IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
·
con
istanza in data 21/10/2015 prot. Provincia di Pescara
E-0350821 veniva richiesto dal Sig. Messina Patrich,
in qualità di committente, il deposito sismico a sanatoria dei lavori di
“manutenzione straordinaria del condominio di via Secchia n. 1” realizzati nel
comune di Montesilvano (Pe) realizzati senza preventivo deposito a questo
Ufficio a norma dell’art. 4 della L. 1086/71 e dall'art. 2 della L.R. 138/96;
·
a
seguito della rappresentazione dello stato dei fatti da parte dei
professionisti incaricati, veniva rilasciato il relativo attestato di deposito
a sanatoria dall’Ufficio, acquisito al prot. 7298 del
02/07/2016 della
Regione Abruzzo;
·
con
Nota acquisita al protocollo n. 0029191/17 del 09/02/2017 il Geom. Gabriele Di
Giorgio, in qualità di delegato dal Committente Sig. Messina Patrich, Amministratore del condominio di via Secchia n. 1,
chiedeva all’Ufficio Sismica del Servizio Genio Civile regionale “l’archiviazione della pratica n.797/2015
per la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione a sanatoria
conformemente ai lavori eseguiti [..] nell’ambito del condominio di Via Secchia
n°1” in esito all’accertamento delle “gravi
difformità fra la schematizzazione di calcolo presentata e lo schema statico
delle opere effettivamente realizzate sulla facciata Est del condominio”;
·
con
Nota protocollo n. 37510/17 del 16/02/2017, l’Ufficio Sismica, nel dare
comunicazione - al progettista, al
costruttore e , per conoscenza, al
committente ed al Comune di Montesilvano - dell’avvio del procedimento di
annullamento , in autotutela, dell’attestato di avvenuto Deposito della Pratica
n. 797/2015 Prot. n. e-2015-0350821 del 21/10/2015
invitava il progettista delle strutture Ing. Sergio Marzocchi, l’impresa
esecutrice dei lavori Penta Costruzioni snc ,
firmatari - ognuno per le proprie competenze - dei documenti e delle
dichiarazioni presentati in sede della richiesta di attestato deposito simico,
a produrre eventuali osservazioni entro il termine di giorni dieci ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90;
·
dato
atto che a seguito della suddetta comunicazione, non è pervenuta alcuna
osservazione scritta da parte dei sopra richiamati aventi diritto;
VISTO e RICHIAMATO:
·
l’art.
21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso agli atti
amministrativi”, così modificato dal DL 133/14 convertito con modificazioni
dalla L. 164/14 e successivamente modificato dalla Legge 124/2015, che
definisce i presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei
provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;
RILEVATO CHE:
·
dalle
risultanze della documentazione agli atti del Servizio si appalesa la
violazione non solo di norme meramente procedimentali, afferenti
all'istruttoria delle pratiche di deposito, ma emerge altresì che il deposito
effettuato presso il Genio Civile ha indotto questo Servizio, per il tramite
dei suoi dipendenti, a rilasciare l'attestato di avvenuto deposito, confidando
nel rispetto dei dettami sanciti
dall'art. 4 della L. 1086/71 e dall'art. 2 della L.R. 138/96 e nella
veridicità delle dichiarazioni in esso contenute;
·
rientra
tra i poteri riconosciuti agli Enti, in presenza di un atto illegittimo, quale é appunto quello in esame, ricorrere allo strumento di
autotutela - nella specie decisoria - con cui la P.A. può riesaminare,
annullare e rettificare gli atti dalla stessa adottata, il cui fine precipuo è
quello di assicurare la validità dell'azione amministrativa nel pubblico
interesse;
·
l'interesse
pubblico sotteso alla corretta applicazione delle norme di cui all'art. 4 della
L. 1086/71 e art. 2 della L.R. 138/96 è
quello del corretto funzionamento dell'attività amministrativa che impone
peraltro il rispetto delle procedure fissate dal legislatore;
DATO ATTO CHE:
·
ricorrono
i presupposti previsti dalla legge per l'annullamento d'ufficio, vale a
dire:
a. la sussistenza del vizio di legittimità
ab origine;
b. l'interesse pubblico concreto ed attuale
al ritiro;
c. il termine ragionevole del ritiro;
d. il bilanciamento di interessi dei
destinatari e dei controinteressati;
e. l'adozione da parte dello stesso organo;
·
con
riferimento al punto b) di cui sopra, si ritiene che l'interesse pubblico sia
ravvisato “ex se” nel corretto funzionamento dell'attività amministrativa e nel
ripristino della legalità violata;
·
pur
procedendo all'annullamento d'ufficio con effetto “ex tunc”
si ritiene doveroso rispettare il
principio di conservazione dell'atto amministrativo, sì da procedere al
contestuale invito a ripresentare una nuova istanza di autorizzazione a
sanatoria di cui al DPR 380/01, alla
L.R. 28/11 ed al Reg. n. 3/2016 e alle Norme tecniche contenute nei Decreti
Ministeriali di riferimento secondo la corretta rappresentazione e
schematizzazione dello stato di fatto;
DETERMINA
1.
di
annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies
della L. 7-8-1990 n. 241, l'attestato di
avvenuto Deposito a Sanatoria della
Pratica n. 797/2015 Prot. n. E-2015-0350821 del
21/10/2015;
2.
di
invitare il Sig. Messina Patrich,
nella sua qualità di committente a
presentare una nuova istanza di autorizzazione sismica in sanatoria ai
sensi del DPR 380/2001, dell’art. 7 della L.R. 28/2011, del Reg. n. 3/2016
ed in conformità alle Norme tecniche contenute nei Decreti Ministeriali
di riferimento;
3.
di
notificare l’adozione della presente determinazione
ai soggetti interessati, ovvero:
a.
Al Committente: Sig. Messina Patrich;
b.
Al
Progettista delle strutture Ing. Sergio Marzocchi;
c.
Alla Ditta Penta Costruzioni snc;
d.
Al Comune di Montesilvano;
4.
di
disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURA.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase