EVENTI SISMICI ANNO 2016 - L.229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi”. - Art. 45 co.4 “Sostegno al reddito dei lavoratori” – Approvazione N. 6 - graduatoria beneficiari di “indennità una tantum”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI:

-                 il D.L. n.189, del 17.10.2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;

-                 la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;

-                 la Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, stipulata in data 23.01.2017, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

 

RICHIAMATE:

-                 la Circolare del MLPS n.8 del 27.03.2017 “Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi;

-                 la Circolare del  MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L. n.8 del 09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del 07.04.2017 “Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di cui all’art.45, co. 1 del D.L. n.189/2016. Indicazioni operative”;

-                 la Circolare INPS n.83 del 04.05.2017 recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili relative alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;

 

CONSIDERATO:

-                 che l’art. 45, del D.L. n.189, del 17.10.2016, convertito, con modificazioni,  dalla L.229 del 15.12.2016:

-                 al co. 4, prevede la concessione in “favore di collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’art. 1 e che operino, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una-tantum pari ad € 5.000, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’art. 52.”

-                 al comma 5, prevede, tra l’altro, che “le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS……”;

 

RICHIAMATI:

-                 il comma 1, dell’art. 1, del D.L. 189/2016 e sue s.m.i.,  che prevede che “Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione  e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, e 48, si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

-                 il comma 2, dell’art. 1, del D.L. 189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (2-bis), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovata da apposita perizia asseverata”;

 

RICHIAMATO il Regolamento UE n.1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti  in “de minimis” nel settore agricolo;

 

PRESO ATTO che in data 28/07/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del 31/05/2017 n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli Aiuti di Stato “de minimis”, tenendo conto anche degli aiuti in “de minimis” per il settore agricolo (registro SIAN)

 

CONSIDERATO che il suddetto regolamento è entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 2014;

 

TENUTO CONTO che:

-                 Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è stato istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

-                 Il comma 5, dell’art. 52, della legge n. 234 del 2012, prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura (SIAN) e della pesca;

-                 Il comma 1, dell’art. 6 del regolamento del 31/05/2017 n. 115 (Aiuti nei settori agricoltura e pesca), prevede che “fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché gli aiuti individuali per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali”;

-                  il comma 2 dell’art.8 del regolamento del 31/05/2017 n. 115, prevede che “I regimi di aiuto e gli aiuti “ad hoc”, già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali  successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali”;

-                 Il comma 1 dell’art. 9, del regolamento del 31/05/2017 n. 115, prevede che “Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10. Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro”;

-                 Il comma 3, dell’art. 14, del regolamento del 31/05/2017 n. 115, tra l’altro, prevede che …….Le informazioni relative agli de minimis relativi al settore agricolo pesca  e dell’acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all’art. 6”.

 

CONSIDERATO che l’obbligo di registrazione degli aiuti concessi “in de minimis” è entrato in vigore in data 12 agosto 2017, il Servizio scrivente, successivamente alle nuove disposizioni previste dal regolamento del 31/05/2017 n. 115, ha provveduto a richiedere ad ognuno dei soggetti beneficiari le dichiarazioni “de minimis”, utilizzando la modulistica approvata con DGR n. 232/2014, per gli aiuti in concessi nel rispetto dei Regolamenti della Commissione europea n. 1407/2013 (de minimis  generale) e n. 1408/2013 (de minimis settore agricolo);

 

RICHIAMATI:

-                 il verbale CICAS (Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che  al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016 – disposizioni di cui all’art. 45”,  ha definito la guida procedurale per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;

-                 il verbale CICAS (Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” – disposizioni di cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la guida procedurale e la modulistica per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;

-                 la Circolare n. 8 del 27/03/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”:

-                 la Circolare n. 9 del 28/04/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “art. 12 del D.L. n. 8 del 9.02.2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.04.2017 “prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016. Indicazioni operative”;

 

PRESO ATTO che le istanze, così come definito dal CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione;

 

PRESO ATTO che l’art. 1 “ripartizione delle risorse”, al comma 1, lett. a), della Convenzione stipulata in data 23/01/2017, ha assegnato alla Regione Abruzzo, per l’erogazione delle indennità di cui al  comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016, risorse finanziarie pari a € 19.954.419,60.

 

RITENUTO che i provvedimenti regionali per l’erogazione delle indennità di cui all’art.45, comma 4, devono essere contenuti entro il limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo, definiti nella convenzione sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro 19.954.419,60;

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali di riconoscimento di istanze presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 45, del D.L. 189/2016:

-                 n. 3/DPG007 del 18/01/2018, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);

-                 n. 31/DPG007 del 07/03/2018, pari ad € 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00);

-                 n. 38/DPG007 del 14/03/2018, pari ad € 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00);

-                 n. 119/DPG007 del 01/06/2018, pari ad € 1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00);

-                 n. 122/DPG007 del 12/06/2018, pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

 

CONSIDERATO che residuano risorse finanziarie pari ad € 15.914.419,00, da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi in merito;

 

PRESO ATTO che per le istanze di cui al comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016 e s.m.i, di cui all’Allegato C4_6”, sono state effettuate le registrazioni e le relative visure sul Registro Sistema Informativo Agricolo Nazionale  (SIAN);

 

RITENUTO, in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata, di approvare una graduatoria “Allegato C4_6”, di n.27 istanze, istruite positivamente, per un impegno finanziario pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) relative all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS;

 

CONSIDERATO che residuano risorse finanziarie pari ad € 15.779.419,6, da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi in merito;

 

RITENUTO di autorizzare la Direzione Generale dell’INPS, di cui all’Allegato “C4_6”, ad erogare le indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione Abruzzo;

 

RITENUTO che, ai fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR 445/2000,  si procederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute;

 

Nell’ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

 

D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G. del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:

 

1.             approvare una graduatoria, “Allegato C4_6”, di n.27 istanze, istruite positivamente, per un impegno finanziario pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), relative all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016;

2.             inviare alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze istruite positivamente di cui all’Allegato “C4_6”, al fine di  erogare le indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del  23.01.2017, alla Regione Abruzzo;

3.             trasmettere il presente atto:

·                alla Direzione Generale INPS - Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;

·                al Direttore del Dipartimento regionale per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;

4.             disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu  e sul BURAT;

5.             precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007 - Ufficio Ammortizzatori Sociali,  del  Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione,  Ricerca e Università – DPG –  Via Passolanciano, 75 - Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro De Camillis