LA GIUNTA REGIONALE
VISTO:
-
l’art. 39 della Legge 27/12/1997,
n. 449 il quale, al comma 1, testualmente recita: “Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
-
l’art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001 n.
165, che stabilisce che “Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare…”;
-
l’art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come
sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede che “Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali”;
-
l’art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, il quale stabilisce che “Con
decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche
nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o
emergenti di nuove figure e competenze professionali”;
-
l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.
165/2001;
-
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
-
il
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74;
-
il
D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
-
il Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8.05.2018, recante “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO
l’art. 51 della Legge n. 388/2000;
VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare,
considerato l’art.
31, il quale prevede che la Giunta Regionale, con atti di organizzazione,
previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del
fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione
organica;
RICHIAMATE:
-
la D.G.R. n. 774 del 22.11.2016,
recante “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2016-2018: nuova dotazione organica e piani
assunzionali anni 2016 - 2018”, con la quale, tra l’altro, è stata avviata,
sulla scorta di dettagliata relazione stilata dal Dipartimento Risorse e
Organizzazione, una complessiva strategia di rideterminazione della dotazione
organica, che prevede le assunzioni relative alle annualità 2016 – 2017;
-
la D.G.R. n. 227 del 28.04.2017,
ad oggetto: “Relazione su Dotazione
Organica e sui Provvedimenti adottati per il miglioramento della funzionalità e
per il contenimento della spesa di personale”, con la quale la Giunta
Regionale ha approvato la prefata relazione del Dipartimento Risorse e
Organizzazione che, in coerenza e continuità con la relazione allegata alla
D.G.R. n. 774/2016, nonché con il contenuto delle altre richiamate delibere con
cui si è proceduto alla razionalizzazione della dotazione organica della Giunta
Regionale, implementa ulteriormente la strategia complessiva in materia di
rafforzamento delle competenze amministrative;
-
la D.G.R. n. 471 del 08.09.2017,
ad oggetto: “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2017-2019: nuova dotazione organica e piani
assunzionali anni 2017. Attivazione Procedure di Rafforzamento Amministrativo”,
con la quale, tra l’altro, è stata pianificata l’immissione di specialistiche professionalità
per proseguire l’azione di rafforzamento amministrativo avviato con le
precedenti deliberazioni di programmazione;
CONSIDERATO
che la Giunta Regionale, con le sopracitate DD.G.R., ha approvato il Programma
Triennale del fabbisogno di personale rispettivamente per il triennio 2016-2018
e per il triennio 2017-2019, in parte già realizzati ed in parte ancora in itinere, segnatamente per la quota relativa
all’immissione in ruolo, per l’anno 2016, di n. 19 figure professionali e, per
l’anno 2017, di ulteriori n. 45 unità, appartenenti a varie categorie e profili
specialistici, con specifico riguardo all’ambito tecnico-ingegneristico ed
economico;
EVIDENZIATO,
in particolare, che, nell’ambito della strategia esplicitata nelle citate deliberazioni,
la Giunta Regionale ha intrapreso opportune azioni teleologicamente indirizzate
all’immissione, nella dotazione organica esistente, delle professionalità
necessarie a soddisfare le esigenze di competenze e conoscenze specialistiche rappresentate dalla gran parte delle unità
organizzative in cui la struttura regionale si articola, dando in tal modo
piena e concreta attuazione al principio per il quale l’amministrazione deve
provvedere con personale proprio allo svolgimento di tutti i compiti e di tutte
le funzioni, anche di carattere non ricorrente, evitando il ricorso a forme di lavoro flessibile;
VISTA
la relazione allegata al presente provvedimento, con la quale sono state
illustrate ed evidenziate le azioni già intraprese e da intraprendere affinché
sia data attuazione alle linee di indirizzo di cui al richiamato Decreto del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8.05.2018,
recante “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”;
Superamento
del precariato
VISTO
l’art. 20 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” che
prevede che: “Le amministrazioni, al fine
di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti…omissis”;
RICHIAMATE:
-
la D.G.R. n. 287 del 30.04.2018
ad oggetto: “Misure di superamento del
precariato ex art. 20 D. Lgs. 25.5.2017, n. 75” recante, quali parti
integranti e sostanziali del provvedimento, gli allegati “A” “B” e “C”, che
riportano gli elenchi del personale in possesso dei requisiti normativamente
previsti per la potenziale attivazione delle procedure di stabilizzazione;
-
la D.G.R. n. 437 del
29.06.2018, recante: “Passaggio delle
competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate
attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio
statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205)”;
RITENUTO
di dover autorizzare l’assunzione a tempo
indeterminato del personale a tempo determinato (all. “A” e “B” della D.G.R.
287/2018) in possesso dei requisiti previsti dal sopracitato art. 20, comma 1,
del D.Lgs. 75/2017;
RITENUTO,
altresì, di dover riservare una quota, pari al 30%, dei posti disponibili al
personale non dirigenziale (all. “C” della D.G.R. 287/2018) in possesso dei
requisiti previsti dal sopracitato art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
DATO
ATTO che le misure per il superamento del
precariato, di cui all’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, ad eccezione di quelle
necessarie per i Centri per l’Impiego, per i quali saranno utilizzate le
risorse previste dalla L. 205/2017, comportano una spesa per sostenere la quale
verranno utilizzate le risorse di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
nei limiti della spesa media del triennio 2015 – 2017, previa certificazione
della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di
controllo interno, prevedendo nel bilancio la contestuale e definitiva
riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo determinato
dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;
DATO
ATTO che in data 7.9.2018, previa
convocazione del Dipartimento Risorse e Organizzazione, il contenuto del
presente Piano è stato illustrato ed esposto in specifica seduta ai Rappresentanti
Territoriali delle OO.SS. firmatari del C.C.N.L. e che all’esito della seduta
le OO.SS. hanno richiesto:
·
che il Dipartimento Sviluppo
Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e
dell’Università in capo al quale sono state trasferite le funzioni in materia
di Centri per l’Impiego, proceda alla ricognizione dei soggetti che hanno
prestato attività presso le sedi di Pescara, Chieti e Teramo e aventi i
requisiti di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017;
·
che tale ricognizione sia
finalizzata anche ad accertare se presso i CC.P.I. abbiano prestato attività
lavoratori socialmente utili in quale misura e per quali mansioni;
·
che il medesimo Dipartimento
avvii una rilevazione sui contratti part-time dei lavoratori assegnati ai CC.P.I.
affinchè possano essere valutate le migliori azioni di rafforzamento delle
Strutture anche in coerenza con le annunciate misure che il Governo centrale
intende assumere;
DATO
ATTO che, a seguito di interlocuzioni con le
OO.SS., tenuto conto delle esigenze di professionalità sia dei CC.P.I. che
delle altre strutture della Giunta Regionale, è emersa la necessità che tutte
le nuove assunzioni disposte ai sensi dell’art. 20 avvengano con orario di
lavoro full-time;
VISTA
la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante: “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento
del precariato.”;
Progressione
tra le aree del personale di ruolo
CONSIDERATO
che l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 dispone che “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive
per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando
il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il
numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20
per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni
consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti
individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti
destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini
delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove
volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i
risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti
riservati per l'accesso all'area superiore”;
RITENUTO,
pertanto, opportuno riservare, ai dipendenti di categoria, una
percentuale del 20% dei posti disponibili per le procedure selettive ai sensi
dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, al fine di valorizzare le
professionalità interne;
Superamento
del precariato in materia di Protezione Civile
CONSIDERATO
CHE:
-
con D.G.R. n. 589 del
26.07.2010, ad oggetto “Adozione dotazione organica della Sala
Operativa e del Centro Funzionale della Regione Abruzzo ed autorizzazione
all’espletamento delle procedure per l’assunzione di personale a tempo
determinato” è stata adottata la dotazione organica della Sala Operativa e
del Centro Funzionale d’Abruzzo;
-
con D.G.R. n. 668 del
15.10.2012, recante “L.R. 01.10.2007, n. 34 art. 22 “Istituzione
del Centro Funzionale d’Abruzzo” Atto di organizzazione del Centro Funzionale
d’Abruzzo. Approvazione” è stata definita la struttura organizzativa del
Centro Funzionale d’Abruzzo;
-
con L.R. n. 27/2016, recante “Disposizioni
in materia di Protezione Civile” il Centro Funzionale d’Abruzzo, in
autonomia, e la Sala Operativa del Servizio Emergenze di P.C., per il tramite
del Dipartimento di riferimento (attualmente Dipartimento Governo del
Territorio e Politiche Ambientali), sono stati autorizzati all’indizione di una
o più selezioni pubbliche finalizzate all’assunzione di personale a tempo
indeterminato: “previa verifica delle
compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e
dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, nei limiti
dei posti disponibili in organico nell’ambito delle medesime Strutture”;
-
con D.G.R. n. 491 del 06.07.2018,
ad oggetto: “Protezione Civile Regionale.
Attuazione art. 7 della L.R. del 23 agosto 2016, n. 27 e s.m.i. D.G.R. n. 287
del 30.04.2018. Presa d’atto.” al punto 7 del deliberato è stato richiesto
“al Dipartimento Risorse e Organizzazione
di procedere all’adeguamento della dotazione organica della Giunta Regionale
affinché tenga conto del presente provvedimento”;
TENUTO
CONTO CHE,
-
con D.G.R. n. 668/2012 è stato
approvato l’atto di organizzazione del Centro Funzionale d’Abruzzo, che all’art. 3 rubricato “Natura Giuridica” ne definisce il carattere di struttura “indipendente di alta specializzazione”;
-
tale autonomia viene ribadita in
vari provvedimenti, tra cui la D.G.R. 894/2012, che sottolinea: “Nell’atto di organizzazione la Struttura
del Centro Funzionale – CFA, in base a
quanto previsto dall’art. 22 della L.R. n. 34 del 2007, è stata concepita come una “struttura indipendente” dotata di autonomia
tecnico-funzionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale che opera in
coordinamento funzionale con la competente Direzione regionale della Protezione
Civile”, precisando ulteriormente: “….Omissis…non si può che
confermare quanto disposto nell’atto di organizzazione circa l’autonomia
strutturale nonché gestionale e funzionale del Centro Funzionale. A tal
proposito, si richiama anche quanto affermato dalla Struttura Speciale di
Supporto Controllo Ispettivo Contabile con nota del 16.11.2011 prot.n. 235475, sull’estraneità all’organizzazione interna
regionale del Centro Funzionale…omissis…”;
-
con DGR. n.412/C del 18.06.2018
recante “Disegno di Legge ad iniziativa
di Giunta Regionale concernente “Istituzione dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile”. Approvazione” la Giunta Regionale ha espresso la
volontà di istituire: “…detta Agenzia in
grado di garantire maggiori spazi di indipendenza operativa e gestionale alle
delicate e complesse attribuzioni derivanti dalla specifica materia e rende più
funzionali e fluidi gli adempimenti istituzionali” in linea con quanto già
previsto dall’atto costitutivo del Centro Funzionale;
-
data la loro specificità, i
Servizi di Protezione Civile sono disciplinati da atti e disposizioni normative
ad hoc;
RITENUTO
opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, tenere separate le rispettive dotazioni
organiche, della Giunta Regionale da un lato e dei Servizi di Protezione Civile
(Centro Funzionale d’Abruzzo e Sala Operativa) dall’altro, pur provvedendo,
nelle more dell’adozione degli atti necessari per la copertura dei posti, alla
predisposizione del calcolo delle risorse di cui all’art. 20, comma 3, del D.
Lgs. 75/2017, così come evidenziato nell’allegato “I”, presente come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTA
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) ed in particolare l’art.1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater;
VISTA
la D.G.R. n. 753 del 15.11.2016 con la quale è stato
approvato il piano triennale delle Azioni Positive della Giunta Regionale
d’Abruzzo – art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
VISTO
l'articolo 3, comma 5, D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11.08.2014 n. 114, laddove si prevede che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel
rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”
(modifica apportata al comma 5, dell’art. 3, del D.L. n. 90/2014 dalla Legge di
conversione n.114/2015 e successivamente dall’art. 4, comma 3, del D.L. n.
78/2015);
VISTO
l’art. 9 del D.L. n° 113/2016 che impone alle
Pubbliche Amministrazioni quanto di seguito: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato… omissis…, non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale”;
DATO
ATTO che il Servizio Organizzazione e
Selezione, ai fini della rilevazione del fabbisogno di personale, con nota
prot. n. 0139062/18 DPB010 del 15.05.2018, ha invitato il Direttore Generale
della Regione, i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti dei Servizi Autonomi,
ad individuare le unità di personale di cui si ritenga necessaria l’immissione,
indicandone il profilo professionale, nonché a dar conto dell’assenza di
personale in eccedenza e/o in sovrannumero;
RILEVATO
che dalla ricognizione annuale non si evidenziano
situazioni di personale in eccedenza nelle categorie e nei profili
professionali oggetto dei piani assunzionali di cui al presente provvedimento;
PRESO
ATTO che con nota prot. RA/213818/DPB007 del
26.07.2018 il Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha
comunicato che “il rispetto dei vincoli
di bilancio è previsto nell’anno 2018, sulla base di quanto riportato nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 29.06.2018 concernente: “Indirizzi
per il rispetto degli obiettivi di pareggio relativo all’esercizio 2018”;
PRESO
ATTO, altresì, che con nota prot. n. 225060/18 dell’8.08.2018 il Servizio
Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha attestato che
“nell’annualità 2017, questa
Amministrazione ha conseguito il pareggio di bilancio e ne ha dato
comunicazione, nei modi previsti dalla vigente normativa, alla Ragioneria Generale
dello Stato, e la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti
risulta attivata”;
DATO
ATTO che sono riportati negli allegati,
parte integrante e sostanziale alla presente delibera, di seguito elencati, i
dati necessari per la elaborazione anche in termini finanziari del Piano dei
Fabbisogni 2018-2020:
-
Allegato “A” con il quale, si è
proceduto alla definizione della dotazione organica, calcolata tenendo conto
del personale in servizio al 31.12.2017, del numero dei dipendenti transitati ope legis dai Centri per l’Impiego, del
numero dei posti già programmati e per i quali sono in itinere le procedure di reclutamento delle previste procedure di
stabilizzazione e del fabbisogno relativo al triennio 2018 – 2020;
-
Allegato “B” con il quale viene
riportata la spesa di personale, determinata ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della Legge 269/2006 ed indicato il relativo limite;
-
Allegato “C” con il quale vengono indicati i
procedimenti in corso, avviati in attuazione del piano assunzionale 2017 (D.G.R.
n. 471 del 08.09.2017);
-
Allegato “D” con il quale viene
riportato il valore delle cessazioni dell’anno 2017;
-
Allegato “D/2” con il quale viene
riportata la previsione del valore delle cessazioni degli anni 2018-2019;
-
Allegato “E” con il quale viene
riportato il budget per le assunzioni, relative all’ annualità 2018 e le
previsioni dei budget per gli anni 2019 - 2020;
-
Allegato “F” con il quale vengono
riportate le richieste pervenute dai Dipartimenti;
-
Allegato “G” con il quale viene
rilevata la spesa complessiva di personale a tempo determinato (art. 9, comma
28, DL 78/2010) ivi compresa quella riferibile agli Uffici di supporto agli
organi di direzione politica e ai Dirigenti incaricati ai sensi dell’art. 22
della LR 77/99 ed il costo del personale Co.Co.Co.;
-
Allegato “H” con il quale viene
riportato il numero delle procedure di stabilizzazione e la rilevazione della
spesa di personale ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 75/2017, per il
personale della Giunta Regionale;
-
Allegato “I” con il quale viene
riportato il numero delle procedure di stabilizzazione e la rilevazione della
spesa di personale ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 75/2017, per il
personale del Centro Funzionale d’Abruzzo e della Sala Operativa;
-
Allegato “L” nel quale viene riportato
il costo complessivo e specificati i costi delle procedure in itinere ed i costi delle stabilizzazioni;
-
Allegato “M” con il quale si
definisce il piano assunzionale per l’anno 2018;
-
Allegato “N” con il quale si
descrivono i piani assunzionali per gli anni 2019 - 2020;
RITENUTO
CHE:
-
in coerenza con l’attuazione
della DGR 774/2016, e in coerenza con le assunzioni già programmate e avviate
in esecuzione della DGR 471/2017, e tenuto conto delle richieste pervenute dai
singoli Dipartimenti – come riepilogate nell’Allegato “F” alla presente – il
piano dei fabbisogni, per l’anno 2018, può essere determinato come riportato
nell’Allegato “M” alla presente delibera;
-
la pianificazione per l’anno 2018
debba essere funzionale alla soddisfazione delle specifiche esigenze di
efficienza, economicità e qualità, già esposte nelle richiamate DDGR 774/2016 e
471/2017, tradotte anche in specifici obiettivi, sia per l’anno 2017 che per
l’anno 2018, tanto che è ravvisabile uno stretto collegamento tra piano dei
fabbisogni e piano pluriennale delle attività e della performance;
DATO
ATTO che della proposta relativa alla
presente deliberazione è stata data preventiva informazione sindacale in data
11.09.2018;
DATO ATTO, altresì, che il
Direttore del Dipartimento, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Responsabile dell’Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole
ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate
al Dipartimento;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della struttura proponente
A voti
unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di
approvare la
dotazione organica della Giunta Regionale d’Abruzzo, come riportata
nell’Allegato “A” alla presente delibera;
2.
di
autorizzare l’assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno del personale riportato negli Allegati
“A” e “B” della D.G.R. 287/2018, in possesso dei requisiti previsti dall’art.
20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui
all’Allegato “H” alla presente delibera, previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di
controllo interno, prevedendo nel bilancio la contestuale e definitiva
riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo determinato
dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
3.
di
autorizzare, per l’anno 2018, le assunzioni
indicate nell’Allegato “M” alla presente delibera a condizione del rispetto dei
termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ai
sensi del D.L. n° 113/2016;
4.
di
prevedere per le successive annualità 2019-2020,
le assunzioni indicate nell’Allegato “N” alla presente delibera;
5.
di
riservare, come riportato nell’Allegato “M”, una
percentuale del 20% alle procedure selettive ai sensi dell’art. 22, comma 15,
del D.Lgs. n. 75/2017, in favore dei dipendenti di categoria, al fine di
valorizzare le professionalità interne;
6.
di
riservare, altresì, come riportato nell’Allegato
“M”, nell’ambito delle prefate procedure selettive, una percentuale del 30% dei
posti disponibili al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017;
7.
di
specificare che
le riserve di cui ai precedenti due punti cumulate ammontano al 50% e pertanto
garantiscono un adeguato accesso dall’esterno come più volte sancito dalla
Corte Costituzionale;
8.
di
demandare al Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, in capo
al quale sono state trasferite le funzioni in materia di Centri per l’Impiego,
la ricognizione dei soggetti che hanno prestato attività presso le sedi di
Pescara, Chieti e Teramo e aventi i requisiti di cui all’art. 20, comma 1,
D.Lgs. 75/2017 e che tale ricognizione sia finalizzata anche ad accertare se
presso i CC.P.I. abbiano prestato attività lavoratori socialmente utili in
quale misura e per quali mansioni;
9.
di
autorizzare, l’assunzione a tempo indeterminato ed
a tempo pieno del personale, inserito nell’allegato 2 della DGR 437/2018, con
contratto a tempo determinato;
10.
di
autorizzare, altresì, per i lavoratori a tempo indeterminato e con
contratto part-time, parimenti inserito nell’allegato 2 della DGR 437/2018, la
trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a full-time;
11.
di
autorizzare il
Dipartimento Risorse e Organizzazione alla stipula di contratti a Tempo
Determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i Dirigenti di
cui all’art. 22 della L.R.77/99, per i componenti degli Uffici di Supporto agli
organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nei limiti di cui
all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come esplicitato nell’allegato “G”
alla presente delibera;
12.
di
demandare ai Servizi
di Protezione Civile (Centro Funzionale d’Abruzzo e Sala
Operativa),contemplati, ai fini della rilevazione della spesa di personale ai
sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 75/2017, nella presente delibera,
l’adozione degli atti necessari al superamento del precariato riguardante i
servizi stessi;
13.
di
stabilire che gli oneri derivanti dall’adozione
del presente provvedimento trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio
appositamente individuati;
14.
di
pubblicare il
presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono Allegai: