Domanda di concessione in sanatoria in data 29.10.2007 della Ditta TEMPRASUD s.r.l., per derivazione di acqua sotterranea della falda superficiale del subalveo del fiume Trigno di Mod. 0,0016 (l/s 0,16) a mezzo di pozzo, per uso antincendio, in Zona Industriale del Comune di Fresagrandinaria (CH). Codice univoco: CH/D/3304.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

 

VISTA la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

 

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

 

VISTE le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011;

 

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98”;

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale”;

 

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche;

 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;

 

VISTI gli art. 9 e 29 del D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

 

VISTA l’istanza del 29.10.2007, corredata dal progetto redatto dal Ing. Pierluigi D’Angelo, con la quale la Ditta TEMPRASUD s.r.l., P. Iva 00150550697, ha chiesto la concessione a sanatoria per derivare dal Bacino Idrografico del fiume Trigno mediante pozzo in Comune di Fresagrandinaria (CH) Zona Industriale, Fg. 20 Part.lla 458, la portata media di 0,16 l/s (mod. 0,0016) d’acqua, per un volume annuo complessivo massimo di 14.000 mc ad uso antincendio;

 

VISTA la Relazione d’Istruttoria in data 14.03.2017, esperita a norma del Regolamento Regionale dal Servizio Genio Civile Chieti, dalla quale risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni e si dichiara, tra l’altro, che:

·                la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell’acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico con tutte le garanzie a tutela dello stesso;

·                la quantità di acqua richiesta, nella misura di l/s 0,16 e di 14.000 mc/anno, si può concedere, avuto riguardo delle condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione progettata, del sistema di ricarico della falda e preso atto dell’impossibilità tecnica e dell’insostenibilità economica di riutilizzo dei reflui o della raccolta di acque superficiali;

·                l’acqua derivata dal pozzo viene accumulata in una cisterna di accumulo di circa 14.000 mc. ad uso antincendio;

 

PRESO ATTO che con nota n. 674 del 08.02.2008 il Servizio Procedente ha invitato l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento; detto parere è stato espresso in senso favorevole con nota prot. n. 957/SST-FC/2008 del 20.01.2009, giusto il citato art. 13 del Regolamento, disponendo altresì le seguenti prescrizioni:

·                Si raccomanda l’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo (art. 22 comma 3 del D.Lgs 152/99 e ss.mm. e ii.);

·                Inoltre si precisa che una volta predisposto il bilancio idrico, tutte le concessioni dovranno essere revisionate, nel rispetto delle priorità previste dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, al fine di assicurare un corretto equilibrio fra disponibilità e fabbisogni, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 22 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e del punto 7 del D.M. 28.07.2004;

 

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 25 del Regolamento D.P.G.R. n.3/Reg/2007;

 

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l'istanza del 29.10.2007 possa essere accolta stabilendo la portata media derivabile in l/s 0,16 (pari a mod. 0,0016), cui corrisponde un volume di prelievo medio derivabile pari a 14.000 mc/anno, di cui 2.800 mc/anno da concedere in via precaria;

 

RITENUTO, altresì, che la concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data dell'inizio captazione (01.01.1994);

 

DATO ATTO che da un riscontro effettuato dall’Ufficio Demanio Idrico risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei canoni demaniali fino alla annualità 2017;

 

VISTO il nulla-osta prot. n. 133553 del 18.05.2017 emesso dall’Autorità concedente, con il quale è stato autorizzato il Servizio Procedente alla sottoscrizione del Disciplinare di Concessione;

 

VISTO il Disciplinare n. 35 di repertorio, sottoscritto in data 03.10.2017 dal Sig. Pierluigi D’Angelo, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della Ditta TEMPRASUD s.r.l., contenente gli obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;

 

DETERMINA

 

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi e dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla Ditta TEMPRASUD s.r.l., P. Iva 00150550697, di derivare acqua sotterranea di subalveo del fiume Trigno, ad uso antincendio, mediante pozzo ubicato in Zona Industriale, Fg. 20 Part.lla 458, del Comune di Fresagrandinaria (CH), in misura non superiore a mod. 0,0016 (l/s 0,16) d’acqua, per un volume di prelievo medio derivabile pari a 14.000 mc/anno, di cui 2.800 mc/anno da concedere in via precaria.

 

Art. 2

La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data dell'inizio captazione (01.01.1994), subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare del 03.10.2017, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 105,00 (euro centocinque/00), anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942 n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo la somma di € 10,50 quale addizionale regionale, nella misura del 10% del canone dovuto.

 

 

Art. 3

Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale 40205379, intestato alla “Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico – capitolo di entrata 32107”. Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

 

Art. 4

I Dirigenti del Servizio Procedente e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

 

Art. 5

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti normative in materia.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Arch. Pierpaolo Pescara