IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA
la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 623 del 21.7.2015, recante: “PAR FSC
Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a – Approvazione del Bando per iniziative di
localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso
l’utilizzo di Contratti di Sviluppo Locale, per la promozione della
competitività del sistema produttivo nei
settori dell’Automotive e della Meccatronica”, pubblicata nel B.U.R.A.T.
speciale n. 71 del 31.7.2015, modificata dalla D.G.R. n. 783 del 19.9.2015, pubblicata nel
B.U.R.A.T. ordinario n. 38 del 14.10.2015;
PRESO
ATTO che con Determinazione Direttoriale
n. DPG/5 del 22.2.2016, modificata dalla
Determinazione Direttoriale n. DPG/32 del 17.5.2016, è stata nominata la
Commissione di Valutazione prevista dall’art. 17 del Bando di cui alla D.G.R.
n. 623/2015;
RICHIAMATA
la determinazione dirigenziale n. DPG13/81 del
3.8.2016, recante l’approvazione della graduatoria definitiva del bando
approvato dalla D.G.R. n. 623/2015, pubblicata nel BURAT n. 33 del 25.8.2016;
PRESO
ATTO che
con determinazione dirigenziale n.
DPG13/11 del 21.4.2017 sono state approvate modifiche alla graduatoria
approvata con determinazione n. DPG13/81 del 3.8.2016;
PRESO
ATTO, altresì, che con successiva
determinazione dirigenziale n. DPG13/1 del 22.1.2018, a seguito di rinunce ai
benefici presentate dalle Società utilmente collocate in graduatoria Anxxa s.r.l e Honeywell
Garrett Italia s.r.l.,, è stato disposto lo scorrimento della
graduatoria in favore dei raggruppamenti: 1) ATR Group s.r.l-
Sky Technologies Interiors
s.r.l.; 2) Tecnomec Sud s.r.l. - HTP s.r.l.;
PRESO
ATTO che a seguito delle rinunce delle
Società in raggruppamento Tecnomec Sud s.r.l. e HTP
s.r.l. allo scorrimento della graduatoria disposto con la richiamata
determinazione dirigenziale n. DPG13/1 del 22.1.2018, la graduatoria è stata
ulteriormente modificata dalla determinazione dirigenziale n. DPG13/47 del
18.5.2018, con la quale è stata altresì individuata la data del 30.9.2018 quale
termine ultimo per la conclusione degli investimenti ammessi ai benefici;
RILEVATO
che:
-
per effetto dello scorrimento
della graduatoria disposto dalla richiamata determinazione dirigenziale n.
DPG013/01 del 22.1.2018 il raggruppamento formato dalle Società ATR Group
s.r.l. (capofila) e Sky Technologies Interiors s.r.l. è risultato collocato in posizione utile;
-
in data 23.1.2018, con nota prot. n. RA/0018191, è stata comunicata al predetto
raggruppamento (a mezzo messaggio PEC inviato alla Società capofila)
l’intervenuto scorrimento della graduatoria ed è stata richiesta la documentazione necessaria per
acquisire la certificazione antimafia, successivamente prodotta, al fine della
successiva stipula del contratto di sviluppo locale, come da bando;
-
in data 4.5.2018, con nota prot. n. RA/0128706, è stata inviata via PEC alla Società
capofila del raggruppamento bozza del contratto di sviluppo locale per una
sollecita sottoscrizione, contestualmente richiedendo la documentazione ancora
mancante relativa alla copertura del fabbisogno finanziario;
-
in data 5.6.2018, con nota prot. n. RA/0159778, trasmessa a mezzo PEC alla Società
capofila, si sollecitava la produzione della documentazione richiesta con la
richiamata nota prot.
n. RA/0128706 del 4.5.2018 e si invitava la Società ATR Group s.r.l., in
qualità di capofila, al fine di ogni
necessario chiarimento, ad un incontro in data 12 giugno, successivamente
rinviato al 14 giugno 2018;
-
nel corso dell’incontro con un funzionario del
Servizio Imprenditorialità del 14.6.2018
emergeva che l’investimento ammesso a benefici risultava non più attuale
in base alle mutate aziendali e, considerato che, ai sensi del bando, sono
ammissibili solo programmi di investimento di valore complessivo non inferiore
ai due milioni di euro, unica alternativa era quella di una rimodulazione del
progetto con nuovi investimenti (da sottoporre alla previa approvazione del
Comitato di Valutazione), di valore compatibile con la soglia fissata dal
bando, da realizzare nel rispetto del termine di conclusione, fissato con
determinazione n. DPG13/47 del 18.5.2018, al 30 settembre 2018;
-
non avendo il raggruppamento ATR
Group s.r.l./Sky Technologies Interiors
s.r.l., a partire dalla data di comunicazione di ammissione ai benefici
(23.1.2018), prodotto alcuna istanza di rimodulazione, né la documentazione relativa
alla copertura del fabbisogno finanziario richiesta con le note prot. n. RA/0128706 del 4.5.2018 e n. RA/0018191 del
23.1.2018 (e, precedentemente allo scorrimento, con note prot.
n. RA/139712 del 17.6.016 e n. RA/160213 dell’11.7.2016), né avendo il
raggruppamento formulato alcun tipo di comunicazione successivamente
all’incontro del 14.6.2018, il Servizio Imprenditorialità, con nota prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018, inviata a mezzo PEC alla
Società capofila, invitava il raggruppamento a comunicare, nel termine
perentorio di 5 giorni dal ricevimento, la permanenza della volontà di
procedere alla stipulazione del Contratto di Sviluppo Locale e, in caso
affermativo, a produrre altresì, entro lo stesso termine, la documentazione
relativa alla copertura del fabbisogno finanziario, avvisando che, in caso di
mancata risposta alla presente entro il termine assegnato, il Servizio avrebbe
proceduto all’avvio del procedimento di decadenza dal contributo riconoscibile
sulla base della determinazione dirigenziale n. DPG013/01 del 22/1/2018;
-
in riscontro alla predetta nota prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018 non perveniva alcuna
risposta;
-
il Servizio Imprenditorialità,
pertanto, con nota prot. n. RA/0224039 del 7.8.2018,
trasmessa a mezzo PEC alla Società capofila, comunicava al raggruppamento, ai
sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza dal
contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n.
DPG013/01 del 22.1.2018, a causa della mancanza dei presupposti previsti dal
bando approvato con D.G.R n. 623/2015 e s.m.i. per la
sottoscrizione del contratto di sviluppo locale;
-
con nota prot.
n. 015/18 del 6.9.2018, la Società ATR Group, comunicava l’impossibilità di
realizzare nei tempi richiesti il progetto ammesso ai benefici, con particolare
riferimento alle attrezzature da acquistare. Comunicava, altresì, che “(…) il
nuovo sistema viene comunque realizzato con una pressa differente già presente
in azienda (…) adattata con un sistema di preparazione delle parti di composito
a fibra grezza (…) Tale procedura è stata progettata, testata, realizzata ed
utilizzata per sviluppare e realizzare numerose prove su materiali grezzi, che
sono alla base della ricerca per cui è stata richiesta la contribuzione della
Regione nell’ottica del bando suddetto. Tutte le prove sono state effettuate
con le macchine di injection moulding
della società Sky Technologies Interiors
e la presso di ATR Group (…)” . Pertanto
la Società concludeva che “avendo ottenuto un’ammissione tardiva, è evidente
che le scadenze dei termini inizialmente previste dal bando non consentono di
adempiere a quanto previsto all’atto della domanda. Pertanto, con la presente,
la ATR Group richiede di poter essere comunque ammessa a finanziamento,
rendicontando l’utilizzo e le modifiche apportate ai macchinari esistenti in
azienda per consentire la realizzazione delle nuove attività produttive come
sancito dal bando ed escludendo invece l’acquisto dei macchinari inizialmente
previsti ed appositamente progettati (…)”;
RITENUTO
di non
poter accogliere le considerazioni formulate dalla Società ATR Group s.r.l. con
la richiamata nota prot. n. 015/18 del 6.9.2018, in
ordine ad una possibile rimodulazione del progetto (a distanza di quasi 8 mesi
dalla comunicazione di scorrimento della graduatoria e meno di un mese prima
della scadenza del termine di conclusione degli investimenti, nonostante le
numerose e reiterate comunicazioni inviate dai competenti uffici
dell’Amministrazione Regionale) per le seguenti motivazioni:
-
venendo meno l’investimento
originariamente previsto dalla Società ATR Group s.r.l. in macchinari, impianti ed attrezzature nel
progetto ammesso ai benefici, pari a € 1.256.000,00, il valore complessivo del
programma di sviluppo produttivo del raggruppamento ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l.
scende da € 2.090.000,00 a € 834.000,00, ampiamente al di sotto della soglia
minima fissata dal Bando in € 2.000.000,00. Infatti, ai sensi dell’art. 8,
comma 4, del Bando “L’importo complessivo del Programma di Sviluppo Produttivo
da finanziare, a pena di esclusione, non può essere inferiore all’importo
minimo di € 2.000.000,00”;
-
venendo meno l’investimento
originariamente previsto dalla Società ATR Group s.r.l. in macchinari, impianti ed attrezzature nel
progetto ammesso ai benefici, pari a € 1.256.000,00, verrebbe anche meno il
rispetto della soglia prevista dall’art. 8, comma 3 del bando, ai sensi del
quale “I progetti di ricerca industriale
a prevalente sviluppo sperimentale, disciplinati al Titolo V del presente
Bando, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo,
il limite del 30% dell’intero Programma di Sviluppo Produttivo, ferme restando
le percentuali massime di cui all’art. 34”. In effetti, i progetti di ricerca e
sviluppo sperimentale residui ammonterebbero a € 300.000,00 per ATR Group
s.r.l. e ad € 120.000,00 per Sky Technologies Interiors s.r.l., per un totale di € 420.000,00, pari al
50,35% del valore complessivo del programma residuo, pari a € 834.000,00;
-
non è stata comunque prodotta la
documentazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario richiesta con
le note prot. n. RA/0214112 del 26.7.2018, n. RA/0128706 del 4.5.2018 e n. RA/0018191 del
23.1.2018 (e, precedentemente allo scorrimento, con note prot.
n. RA/139712 del 17.6.016 e n. RA/160213 dell’11.7.2016). Al riguardo, si
precisa che l’obbligo di dimostrare la copertura finanziaria del progetto, per
la parte non interessata dai contributi pubblici, discende dall’art. 4.1.1
dello schema di contratto di sviluppo locale, approvato dalla D.G.R. n.
623/2015 unitamente al Bando;
RITENUTO,
pertanto, di disporre la decadenza del raggruppamento ATR Group s.r.l.
(capofila)/ Sky Technologies Interiors
s.r.l. dal contributo riconoscibile sulla base della determinazione
dirigenziale n. DPG013/01 del 22.1.2018, non sussistendo i presupposti previsti
dal Bando approvato dalla D.G.R. n. 623/2015 per la stipula del contratto di
sviluppo locale;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
che si intendono integralmente riportate:
-
di
disporre la decadenza del raggruppamento ATR
Group s.r.l. (capofila)/ Sky Technologies Interiors s.r.l. dal
contributo riconoscibile sulla base della determinazione dirigenziale n.
DPG013/01 del 22.1.2018, non sussistendo i presupposti previsti dal Bando
approvato dalla D.G.R. n. 623/2015 per
la stipula del contratto di sviluppo locale;
-
di
comunicare il presente provvedimento al Direttore
del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, in qualità di
Organismo Responsabile della Programmazione e Attuazione (OdP)
del PAR FSC della Regione Abruzzo 2007-2013 ed
alle Società ATR Group s.r.l. (capofila)/ Sky
Technologies Interiors s.r.l.;
-
di
dare atto che avverso il presente provvedimento è
possibile esperire nei termini di legge i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria;
-
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento nel BURAT.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Piergiorgio TITTARELLI