IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
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il D.L. n.189, del 17.10.2016 “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;
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la L.229 del 15.12.2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016”;
-
la Convenzione ai sensi del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, stipulata in data 23.01.2017,
tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’economia
e delle Finanze ed i Presidenti delle Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
RICHIAMATE:
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la Circolare del MLPS n.8 del
27.03.2017 “Eventi sismici del 2016. Art.45 del decreto legge 17 ottobre 2016
n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai sismi;
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la Circolare del MLPS n.9 del 28.04.2017 “Art.12 D.L. n.8 del 09.02.2017, convertito dalla legge n.45 del
07.04.2017 “Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di cui all’art.45,
co. 1 del D.L. n.189/2016. Indicazioni operative”;
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la Circolare INPS n.83 del
04.05.2017 recante istruzioni operative, regime fiscale e istruzioni contabili
relative alle indennità di cui all’art. 45 co.1 e 4 del D.L. 189/2016;
CONSIDERATO:
-
che l’art. 45, del D.L. n.189,
del 17.10.2016, convertito, con modificazioni,
dalla L.229 del 15.12.2016:
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al co. 4, prevede la concessione in “favore di collaboratori coordinati e
continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza
commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di
impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi
sismici di cui all’art. 1 e che operino, esclusivamente o, nel caso degli
agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di
euro per il medesimo anno, una indennità una-tantum pari ad € 5.000, nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno
2016, si provvede ai sensi dell’art. 52.”
-
al comma 5, prevede, tra l’altro,
che “le indennità di cui ai commi 1 e 4
sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a
259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate
dall’INPS……”;
RICHIAMATI:
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il comma 1, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le disposizioni del presente decreto sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di
cui agli articoli 45, 46, 47, e 48, si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 agosto 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e dell’istituto nazionale per la previdenza sociale
territorialmente competenti;
-
il comma 2, dell’art. 1, del D.L.
189/2016 e sue s.m.i., che prevede che “Le
misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento
ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (2-bis), su
richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità tra i danni
ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, comprovata da apposita perizia asseverata”;
RICHIAMATO
il Regolamento UE n.1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo
all’applicazione degli articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti in “de
minimis” nel settore agricolo;
PRESO
ATTO che in data 28/07/2017 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del 31/05/2017 n. 115, che
disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA),
definendo le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei
dati e delle informazioni relativi agli Aiuti di Stato “de minimis”, tenendo
conto anche degli aiuti in “de minimis” per il settore agricolo (registro SIAN)
CONSIDERATO
che il suddetto regolamento è entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 2014;
TENUTO
CONTO che:
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Il SIAN (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) è stato istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4
giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
-
Il comma 5, dell’art. 52, della
legge n. 234 del 2012, prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle
informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali e della pesca e acquacoltura, è assicurato
attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale
degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori
dell’agricoltura (SIAN) e della pesca;
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Il comma 1, dell’art. 6 del
regolamento del 31/05/2017 n. 115 (Aiuti nei settori agricoltura e pesca),
prevede che “fatto salvo quanto previsto
all’art. 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori
agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA,
che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per
il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione dei regimi di
aiuti e degli aiuti ad hoc nonché gli aiuti individuali per lo svolgimento
delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali”;
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il comma 2 dell’art.8 del regolamento del
31/05/2017 n. 115, prevede che “I regimi
di aiuto e gli aiuti “ad hoc”, già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell’ambito degli
stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata
in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica
di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali”;
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Il comma 1 dell’art. 9, del
regolamento del 31/05/2017 n. 115, prevede che “Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro
nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10. Il Soggetto
concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della
concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul
sito web del registro”;
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Il comma 3, dell’art. 14, del
regolamento del 31/05/2017 n. 115, tra l’altro, prevede che …….Le informazioni relative agli de minimis
relativi al settore agricolo pesca e
dell’acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei
criteri di integrazione e interoperabilità di cui all’art. 6”.
CONSIDERATO
che l’obbligo di registrazione degli aiuti concessi
“in de minimis” è entrato in vigore in data 12 agosto 2017, il Servizio
scrivente, successivamente alle nuove disposizioni previste dal regolamento del
31/05/2017 n. 115, ha provveduto a richiedere ad ognuno dei soggetti
beneficiari le dichiarazioni “de minimis”, utilizzando la modulistica approvata
con DGR n. 232/2014, per gli aiuti in concessi nel rispetto dei Regolamenti
della Commissione europea n. 1407/2013 (de minimis generale) e n. 1408/2013 (de minimis settore
agricolo);
RICHIAMATI:
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il verbale CICAS (Comitato di
Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 09/02/2017, che al punto 1 dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito con
modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016 – disposizioni di cui
all’art. 45”, ha definito la guida
procedurale per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, e
la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, ai sensi del DPR
445/2000, da inviare, via pec, al Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
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il verbale CICAS (Comitato di
Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore) del 15/06/2017, che al punto 1
dell’o.d.g., prevedeva “D.L. 09.02.2017,
n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/2017, recante, “Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017” – disposizioni di cui all’art. 12 – Circolar n. 8 del
27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali”, ha riaggiornato i criteri, la guida procedurale e la modulistica
per la richiesta delle indennità di cui all’art. 45 commi 1 e 4, per la
presentazione delle istanze, ai sensi del DPR 445/2000, da inviare, via pec, al
Servizio Lavoro della Regione Abruzzo;
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la Circolare n. 8 del 27/03/2017,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto: “Convenzione ai sensi del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. Recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”:
-
la Circolare n. 9 del 28/04/2017,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto “art. 12 del D.L. n. 8 del 9.02.2017,
convertito dalla legge n. 45 del 7.04.2017 “prosecuzione delle misure di
sostegno al reddito di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016.
Indicazioni operative”;
PRESO
ATTO che le istanze, così come definito dal
CICAS del 9.02.2017, sono state istruite secondo l’ordine cronologico di
presentazione;
PRESO
ATTO che
l’art. 1 “ripartizione delle risorse”,
al comma 1, lett. a), della Convenzione stipulata in data 23/01/2017, ha
assegnato alla Regione Abruzzo, per l’erogazione delle indennità di cui al comma 4, dell’art. 45, del D.L. 189/2016,
risorse finanziarie pari a € 19.954.419,60.
RITENUTO
che i provvedimenti regionali per l’erogazione delle
indennità di cui all’art.45, comma 4, devono essere contenuti entro il limite
complessivo delle risorse finanziarie a disposizione della Regione Abruzzo,
definiti nella convenzione sopra citata del 23.01.2017, pari ad euro
19.954.419,60;
RICHIAMATE
le determinazioni dirigenziali di riconoscimento di
istanze presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 45, del D.L. 189/2016:
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n. 3/DPG007 del 18/01/2018, pari
ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
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n. 31/DPG007 del 07/03/2018, pari
ad € 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00);
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n. 38/DPG007 del 14/03/2018, pari
ad € 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00);
-
n. 119/DPG007 del 01/06/2018,
pari ad € 1.310.000,00 (unmilionetrecentodiecimila/00);
-
n. 122/DPG007 del 12/06/2018,
pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
CONSIDERATO
che residuano
risorse finanziarie pari ad € 15.914.419,00, da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori interventi in merito;
PRESO
ATTO che per le istanze di cui al comma 4,
dell’art. 45, del D.L. 189/2016 e s.m.i, di cui all’Allegato C4_6”, sono state
effettuate le registrazioni e le relative visure sul Registro Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
RITENUTO,
in coerenza con le disposizioni di cui alla normativa ivi riportata, di approvare
una graduatoria “Allegato C4_6”, di n.27 istanze, istruite positivamente, per
un impegno finanziario pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) relative
all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L. 189/2016,
fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS;
CONSIDERATO
che residuano
risorse finanziarie pari ad € 15.779.419,6, da poter utilizzare per porre in
essere ulteriori interventi in merito;
RITENUTO
di autorizzare la Direzione Generale dell’INPS, di cui all’Allegato “C4_6”, ad
erogare le indennità di cui al co.4 dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle
risorse finanziarie assegnate dalla Convezione del 23.01.2017 alla Regione
Abruzzo;
RITENUTO
che, ai
fini dell’attività di controllo sulle dichiarazioni effettuate ai sensi del DPR
445/2000, si procederà ad effettuare controlli a
campione sulle dichiarazioni ricevute;
Nell’ambito delle competenze del
Dirigente del Servizio, stabilite dall’art. 24 della legge regionale
14/09/1999, n. 77;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni addotte in premessa
che qui si intendono integralmente trascritte e in coerenza con le risorse
finanziarie a disposizione della regione Abruzzo e con i punti I dell’O.d.G.
del verbale CICAS del 09.02.2017 e del 15/06/2017, di:
1.
approvare
una graduatoria, “Allegato C4_6”, di n.27 istanze, istruite positivamente, per
un impegno finanziario pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00),
relative all’indennità “una tantum” di cui al comma 4 dell’art. 45 del D.L.
189/2016;
2.
inviare
alla Direzione Generale dell’INPS, le istanze
istruite positivamente di cui all’Allegato “C4_6”, al fine di erogare le indennità di cui al co.4
dell’art.45 D.L.189/2016, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla
Convezione del 23.01.2017, alla Regione
Abruzzo;
3.
trasmettere il presente atto:
·
alla
Direzione Generale INPS - Roma, per gli adempimenti di competenza –
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
·
al
Direttore del Dipartimento regionale per l’inserimento nella raccolta delle
determinazioni dirigenziali;
4.
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu e sul
BURAT;
5.
precisare che eventuali informazioni
possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007 - Ufficio Ammortizzatori
Sociali, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche
del lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università – DPG – Via Passolanciano, 75
- Pescara.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis