IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11
agosto 1991;
VISTA
la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di
volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato;
VISTA
la L.R.
n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul
B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
VISTO il
D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del
Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che
all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico
nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali…”;
VISTA
la
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604
del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del
Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con
la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica
amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla
cancellazione dagli attuali registri
pubblici, definendo che in sede di
verifica della sussistenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una
distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del
D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1.
per gli enti costituiti prima
dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta
sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91),
tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per
apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2.
al contrario, per gli enti che si
sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab
origine alle disposizioni civilistiche
applicabili in via diretta ed
immediata.
RILEVATO
che al predetto registro regionale possono essere
iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa
presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
VISTA
·
l’istanza,
acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/186123/17/DPF014 del 29.06.2018, dell’Associazione
di Volontariato “IO SONO ANCORA VIVO (I.S.A.V.)”,
con sede legale in Via
Pietrarossa, n. 36 di Villa Celiera (PE) - C.F. 91142230688 di iscrizione al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;
·
la
documentazione integrativa pervenuta, del
18.07.2018 e del 13.09.2018 acquisite
agli atti del Servizio con prot. RA/206880/18/DPF014 del 20.07.18 e
RA/253666/18/DPF014 del 14.09.2018;
TENUTO
CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni
viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “Socio Sanitario”;
CONSTATATO
che l’istruttoria relativa alla documentazione
riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla
normativa vigente;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere all’iscrizione
dell’Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;
VISTA
la
L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
Per le motivazioni esposte in narrativa
che di seguito si intendono richiamate e trascritte:
DETERMINA
a.
di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, istituito
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, e
successive modifiche l’Associazione di Volontariato ““IO SONO ANCORA VIVO (I.S.A.V.)”, con sede legale in Via Pietrarossa, n. 36 di Villa Celiera (PE)
- C.F. 91142230688;
b.
di pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web
“Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.
14/03/2013 n. 33;
c.
di disporre la notifica del presente provvedimento
all’associazione interessata;
d.
di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del
Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
e.
di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il
presente atto amministrativo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale