IL
PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione
della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO
ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.DPD028/515 del 15/10/2018 il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali ha approvato la richiesta di legittimazione
con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Farindola
(PE);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 10 rettificato il
03/10/2018 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal
quale si evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Farindola (PE), oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché
alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte
indicate nell’allegato “A” elenco n. 10 rettificato il 03/10/2018 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con
l’art. 104 della L.R. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 10
rettificato il 03/10/2018;
DATO
ATTO che il presente Decreto afferisce
all’attività ordinaria in quanto trattasi del provvedimento conclusivo di
legittimazione con contestuale affrancazione delle terre civiche;
DATO
ATTO che il presente Decreto è validamente
assunto per le motivazioni riportate, ai sensi dell’art.86, comma 3, del
vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo
consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto
del Consiglio Regionale n. 24 del 16/08/2018;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del
presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono
legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Farindola (PE) a favore di n.
11 ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 10 rettificato in data
03/10/2018, formato da n.2 facciate allegate alla Determinazione Dirigenziale
DPD028/ 515 del 15/10/2018 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è
fatto obbligo al Comune di Farindola di riscuotere
tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A”,
elenco n. 10 rettificato in data 03/10/2018, nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il
Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è
fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la
validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento
delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di
giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente
decreto ai beneficiari senza che siano state completate le procedure di
pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione
presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà
automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno
nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro
il richiedente la legittimazione;
6.
al
Comune è fatto obbligo, trascorso il termine
di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione
Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca – Servizio Affari Dipartimentali - Ufficio Usi Civici e Tratturi, formale
comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni
imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione
dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di
autorizzare il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente
integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a
seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
8.
di
pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.
Il presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Affari Dipartimentali,
Ufficio Usi Civici e Tratturi, partecipato procedimento di riesame per
l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso
decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e
contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato
ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di
centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila li 31.10.2018
IL
PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Giovanni Lolli