LA GIUNTA REGIONALE
VISTE
·
la L.R. 24 giugno 2011 n. 17
“Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e
disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;
·
la L.R. 25 novembre 2013, n. 43
“Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;
RICHIAMATE
·
la deliberazione di G.R. n. 204
del 24.03.2014 relativa alla costituzione dell’Azienda Pubblica dei Servizi
alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Chieti;
·
la deliberazione di G.R. n. 351
del 12.05.2014 relativa alla formale costituzione dell’Assemblea degli enti e
soggetti portatori di interesse della stessa ASP n. 1 della Provincia di
Chieti;
PRESO ATTO che, al fine di procedere alla costituzione del CdA della ASP n. 1 della Provincia di Chieti, l’Assemblea
dei portatori di interesse designava il 26.06.2015 con apposito provvedimento
il sig. Concezio Gilberto Tilli, dipendente della Regione Abruzzo, quale membro
dello stesso;
CHE tale nomina risultava incompatibile ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 17/2011 che testualmente recita: “ai componenti degli
Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e
decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le
disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.lgs.
267/2000. In particolare, costituiscono cause di incompatibilità con il mandato
di componente degli Organi dell’Azienda le seguenti funzioni: a) presidente, assessore,
consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla
stessa...”;
RICHIAMATE:
·
la deliberazione di G.R. n. 937
del 18.11.2015 con la quale si procedeva a costituire formalmente ai sensi
dell’art. 11, comma 4, della L.R. 17/2011, il Consiglio di Amministrazione
della ASP n. 1 della Provincia di Chieti a seguito di nuova designazione da
parte dell’Assemblea dei portatori di interesse del 14.10.2015;
·
l’ordinanza n. 63/16 Reg. Prov. Cau., con la quale il TAR –
Sez. di Pescara, a seguito di ricorso promosso dal Comune di Chieti, pur non
entrando nel merito dell’incompatibilità sopra descritta, accoglieva l’istanza cautelare di sospensione
dell’efficacia della DGR n. 937 del 18.11.2015, con il seguente motivo: “non
risulta rispettata la prerogativa di nomina di propri rappresentanti da parte
del Comune di Chieti in ragione della misura della sua partecipazione”;
·
la deliberazione n. 318 del
17.05.2016 con la quale la G.R. prendeva atto degli effetti dell’Ordinanza e al
fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento
delle funzioni amministrative (art. 21, comma 6, della L.R. 17/2011), procedeva
alla nomina dei nuovi componenti dell’Organismo straordinario dell’ASP n. 1
della Provincia di Chieti, sulla base delle designazioni da parte del
Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali;
·
la deliberazione di G.R. n. 349
del 29.06.2017 con la quale si procedeva allo scioglimento dell’Organismo straordinario di gestione
dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti ed alla contestuale nomina, ai sensi
dell’art. 19, commi 1 - 2 della L.R. 24.06.2011, n. 17 e ss.mm.ii., di un Commissario Straordinario regionale poiché non rimosse,
nel termine dei 15 giorni assegnati, le gravi irregolarità di gestione
ravvisate nella condotta dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti, tra cui
l’incompatibilità con il mandato di componente del CdA
del sig. Concezio Gilberto Tilli, designato nuovamente dall’Assemblea dei
portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti con verbale del
03.11.2016 acquisito al Prot. RA/90066/16 del
09.11.2016;
PRESO ATTO
-
che
in data 18.01.2018 il competente Servizio regionale Programmazione sociale e
Sistema integrato sociosanitario, con nota Prot.
RA/14371/18/DPF014, chiedeva all’Assemblea dei soggetti portatori di interesse
dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti, in considerazione della scadenza ormai
prossima dell’incarico del Commissario Straordinario, di voler procedere, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), L.R.17/2011,
alla designazione dei componenti del CdA rammentando,
il rispetto delle norme in materia di: ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità di cui alla L.R. 17/2011 e al D.lgs.
39/2013 nonché relativamente ai requisiti di nomina di cui alla L.R. 17/2011,
attraverso la previa verifica dei c.v. e delle dichiarazioni di insussistenza
di cause di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità da rendersi ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 08.04.2013
n. 39 e della L.R. 24.06.2011 n. 17;
-
che
l’Assemblea dei portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti
trasmetteva, con nota Prot. 11 del 16.02.2018, il
verbale del 14.02.2018, acquisito al Prot.
RA/47833/18/DPF014 del 19.02.2018, dal quale risultava essere stato nominato il
Sig. Concezio Gilberto Tilli, dipendente della Regione Abruzzo, in violazione
dell’art. 10, comma 2, lettera a) della L.R. 17/2011, come rilevato anche nel
verbale stesso dal quale risulta tra l’altro l’avvenuta modifica della
dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti della L.R 17/2011,
predisposta dall’Ufficio competente, omettendo la parola “dipendente”;
-
che in
data 06.03.2018 il Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio
Sanitario, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dall’art. 18
L.R. 17/2011, in virtù del quale il Servizio può disporre in qualsiasi momento
accertamenti tesi a verificare che non sussistano situazioni di
incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell’assetto giuridico e
istituzionale, dato il perpetuarsi della violazione di legge, e precisamente
dell’art. 10, comma 2. lett. a), L.R. 17/2011, con
nota Prot. RA/64370/18/DPF014, assegnava il termine
di 15 giorni per la rimozione delle cause che davano luogo alla irregolarità
sopra citata, con la rimozione della incompatibilità con il mandato di
componente del CdA del sig. Concezio Gilberto Tilli,
al fine della pronta costituzione dello stesso CdA
dell’Azienda;
-
che con
nota Prot. 14 del 09.03.2018, acquisita al Prot. RA/68544/18/DPF014 del 09.03.2018, l’Assemblea dei
portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti trasmetteva il
verbale dell’08.03.2018 dal quale si evinceva il permanere della designazione
del Sig. Concezio Gilberto Tilli;
PRESO ATTO
-
che,
con DGR n.
170 del 26.03.2018, alla nomina della dr.ssa Sandra De Thomasis
quale Commissaria straordinaria regionale dell’ASP n. 1 della Provincia di
Chieti per la durata di mesi sei dall’insediamento, allo scopo di procedere
alla temporanea gestione dell’Ente nelle more della ricostituzione degli organi
di governo;
-
che,
alla Commissaria venivano attribuiti, in virtù
dell’art. 19, comma 3, L.R. 17/2011, tutti i poteri degli organi di governo
dell’ASP;
VISTO nel frattempo il ricorso promosso dal
Comune di Chieti, deposito presso il TAR Sezione di Pescara l’8.06.2018 e
notificato alla Regione Abruzzo il 13.06.2018 con acquisizione al Prot. RA169514/18, contro la delibera di G.R. 170 del
26.03.2018 sopra richiamata;
VISTA l’ordinanza
di sospensiva del TAR– sezione di Pescara – n. 119/2018 pubblicata il
18.07.2018, con la quale è stata accolta
l’istanza cautelare promossa dal Comune di Chieti per l’annullamento previa
sospensione dell’efficacia della delibera di G.R. n. 170 del 26.03.2018 con la seguente
motivazione: “Considerato che le incompatibilità … previste dall’art. 10 della
legge regionale n. 17 del 2011… devono intendersi abrogate dalla norma statale
sopravvenuta che ha ridefinito integralmente i principi della materia cui la
precedente disciplina regionale era appunto ispirata; e ciò anche in forza
della regola dettata dall’art. 10, della legge n. 62 del 1953 (le leggi della
Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma
dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con
esse) – (cfr. TAR Torino sentenza 1965 del 2017)”;
VISTA la successiva nota Prot.
RA/237437/18/DPF014 del 28.08.2018 con la quale venivano rappresentati
all’Avvocatura regionale gli ulteriori nuovi elementi acquisiti;
VISTO il parere rilasciato dall’Avvocatura
regionale (Prot. RA 251464 del 12/09/2018) ai sensi
dell'art. 1, co 4, lett. C) della L. R. n. 9/2000.
Ordinanza TAR Abruzzo - Sez. di Pescara n. 119/2018;
RITENUTO
che la Giunta Regionale debba procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, L.R.
17/2011 e per tutto quanto sopra esposto, alla formale costituzione del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP
n. 1 della Provincia di Chieti nelle persone formalmente designate a suo tempo
come di seguito indicate:
·
Sandra De Thomasis
nata a Chieti il 02.04.1961 ed ivi residente alla via De Lollis n. 66 –
componente con funzioni di Presidente, proposto, ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a, L.R. 17/2011, dall’Assessore alle Politiche
Sociali con nota acquisita al Prot. RA/36193/18/DPF014
del 07.02.2018 (All. A), allegata alla presente quale
parte integrante e sostanziale, accludendo il curriculum e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs.
39/2013 e della L.R. 17/2011 (All. A.1);
·
Concezio Gilberto Tilli nato a
Casoli il 30.11.1958 ed ivi residente in Via Ascigno
n. 22 - componente;
·
Augusto Di Boscio
nato a Chieti il 01.08.1974 ed ivi residente in Via delle T. Romane n 87 -
componente;
questi ultimi due designati, ai sensi
dell’art. 11, co. 1, lett. b, L.R. 17/2011,
dall’Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse con verbale del
14.02.2018, trasmesso con nota Prot. 10 del
16.02.2018 e acquisito al Prot. RA/47811/18/DPF014
del 19.02.2018 (All. B), allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale, accludendo il curriculum e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs.
39/2013 e della L.R. 17/2011 (All. B.1);
DATO ATTO
-
che la presente
proposta afferisce all’attività ordinaria, in quanto ai sensi dell’art. 11,
comma 5 L.R. 17/2011: “La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale
reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di
membri intervenuta per dimissioni…”;
-
che la
proposta in questione è validamente assunta per le motivazioni sopra riportate,
ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento
dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;
DATO ATTO
-
che il
Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato
Socio-Sanitario”, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha
espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa
sulla base dell’istruttoria effettuata;
-
che il
Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato
Socio-Sanitario” attesta l’insussistenza di oneri a carico del bilancio
regionale;
-
che il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare sulla base
dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha
espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi,
competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive
modificazione ed integrazioni;
DELIBERA
Per le motivazioni rappresentate in
narrativa, che si richiamano integralmente, di:
1.
costituire formalmente,
ai sensi dell’art.11, comma 4, della L.R. 17/2011, il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della
Provincia di Chieti nella seguente composizione:
-
Dott.ssa Sandra De Thomasis nata a Chieti il 02.04.1961 ed ivi residente alla
via De Lollis n. 66 – componente con funzioni di Presidente;
-
Concezio Gilberto Tilli nato a
Casoli il 30.11.1958 ed ivi residente in via Ascigno
n. 22 - componente;
-
Augusto Di Boscio
nato a Chieti il 01.08.1974 ed ivi residente in Via delle T. Romane n 87 –
componente
2.
prendere atto
- che la presente proposta afferisce
all’attività ordinaria, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 5 L.R. 17/2011:
“La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio
di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per
dimissioni…”;
- che
la proposta in questione è validamente assunta per le motivazioni sopra
riportate, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo
di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello
scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n.
24 del 16.08.2018.
3.
stabilire
che he con la notifica
del presente provvedimento ai soggetti interessati il Consiglio di
Amministrazione assume tutte le sue funzioni, con contestuale automatica
cessazione dell’incarico conferito alla Commissaria Straordinaria regionale
dell’ASP n. 1 della provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 19, L.R. 17/2011,
fermo restando lo svolgimento degli adempimenti connessi al passaggio delle
consegne;
4.
incaricare
il competente Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato
socio-sanitario degli adempimenti connessi e conseguenziali al presente
provvedimento;
5.
disporre
la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul portale della
Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul B.U.R.A.T (Art. 11, co. 4, L.R.
17/2011).
Seguono Allegati: