IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di
concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue
e di ricerche di acque sotterranee”;
VISTA
la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;
VISTO
l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
VISTE
le LL.RR. 72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011;
VISTO
il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “Disposizioni in materia
di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs.
112/98”;
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante “Norme in materia
Ambientale”;
VISTO
il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche;
VISTA
la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;
VISTI
gli art. 9 e 29 del D.P.G.R. n.3/Reg/2007;
VISTA
l’istanza del 29.10.2007, corredata dal progetto redatto dal Ing.
Pierluigi D’Angelo, con la quale la Ditta TEMPRASUD s.r.l., P. Iva 00150550697, ha chiesto la
concessione a sanatoria per derivare dal Bacino Idrografico del fiume
Trigno mediante pozzo in Comune di
Fresagrandinaria (CH) Zona Industriale, Fg. 20 Part.lla 458, la portata media di 0,16 l/s (mod. 0,0016) d’acqua, per un volume annuo complessivo
massimo di 14.000 mc ad uso antincendio;
VISTA la Relazione d’Istruttoria in data 14.03.2017,
esperita a norma del Regolamento Regionale dal Servizio Genio Civile Chieti,
dalla quale risulta che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni e
si dichiara, tra l’altro, che:
·
la derivazione corrisponde alla razionale
utilizzazione dell’acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è
compatibile con il buon regime idraulico con tutte le garanzie a tutela dello
stesso;
·
la quantità di acqua richiesta, nella misura di l/s
0,16 e di 14.000 mc/anno, si può concedere, avuto riguardo delle condizioni
locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione
progettata, del sistema di ricarico della falda e preso atto dell’impossibilità
tecnica e dell’insostenibilità economica di riutilizzo dei reflui o della
raccolta di acque superficiali;
·
l’acqua derivata dal pozzo viene accumulata in una
cisterna di accumulo di circa 14.000 mc. ad uso antincendio;
PRESO ATTO che con nota n. 674 del 08.02.2008 il Servizio
Procedente ha invitato l’Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori,
Saccione e Fortore a comunicare il proprio parere ai
sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento; detto parere è stato espresso in
senso favorevole con nota prot. n. 957/SST-FC/2008
del 20.01.2009, giusto il citato art. 13 del Regolamento, disponendo altresì le
seguenti prescrizioni:
·
Si raccomanda l’installazione di idonei dispositivi
per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati in
corrispondenza dei punti di prelievo (art. 22 comma 3 del D.Lgs
152/99 e ss.mm. e ii.);
·
Inoltre si precisa che una volta predisposto il
bilancio idrico, tutte le concessioni dovranno essere revisionate, nel rispetto
delle priorità previste dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, al fine di assicurare
un corretto equilibrio fra disponibilità e fabbisogni, tenuto conto del
combinato disposto dell’articolo 22 del D.Lgs 11
maggio 1999 n. 152 e del punto 7 del D.M. 28.07.2004;
AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di
cui all’art. 25 del Regolamento D.P.G.R.
n.3/Reg/2007;
RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l'istanza del 29.10.2007 possa essere accolta stabilendo la portata
media derivabile in l/s 0,16
(pari a mod. 0,0016), cui corrisponde un volume di
prelievo medio derivabile pari a 14.000 mc/anno, di cui 2.800 mc/anno da
concedere in via precaria;
RITENUTO, altresì, che la concessione avrà la durata di anni
30 (trenta), decorrenti dalla data dell'inizio captazione
(01.01.1994);
DATO ATTO che da un riscontro effettuato dall’Ufficio Demanio
Idrico risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei canoni demaniali
fino alla annualità 2017;
VISTO
il nulla-osta prot. n.
133553 del 18.05.2017 emesso dall’Autorità concedente, con il quale è stato
autorizzato il Servizio Procedente alla sottoscrizione del Disciplinare di
Concessione;
VISTO
il Disciplinare n. 35 di repertorio, sottoscritto in data 03.10.2017 dal Sig.
Pierluigi D’Angelo, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della Ditta TEMPRASUD s.r.l., contenente gli
obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;
DETERMINA
Art.
1
Salvo i diritti dei terzi e dei
riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui
non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel
Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti
regionali ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., è concesso alla Ditta TEMPRASUD s.r.l., P. Iva 00150550697, di derivare
acqua sotterranea di subalveo del fiume Trigno, ad uso antincendio, mediante pozzo ubicato in Zona Industriale, Fg. 20 Part.lla 458, del Comune di Fresagrandinaria (CH), in misura non superiore a mod.
0,0016 (l/s 0,16) d’acqua, per un volume di prelievo medio derivabile pari a
14.000 mc/anno, di cui 2.800 mc/anno da concedere in via precaria.
Art.
2
La concessione è accordata per un
periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data
dell'inizio captazione (01.01.1994),
subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato
Disciplinare del 03.10.2017, che si
approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 105,00 (euro centocinque/00), anche se la Ditta
concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della
concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942
n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione
Abruzzo la somma di € 10,50 quale addizionale regionale, nella misura del 10%
del canone dovuto.
Art.
3
Il versamento del canone annuo e
dell'addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, verranno
corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento,
mediante unico versamento sul c/c postale 40205379, intestato alla “Regione Abruzzo
– Gestione Demanio Idrico – capitolo di entrata 32107”. Detti introiti saranno
imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata
per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli
anni futuri.
Art.
4
I Dirigenti del Servizio Procedente e
del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per
le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.
Art.
5
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.
241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente
provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello
stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Per quanto non previsto nel presente
atto, si rinvia alle vigenti normative in materia.
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Arch. Pierpaolo Pescara