LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, pubblicata sul
BURAT n. 15 speciale del 08/02/2017, così come modificata con la Legge
Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata su BURAT Speciale n. 85 del
09/08/2017, che all’art. 16 prevede:
“1. […]
l’assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario POR-FESR
2007-2013 Attività I.2.4, con vincolo di incremento del fondo rischi per la
concessione di garanzie.
2.
Le modalità di assegnazione ai Confidi e di utilizzo dei fondi, nel rispetto
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017 (Misure volte
a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della
solidità patrimoniale di consorzi di garanzie collettivi dei Fidi) secondo il
regime “de minimis”, sono disciplinate con specifici
atti della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi effettivamente
raggiunti ed in proporzione all’entità ed al numero delle garanzie concesse nel
programma";
RICHIAMATE:
·
la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 91 del 20/02/2018 recante “Legge
Regionale n. 10 del 27/01/2017 e s.m.i. art. 16
–Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo 2007/2013. Indirizzi per la individuazione
del soggetto gestore”;
·
la D.G.R. n. 515 del 23/07/2018
con la quale è stato approvato il documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017
– art. 16 e s.m.i.” recante i criteri, le
modalità, gli obiettivi correlati all’utilizzo delle risorse al fine di
concedere garanzie in regime de minimis nel rispetto del Reg. (UE) n. 1047/2013 a
favore delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, in ottemperanza alle
disposizioni di cui all’articolo 16 della Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017
e s.m.i.;
·
la D.G.R. n. 638 del 08/08/2018
con la quale sono state apportate modifiche all’allegato A alla citata DGR n.
515/2018;
PRESO
ATTO dei rilievi e delle richieste di
modifica all’Allegato A alla DGR n. 515 del 23/07/2018 presentati da Casartigiani, CLAAI, CNA, Confartigianato, Confcommercio e
Confesercenti nella nota del 6 agosto 2018, inviata tramite PEO in data
08/08/2018;
RILEVATO
che la D.G.R. n. 638 del 08/08/2018 ed in
particolare l’Allegato A, hanno in parte mantenuto gli aspetti di criticità
esposti nella citata nota del 06/08/2018;
RITENUTO
che le osservazioni riportate nella citata nota del 06/08/2018 riguardanti la
modifica dell’Allegato A della DGR 515/2018, sono utilmente valutabili per la
modifica dell’allegato A della DGR 638/2018;
TENUTO
CONTO degli esiti della riunione tenuta in
data 20/09/2018, alla presenza del Presidente Vicario on. Lolli, nella quale
sono stati discussi e parzialmente accolti i rilievi presentati con la nota del
06/08/2018;
RILEVATA
la necessità di
adeguare l’Allegato A alla richiamata DGR n. 638/2018 “Modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n.
10/2017 – art. 16 e s.m.i.”, tenendo parzialmente
conto di quanto riportato nella citata nota del 06/08/2018, come di seguito
riportato:
·
all’articolo 4, comma 4) il
termine “quadrimestrale” è sostituito
con: “semestrale”;
·
all’articolo 5, comma 2) la
locuzione “di una penale come previsto
nel successivo articolo 12” è sostituita con: “di una penale come previsto nella pertinente Convenzione da stipulare
con il Soggetto Gestore FI.R.A. Spa”;
·
all’articolo 6, comma 2), lettera
f) la locuzione “Le operazioni di
rinegoziazione di linee di credito sono consentite solo se poste in essere con
un diverso istituto di credito” è sostituita con “Le operazioni di consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito
sono consentite a condizione che il nuovo finanziamento bancario concesso
preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20%
dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di
consolidamento o di rinegoziazione”;
·
l’articolo 8, comma 2) è
sostituito integralmente con: “I
requisiti sopra menzionati vengono opportunamente verificati dal Confidi al
momento della presentazione della richiesta di finanziamento, anche per il
tramite dell’acquisizione di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese
ai sensi del DPR. 445/2000. In tal caso il Confidi ha l’obbligo di verificare
almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite e di relazionare semestralmente a
riguardo al Soggetto Gestore”;
·
l’articolo 9, comma 6) è
sostituito integralmente con: “È compito dei
Confidi verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del
precedente articolo 6, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi
dichiarati, entro un arco temporale di 12 mesi, anche attraverso l’acquisizione
di una dichiarazione rilasciata dall’impresa che attesti l’effettiva
realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni del bando e
dell’Allegato A”. In tal caso il
Confidi ha l’obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite
e di relazionare semestralmente a riguardo al Soggetto Gestore;
RITENUTO,
pertanto, di dover approvare il documento “Modalità
di assegnazione e di utilizzo del Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.” (Allegato
A al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale), che
sostituisce integralmente quello approvato con la D.G.R. n. 638 del 08/08/2018,
tenendo parzialmente conto di quanto riportato nella citata nota del
06/08/2018, con le modifiche dettagliate a punto precedente;
DATO
ATTO che il presente provvedimento non
comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DATO
ATTO che il presente provvedimento afferisce
all’attività ordinaria, trattandosi di modifiche ed integrazioni da apportare
ad un documento allegato in parte integrante e sostanziale ad una deliberazione
adottata precedentemente;
DATO
ATTO che la presente deliberazione è
validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi dell’articolo 86,
comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a
seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio
Regionale n. 24 del 16.08.2018;
DATO
ATTO dopo puntuale istruttoria da parte della
struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della
legittimità della presente proposta di deliberazione attestata con le firme in
calce allo stesso, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;
SENTITO
il relatore;
Ad unanimita’
di voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
che si intendono di seguito integralmente approvate:
-
di
approvare il documento “Modalità di assegnazione e di utilizzo del
Fondo Legge Regionale n. 10/2017 – art. 16 e s.m.i.”
(Allegato A al presente
provvedimento in parte integrante e sostanziale), che sostituisce integralmente
quello approvato con la D.G.R. n. 638 del 08/08/2018, tenendo parzialmente
conto di quanto riportato nella sopracitata nota del 06/08/2018, con le
seguenti modifiche:
·
all’articolo 4, comma 4) il
termine “quadrimestrale” è sostituito
con: “semestrale”;
·
all’articolo 5, comma 2) la
locuzione “di una penale come previsto
nel successivo articolo 12” è sostituita con: “di una penale come previsto nella
pertinente Convenzione da stipulare con il Soggetto Gestore FI.R.A. Spa”;
·
all’articolo 6, comma 2), lettera
f) la locuzione “Le operazioni di
rinegoziazione di linee di credito sono consentite solo se poste in essere con
un diverso istituto di credito” è sostituita con “Le operazioni di consolidamento o
di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo
finanziamento bancario concesso preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 20% dell’importo del debito residuo in essere del
finanziamento oggetto di consolidamento o di rinegoziazione”;
·
l’articolo 8, comma 2) è
sostituito integralmente con: “I requisiti sopra menzionati vengono
opportunamente verificati dal Confidi al momento della presentazione della richiesta
di finanziamento, anche per il tramite dell’acquisizione di apposite
dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000. In tal
caso il Confidi ha l’obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni
acquisite e di relazionare semestralmente a riguardo al Soggetto Gestore”;
·
l’articolo 9, comma 6) è
sostituito integralmente con: “È compito dei Confidi verificare che i
finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del precedente articolo 6, siano
effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati, entro un arco
temporale di 12 mesi, anche attraverso l’acquisizione di una dichiarazione
rilasciata dall’impresa che attesti l’effettiva realizzazione del progetto nel
rispetto delle disposizioni del bando e dell’Allegato A”. In
tal caso il Confidi ha l’obbligo di verificare almeno il 10% delle
dichiarazioni acquisite e di relazionare semestralmente a riguardo al Soggetto
Gestore;
1.
di
dare atto che la presente
deliberazione non presenta oneri a carico del bilancio regionale;
2.
di
dare atto che il presente
provvedimento afferisce all’attività ordinaria, trattandosi di modifiche ed
integrazioni da apportare ad un documento allegato in parte integrante e
sostanziale ad una deliberazione adottata precedentemente;
3.
di
dare atto che la presente
deliberazione è validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi
dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio
dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto
del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;
4.
di
dare mandato al Servizio
Imprenditorialità di notificare tale provvedimento alla società Fi.R.A. S.p.A. per gli adempimenti di competenza;
5.
di
pubblicare la presente deliberazione
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Regione Abruzzo e
sul BURAT.