LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità
tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e
comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti
interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma,
contratti di programma e protocolli d’intesa, secondo principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;
VISTA la
nota prot.n. U. 0501673 del 13/08/2018 della Regione Lazio - Direzione
Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Rifiuti e
Bonifiche, avente per oggetto: “Richiesta della soc. AMA spa prot. 40975 del
1/8/2018 – Proroga accordo Regione Abruzzo per l’impianto TMB di ACIAM spa in
Aielli fino al 31/12/2018”, con la quale si chiede di proseguire le
attività di cui all’Accordo sottoscritto in data 16.10.2014, relativamente alla
gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale;
VISTA la nota
del Servizio Gestione Rifiuti del 12/09/2018 prot.n. 250736, con la quale è
stata comunicata al Presidente f.f. On. Giovanni Lolli e al Sottosegretario
alla Presidenza della Giunta Regionale, Arch. Mario Mazzocca, la richiesta
della Regione Lazio di cui alla nota prot.n. U. 0501673 del 13/08/2018 sopra
richiamata rilevando che, … omissis.. “da
un esame della situazione e delle attività in corso, a parere dello scrivente
Servizio, non sussistono motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai
fini della prosecuzione del servizio, fermo restando le modalità ed i limiti
quantitativi stabiliti nell’Accordo vigente, …omissis”;
RICHIAMATA la nota
del Servizio Gestione Rifiuti del 12/09/2018 prot.n. 250701 con la quale è
stata richiesto ad ACIAM Spa …omissis..
“di esprimere il proprio assenso alla disponibilità di accogliere i rifiuti
urbani indifferenziati con CER 200301, secondo le modalità e i termini
stabiliti nell’accordo vigente, … omissis”;
VISTA la nota
prot.n. 4112 dell’11/09/2017 di ACIAM Spa avente per oggetto: “Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione
Lazio sottoscritto in data 16/10/2014 per il trattamento/smaltimento/recupero
di rifiuti aventi codice CER 200301 presso impianti ubicati in Abruzzo
provenienti da Roma Capitale – richiesta rinnovo”, acquisita agli atti del
SGR con prot.n. 0233621/17 del 12/09/2017;
PRESO ATTO della
nota prot.n. 5838 del 27/09/2018 trasmessa da ACIAM Spa con la quale è stato
comunicato che l’Assemblea dei Soci di ACIAM Spa nella seduta del 26/09/2018 ha
deliberato l’assenso e quindi favorevolmente in merito alla richiesta avanzata
da AMA Spa;
RICHIAMATA la DGR
n. 607 del 26.09.2014, avente per oggetto: “D.lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione”;
DATO ATTO che
l’Accordo di Programma è stato sottoscritto dai rappresentanti delle due
Regioni in data 16.10.2014 ai fini del conferimento di rifiuti urbani Indifferenziati
provenienti da Roma Capitale presso impianti di smaltimento/recupero ubicati
nel territorio della Regione Abruzzo, da effettuare fino alla durata
dell’insufficienza impiantistica nel territorio di origine dei rifiuti;
RICHIAMATA la DGR
n. 829 del 13.10.2015, avente per oggetto: “D.lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per
il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”;
RICHIAMATA la DGR
n. 624 del 06/10/2016 avente per
oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. –
D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01 prodotti nel
territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini”;
RICHIAMATA la DGR
n. 736 del 07/12/2017 avente per
oggetto: “D.lgs 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. –
D.G.R. n. 624 del 06.10.2016 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il
trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi
codice CER 20 03 01. Proroga dei termini
e presa d’atto di ulteriori provvedimenti”;
VISTA l’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i., di titolarità dell’ACIAM
Spa;
PRESO ATTO della
Determina Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015 dei Servizi Politica Energetica,
Qualità dell’Aria e Sina e Gestione Rifiuti avente ad oggetto: “D.lgs n. 152/2006 – D.lgs n. 46/2014 –
Circolare Ministeriale prot. n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di
indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46. Proroga scadenza
Autorizzazioni Integrate Ambientali”;
RILEVATO che la
richiesta della Regione Lazio è finalizzata alla concessione di una proroga
temporale dell’Accordo di cui alla DGR n. 736/2017, in scadenza in data 16/10/2018, sino al 31/12/2018, per il conferimento di
rifiuti urbani indifferenziati nell’impianto consortile intercomunale pubblico di
proprietà della ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ),
impianto ubicato in loc. “La Stanga”
del Comune di Aielli (AQ), regolarmente munito delle autorizzazioni regionali
previste dalla legge;
CONSIDERATO che la
Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di
collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa
verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste e che a
seguito di istruttoria ritiene di aderire alla richiesta di ulteriore proroga
avanzata dalla Regione Lazio al fine di superare le situazioni di criticità
nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati già segnalate in passato che
interessano Roma Capitale, anche al fine di allineare il presente Accordo alla
durata temporale dell’altro riguardante i TMB di DECO Spa e COGESA Spa;
VISTA la
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce
del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22
novembre 2008, n. L 312;
VISTA la
Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008,
concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n.
1013 avente per oggetto: “Regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti” (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);
VISTO il
D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare:
-
la
Parte II^ come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha
abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione
integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”;
-
la
Parte IV^ in materia di: “Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come
modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni
di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
VISTO il
D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” ed in particolare:
-
l’art.
182, comma 3 che sancisce il divieto di “smaltire
i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi
sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;
-
l’art.
182-bis che dispone che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i
costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti
del loro trattamento in
ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati in uno degli
impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, specializzati per determinati tipi
di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;
-
l’art.
196 “Competenze delle Regioni”;
-
l’art.
199 “Piani regionali”;
-
l’art.
206 “Accordi, contratti di programma,
incentivi”;
VISTO il
D.lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in
particolare l’art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in
discarica solo dopo trattamento;
VISTO il
D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri
di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche
classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i.
per “rifiuti non pericolosi”;
VISTA la
Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata
nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:
-
l’art.
4 “Competenze della Regione”;
-
l’art.
9 “Piano regionale per la gestione
integrata dei rifiuti”;
-
l’art.
28 “Accordi e contratti di programma,
protocolli d’intesa”;
VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del
Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, con la
quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;
VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata
sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione
del tributo speciale (cd. “ecotassa”),
per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di
trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;
RICHIAMATA la DGR
n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
CONSIDERATO
pertanto, che è possibile prorogare in via temporale sino al 31/12/2018, i conferimenti di rifiuti
urbani indifferenziati (EER 20 03 01) prodotti da Roma Capitale, nell’impianto
di TMB di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata
compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso,
da parte del SGR, come da Tab. 1 seguente, modificata nella tempistica rispetto alla
Tab 1 di cui alla DGR n. 736/2017;
Tab. 1 – Dati
generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati - CER
20 03 01.
TITOLARI |
LOCALITA’ IMPIANTO |
AUTORIZZAZIONE |
OPERAZIONI (All.
B - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
QUANTITA’RIFIUTI EER 20 03 01 t/g |
PERIODO gg |
ACIAM Spa |
Aielli (La Stanga) |
AIA
n. 14/10 del 31.12.2010 |
D 8 –
D9 |
180 |
max
365 sino
al 31/12/2018 |
CONSIDERATO
opportuno,
nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, di confermare
la limitazione del conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino al 31/12/2018;
RITENUTO di
prendere in esame, sin d’ora e nel caso in cui la predetta insufficienza
impiantistica dovesse permanere, ulteriori richieste di proroga dell’Accordo di
programma in argomento, previo esperimento di tutti i necessari accertamenti
del caso;
RITENUTO di
rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei
servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della
corretta gestione delle attività;
RITENUTO di
incaricare il Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione
delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, anche
attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di
competenza;
RITENUTO che,
per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla
popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel
territorio di Roma Capitale, far decorrere l’esecutività del presente
provvedimento dalla data di scadenza del precedente periodo di conferimento il
cui termine di scadenza risulta fissato al 16.10.2018,
senza soluzione di continuità;
DATO ATTO che il
presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo per il corrente esercizio finanziario, che rientra nell’ambito
dell’attività ordinaria perché relativo e conseguente all’Accordo già siglato
dalla Regione Abruzzo e la Regione Lazio il 16/10/2014 e non consiste, pertanto, nell’adozione di un atto
straordinario in deroga a normative vigenti in materia;
DATO ATTO che il
presente provvedimento è validamente assunto per le motivazioni sopra riportate
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito
dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio
Regionale n. 24 del 16/08/2018;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Governo del Territorio
e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo
stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO ATTO che il
Direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche
Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità
ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
UDITA la
relazione del Presidente della Giunta regionale;
VISTO il
D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla
G.U. n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il
D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
VISTA la
legge n. 241/90 e s.m.i. recante: “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, come modificata
dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le
motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte:
1.
di prorogare i termini di scadenza
dell’Accordo di programma sottoscritto in data 16.10.2014, tra Regione
Lazio e Regione Abruzzo, per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti
urbani indifferenziati (CER 20.03.01), fissati da ultimo con DGR n.
736/2017 con scadenza al 16.10.2018,
senza soluzione di continuità, sino al 31.12.2018,
prodotti nel territorio di Roma Capitale, secondo i quantitativi e le modalità
indicate in premessa nella Tab. 1, prorogabile in caso di motivata
necessità;
2.
di demandare al
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, l’attuazione delle
attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, anche attraverso
l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, senza apportare modifiche
sostanziali al presente accordo, ove necessari e per quanto di competenza;
3.
di rinviare ai
soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la
definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta
gestione delle attività previste dal presente accordo, da trasmettere per
opportuna conoscenza ai Servizi Gestione Rifiuti delle rispettive Regioni ai
fini delle verifiche da eseguire;
4.
di trasmettere copia del presente
provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa
del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’ACIAM Spa, via
Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) ed all’AMA SpA, via Calderon de la Barca, n.
87 - 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;
5.
di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.