Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) – Elenco n. 10 rettificato in data 3.10.2018.

 

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

 

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

 

VISTA la L.R. n. 25/88;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.DPD028/515 del 15/10/2018 il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Farindola (PE);

 

VISTO l’allegato “A” elenco n. 10 rettificato il 03/10/2018 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Farindola (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

 

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 10 rettificato il 03/10/2018 sopra richiamato;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 10 rettificato il 03/10/2018;

 

DATO ATTO che il presente Decreto afferisce all’attività ordinaria in quanto trattasi del provvedimento conclusivo di legittimazione con contestuale affrancazione delle terre civiche;

 

DATO ATTO che il presente Decreto è validamente assunto per le motivazioni riportate, ai sensi dell’art.86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16/08/2018;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

 

DECRETA

 

1.             sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di n. 11 ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 10 rettificato in data 03/10/2018, formato da n.2 facciate allegate alla Determinazione Dirigenziale DPD028/ 515 del 15/10/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.             è fatto obbligo al Comune di Farindola di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 10 rettificato in data 03/10/2018, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;

3.             il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;

4.             è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;

5.             la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;

6.             al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Affari Dipartimentali - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;

7.             di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

8.             di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

 

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

 

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila li 31.10.2018

 

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Lolli

Segue Allegato