attività degli uffici gare delle ASL, dei Servizi di Prevenzione e del Sistema regionale 118 “Abruzzo Soccorso” ai fini della conduzione di prassi procedimentali uniformi;

 

RIBADITO, per quanto argomentato, che dall’approvazione del presente atto non derivano costi ulteriori a carico del bilancio regionale;

 

CONSIDERATO, pertanto, che la presente proposta deliberativa è validamente assunta, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

 

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

 

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento della Salute e Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e alla sua conformità alla legislazione vigente, ritenendola altresì conforme ad indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

 

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

 

1.              di prendere atto del documento “Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari” allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (Allegato 1);

2.              di approvare il documento di cui al punto 1;

3.              di attestare che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa;

4.              di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT oltre che sul sito intranet della Regione Abruzzo, alla notifica all’Agenzia Sanitaria Regionale e alla trasmissione ai Direttori delle Aziende USL regionali;

5.              di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo. 

 

 

Segue Allegato