Annullamento ai sensi dell’art. art. 21-nonies., della l. 241/90 e ss.mm.ii. dell’attestato di avvenuto deposito sismico a sanatoria relativo all’istanza di deposito a sanatoria  prot. n. e-2015-0350821 del 21/10/2015.- pratica n. 797/2015.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO CHE:

·                con istanza in data 21/10/2015 prot. Provincia di Pescara E-0350821 veniva richiesto dal Sig. Messina Patrich, in qualità di committente, il deposito sismico a sanatoria dei lavori di “manutenzione straordinaria del condominio di via Secchia n. 1” realizzati nel comune di Montesilvano (Pe) realizzati senza preventivo deposito a questo Ufficio a norma dell’art. 4 della L. 1086/71 e dall'art. 2 della L.R. 138/96;

·                a seguito della rappresentazione dello stato dei fatti da parte dei professionisti incaricati, veniva rilasciato il relativo attestato di deposito a sanatoria dall’Ufficio, acquisito al prot. 7298 del 02/07/2016 della Regione Abruzzo;

·                con Nota acquisita al protocollo n. 0029191/17 del 09/02/2017 il Geom. Gabriele Di Giorgio, in qualità di delegato dal Committente Sig. Messina Patrich, Amministratore del condominio di via Secchia n. 1, chiedeva all’Ufficio Sismica del Servizio Genio Civile regionale “l’archiviazione della pratica n.797/2015 per la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione a sanatoria conformemente ai lavori eseguiti [..] nell’ambito del condominio di Via Secchia n°1” in esito all’accertamento delle “gravi difformità fra la schematizzazione di calcolo presentata e lo schema statico delle opere effettivamente realizzate sulla facciata Est del condominio”;

·                con Nota protocollo n. 37510/17 del 16/02/2017, l’Ufficio Sismica, nel dare comunicazione  - al progettista, al costruttore e , per conoscenza,  al committente ed al Comune di Montesilvano - dell’avvio del procedimento di annullamento , in autotutela, dell’attestato di avvenuto Deposito della Pratica n. 797/2015 Prot. n. e-2015-0350821 del 21/10/2015 invitava il progettista delle strutture Ing. Sergio Marzocchi, l’impresa esecutrice dei lavori Penta Costruzioni snc , firmatari - ognuno per le proprie competenze - dei documenti e delle dichiarazioni presentati in sede della richiesta di attestato deposito simico, a produrre eventuali osservazioni entro il termine di giorni dieci  ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90;

·                dato atto che a seguito della suddetta comunicazione, non è pervenuta alcuna osservazione scritta da parte dei sopra richiamati aventi diritto;

 

VISTO e RICHIAMATO:

·                l’art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso agli atti amministrativi”, così modificato dal DL 133/14 convertito con modificazioni dalla L. 164/14 e successivamente modificato dalla Legge 124/2015, che definisce i presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;

 

RILEVATO CHE:

·                dalle risultanze della documentazione agli atti del Servizio si appalesa la violazione non solo di norme meramente procedimentali, afferenti all'istruttoria delle pratiche di deposito, ma emerge altresì che il deposito effettuato presso il Genio Civile ha indotto questo Servizio, per il tramite dei suoi dipendenti, a rilasciare l'attestato di avvenuto deposito, confidando nel rispetto dei dettami sanciti  dall'art. 4 della L. 1086/71 e dall'art. 2 della L.R. 138/96 e nella veridicità delle dichiarazioni in esso contenute;

·                rientra tra i poteri riconosciuti agli Enti, in presenza di un atto illegittimo, quale é appunto quello in esame, ricorrere allo strumento di autotutela - nella specie decisoria - con cui la P.A. può riesaminare, annullare e rettificare gli atti dalla stessa adottata, il cui fine precipuo è quello di assicurare la validità dell'azione amministrativa nel pubblico interesse;

·                l'interesse pubblico sotteso alla corretta applicazione delle norme di cui all'art. 4 della L. 1086/71 e art. 2 della L.R. 138/96  è quello del corretto funzionamento dell'attività amministrativa che impone peraltro il rispetto delle procedure fissate dal legislatore;

 

DATO ATTO CHE:

·                ricorrono i presupposti previsti dalla legge per l'annullamento d'ufficio, vale a dire:

a.       la sussistenza del vizio di legittimità ab origine;

b.       l'interesse pubblico concreto ed attuale al ritiro;

c.       il termine ragionevole del ritiro;

d.      il bilanciamento di interessi dei destinatari e dei controinteressati;

e.       l'adozione da parte dello stesso organo;

·                con riferimento al punto b) di cui sopra, si ritiene che l'interesse pubblico sia ravvisato “ex se” nel corretto funzionamento dell'attività amministrativa e nel ripristino della legalità violata;

·                pur procedendo all'annullamento d'ufficio con effetto “ex tunc” si ritiene doveroso rispettare il  principio di conservazione dell'atto amministrativo, sì da procedere al contestuale invito a ripresentare una nuova istanza di autorizzazione a sanatoria di cui  al DPR 380/01, alla L.R. 28/11 ed al Reg. n. 3/2016 e alle Norme tecniche contenute nei Decreti Ministeriali di riferimento secondo la corretta rappresentazione e schematizzazione dello stato di fatto;

 

DETERMINA

 

1.             di annullare, ai sensi  dell’art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241,  l'attestato di avvenuto Deposito a Sanatoria della Pratica n. 797/2015 Prot. n. E-2015-0350821 del 21/10/2015;

2.             di invitare il Sig. Messina Patrich, nella sua qualità di committente a  presentare una nuova istanza di autorizzazione sismica in sanatoria ai sensi del DPR 380/2001, dell’art. 7 della L.R. 28/2011, del Reg. n. 3/2016 ed  in conformità  alle Norme tecniche contenute nei Decreti Ministeriali di riferimento;

3.             di notificare l’adozione della presente determinazione ai soggetti interessati, ovvero:

a.              Al Committente: Sig. Messina Patrich;

b.             Al Progettista delle strutture Ing. Sergio Marzocchi;

c.              Alla Ditta Penta Costruzioni snc;

d.             Al Comune di Montesilvano;

4.             di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vittorio Di Biase