PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a – DGR n. 623 del 21.7.2015, avente ad oggetto: “PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a –  Approvazione del Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l’utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale, per la promozione della competitività del sistema produttivo  nei settori dell’Automotive e della Meccatronica ” – Decadenza dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, e s.m.i.;

 

RICHIAMATA   la  D.G.R. n. 623 del 21.7.2015, recante: “PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a –  Approvazione del Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l’utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale, per la promozione della competitività del sistema produttivo  nei settori dell’Automotive e della Meccatronica”, pubblicata nel B.U.R.A.T. speciale n. 71 del 31.7.2015, modificata dalla D.G.R.  n. 783 del 19.9.2015, pubblicata nel B.U.R.A.T. ordinario n. 38 del 14.10.2015;

 

PRESO ATTO che con Determinazione Direttoriale n.  DPG/5 del 22.2.2016, modificata dalla Determinazione Direttoriale n. DPG/32 del 17.5.2016, è stata nominata la Commissione di Valutazione prevista dall’art. 17 del Bando di cui alla D.G.R. n. 623/2015;

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DPG13/81 del 3.8.2016, recante l’approvazione della graduatoria definitiva del bando approvato dalla D.G.R. n. 623/2015, pubblicata nel BURAT n. 33 del 25.8.2016;

 

PRESO ATTO che  con determinazione dirigenziale n. DPG13/11 del 21.4.2017 sono state approvate modifiche alla graduatoria approvata con determinazione n. DPG13/81 del 3.8.2016;

 

PRESO ATTO, altresì, che con successiva determinazione dirigenziale n. DPG13/1 del 22.1.2018, a seguito di rinunce ai benefici presentate dalle Società utilmente collocate in graduatoria Anxxa s.r.l e Honeywell Garrett Italia s.r.l.,,  è stato disposto lo scorrimento della graduatoria in favore dei raggruppamenti: 1) ATR Group s.r.l- Sky Technologies Interiors s.r.l.; 2) Tecnomec Sud s.r.l. - HTP s.r.l.;

 

PRESO ATTO che a seguito delle rinunce delle Società in raggruppamento Tecnomec Sud s.r.l. e HTP s.r.l. allo scorrimento della graduatoria disposto con la richiamata determinazione dirigenziale n. DPG13/1 del 22.1.2018, la graduatoria è stata ulteriormente modificata dalla determinazione dirigenziale n. DPG13/47 del 18.5.2018, con la quale è stata altresì individuata la data del 30.9.2018 quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti ammessi ai benefici;

 

RILEVATO che:

-                 per effetto dello scorrimento della graduatoria disposto dalla richiamata determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018 il raggruppamento formato dalle Società ATR Group s.r.l. (capofila) e Sky Technologies Interiors s.r.l. è risultato collocato in posizione utile;

-                 in data 23.1.2018, con nota prot. n. RA/0018191, è stata comunicata al predetto raggruppamento (a mezzo messaggio PEC inviato alla Società capofila) l’intervenuto scorrimento della graduatoria ed è stata  richiesta la documentazione necessaria per acquisire la certificazione antimafia, successivamente prodotta, al fine della successiva stipula del contratto di sviluppo locale, come da bando;

-                 in data 4.5.2018, con nota prot. n. RA/0128706, è stata inviata via PEC alla Società capofila del raggruppamento bozza del contratto di sviluppo locale per una sollecita sottoscrizione, contestualmente richiedendo la documentazione ancora mancante relativa alla copertura del fabbisogno finanziario;

-                 in data 5.6.2018, con nota prot. n. RA/0159778, trasmessa a mezzo PEC alla Società capofila, si sollecitava la produzione della documentazione richiesta con la richiamata nota  prot. n. RA/0128706 del 4.5.2018 e si invitava la Società ATR Group s.r.l., in qualità di capofila,  al fine di ogni necessario chiarimento, ad un incontro in data 12 giugno, successivamente rinviato al 14 giugno 2018;

-                  nel corso dell’incontro con un funzionario del Servizio Imprenditorialità del 14.6.2018  emergeva che l’investimento ammesso a benefici risultava non più attuale in base alle mutate aziendali e, considerato che, ai sensi del bando, sono ammissibili solo programmi di investimento di valore complessivo non inferiore ai due milioni di euro, unica alternativa era quella di una rimodulazione del progetto con nuovi investimenti (da sottoporre alla previa approvazione del Comitato di Valutazione), di valore compatibile con la soglia fissata dal bando, da realizzare nel rispetto del termine di conclusione, fissato con determinazione n. DPG13/47 del 18.5.2018, al 30 settembre 2018;

-                 non avendo il raggruppamento ATR Group s.r.l./Sky Technologies Interiors s.r.l., a partire dalla data di comunicazione di ammissione ai benefici (23.1.2018), prodotto alcuna istanza di rimodulazione, né la documentazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario richiesta con le note prot. n. RA/0128706 del 4.5.2018 e n. RA/0018191 del 23.1.2018 (e, precedentemente allo scorrimento, con note prot. n. RA/139712 del 17.6.016 e n. RA/160213 dell’11.7.2016), né avendo il raggruppamento formulato alcun tipo di comunicazione successivamente all’incontro del 14.6.2018, il Servizio Imprenditorialità, con nota prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018, inviata a mezzo PEC alla Società capofila, invitava il raggruppamento a comunicare, nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento, la permanenza della volontà di procedere alla stipulazione del Contratto di Sviluppo Locale e, in caso affermativo, a produrre altresì, entro lo stesso termine, la documentazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario, avvisando che, in caso di mancata risposta alla presente entro il termine assegnato, il Servizio avrebbe proceduto all’avvio del procedimento di decadenza dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22/1/2018;

-                 in riscontro alla predetta nota prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018 non perveniva alcuna risposta;

-                 il Servizio Imprenditorialità, pertanto, con nota prot. n. RA/0224039 del 7.8.2018, trasmessa a mezzo PEC alla Società capofila, comunicava al raggruppamento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018, a causa della mancanza dei presupposti previsti dal bando approvato con D.G.R n. 623/2015 e s.m.i. per la sottoscrizione del contratto di sviluppo locale;

-                 con nota prot. n. 015/18 del 6.9.2018, la Società ATR Group, comunicava l’impossibilità di realizzare nei tempi richiesti il progetto ammesso ai benefici, con particolare riferimento alle attrezzature da acquistare. Comunicava, altresì, che “(…) il nuovo sistema viene comunque realizzato con una pressa differente già presente in azienda (…) adattata con un sistema di preparazione delle parti di composito a fibra grezza (…) Tale procedura è stata progettata, testata, realizzata ed utilizzata per sviluppare e realizzare numerose prove su materiali grezzi, che sono alla base della ricerca per cui è stata richiesta la contribuzione della Regione nell’ottica del bando suddetto. Tutte le prove sono state effettuate con le macchine di injection moulding della società Sky Technologies Interiors e la presso di ATR Group (…)” .  Pertanto la Società concludeva che “avendo ottenuto un’ammissione tardiva, è evidente che le scadenze dei termini inizialmente previste dal bando non consentono di adempiere a quanto previsto all’atto della domanda. Pertanto, con la presente, la ATR Group richiede di poter essere comunque ammessa a finanziamento, rendicontando l’utilizzo e le modifiche apportate ai macchinari esistenti in azienda per consentire la realizzazione delle nuove attività produttive come sancito dal bando ed escludendo invece l’acquisto dei macchinari inizialmente previsti ed appositamente progettati (…)”;

RITENUTO di non poter accogliere le considerazioni formulate dalla Società ATR Group s.r.l. con la richiamata nota prot. n. 015/18 del 6.9.2018, in ordine ad una possibile rimodulazione del progetto (a distanza di quasi 8 mesi dalla comunicazione di scorrimento della graduatoria e meno di un mese prima della scadenza del termine di conclusione degli investimenti, nonostante le numerose e reiterate comunicazioni inviate dai competenti uffici dell’Amministrazione Regionale) per le seguenti motivazioni:

-                 venendo meno l’investimento originariamente previsto dalla Società ATR Group s.r.l. in  macchinari, impianti ed attrezzature nel progetto ammesso ai benefici, pari a € 1.256.000,00, il valore complessivo del programma di sviluppo produttivo del raggruppamento  ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l. scende da € 2.090.000,00 a € 834.000,00, ampiamente al di sotto della soglia minima fissata dal Bando in € 2.000.000,00. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Bando “L’importo complessivo del Programma di Sviluppo Produttivo da finanziare, a pena di esclusione, non può essere inferiore all’importo minimo di € 2.000.000,00”;

-                 venendo meno l’investimento originariamente previsto dalla Società ATR Group s.r.l. in  macchinari, impianti ed attrezzature nel progetto ammesso ai benefici, pari a € 1.256.000,00, verrebbe anche meno il rispetto della soglia prevista dall’art. 8, comma 3 del bando, ai sensi del quale  “I progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, disciplinati al Titolo V del presente Bando, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite del 30% dell’intero Programma di Sviluppo Produttivo, ferme restando le percentuali massime di cui all’art. 34”. In effetti, i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale residui ammonterebbero a € 300.000,00 per ATR Group s.r.l. e ad € 120.000,00 per Sky Technologies Interiors s.r.l., per un totale di € 420.000,00, pari al 50,35% del valore complessivo del programma residuo, pari a € 834.000,00;

-                 non è stata comunque prodotta la documentazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario richiesta con le note prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018, n.  RA/0128706 del 4.5.2018 e n. RA/0018191 del 23.1.2018 (e, precedentemente allo scorrimento, con note prot. n. RA/139712 del 17.6.016 e n. RA/160213 dell’11.7.2016). Al riguardo, si precisa che l’obbligo di dimostrare la copertura finanziaria del progetto, per la parte non interessata dai contributi pubblici, discende dall’art. 4.1.1 dello schema di contratto di sviluppo locale, approvato dalla D.G.R. n. 623/2015 unitamente al Bando;

 

RITENUTO, pertanto, di disporre la decadenza del raggruppamento ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l. dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018, non sussistendo i presupposti previsti dal Bando approvato dalla D.G.R. n. 623/2015 per la stipula del contratto di sviluppo locale;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

 

-                 di disporre la decadenza del raggruppamento ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l.  dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018, non sussistendo i presupposti previsti dal Bando approvato dalla D.G.R. n. 623/2015  per la stipula del contratto di sviluppo locale;

-                 di comunicare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, in qualità di Organismo Responsabile della Programmazione e Attuazione (OdP) del PAR FSC della Regione Abruzzo 2007-2013 ed  alle Società ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l.;

-                 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire nei termini di legge i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria;

-                 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURAT.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiorgio TITTARELLI