L.R. 24 giugno 2011, nr. 17 -  Formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Chieti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTE

·                la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

·                la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

 

RICHIAMATE

·                la deliberazione di G.R. n. 204 del 24.03.2014 relativa alla costituzione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Chieti;

·                la deliberazione di G.R. n. 351 del 12.05.2014 relativa alla formale costituzione dell’Assemblea degli enti e soggetti portatori di interesse della stessa ASP n. 1 della Provincia di Chieti;

 

PRESO ATTO che, al fine di procedere alla costituzione del CdA della ASP n. 1 della Provincia di Chieti, l’Assemblea dei portatori di interesse designava il 26.06.2015 con apposito provvedimento il sig. Concezio Gilberto Tilli, dipendente della Regione Abruzzo, quale membro dello stesso;

 

CHE tale nomina risultava incompatibile ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17/2011 che testualmente recita: “ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono cause di incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell’Azienda le seguenti funzioni: a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa...”;

 

RICHIAMATE:

·                la deliberazione di G.R. n. 937 del 18.11.2015 con la quale si procedeva a costituire formalmente ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 17/2011, il Consiglio di Amministrazione della ASP n. 1 della Provincia di Chieti a seguito di nuova designazione da parte dell’Assemblea dei portatori di interesse del 14.10.2015;

·                l’ordinanza n. 63/16 Reg. Prov. Cau., con la quale il TAR – Sez. di Pescara, a seguito di ricorso promosso dal Comune di Chieti, pur non entrando nel merito dell’incompatibilità sopra descritta,  accoglieva l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della DGR n. 937 del 18.11.2015, con il seguente motivo: “non risulta rispettata la prerogativa di nomina di propri rappresentanti da parte del Comune di Chieti in ragione della misura della sua partecipazione”;

·                la deliberazione n. 318 del 17.05.2016 con la quale la G.R. prendeva atto degli effetti dell’Ordinanza e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle funzioni amministrative (art. 21, comma 6, della L.R. 17/2011), procedeva alla nomina dei nuovi componenti dell’Organismo straordinario dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti, sulla base delle designazioni da parte del Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali;

·                la deliberazione di G.R. n. 349 del 29.06.2017 con la quale si procedeva allo scioglimento dell’Organismo straordinario di gestione dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti ed alla contestuale nomina, ai sensi dell’art. 19, commi 1 - 2 della L.R. 24.06.2011, n. 17 e ss.mm.ii., di un Commissario Straordinario regionale poiché non rimosse, nel termine dei 15 giorni assegnati, le gravi irregolarità di gestione ravvisate nella condotta dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti, tra cui l’incompatibilità con il mandato di componente del CdA del sig. Concezio Gilberto Tilli, designato nuovamente dall’Assemblea dei portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti con verbale del 03.11.2016 acquisito al Prot. RA/90066/16 del 09.11.2016;

 

PRESO ATTO

-                 che in data 18.01.2018 il competente Servizio regionale Programmazione sociale e Sistema integrato sociosanitario, con nota Prot. RA/14371/18/DPF014, chiedeva all’Assemblea dei soggetti portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti, in considerazione della scadenza ormai prossima dell’incarico del Commissario Straordinario, di voler procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), L.R.17/2011, alla designazione dei componenti del CdA rammentando, il rispetto delle norme in materia di: ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità di cui alla L.R. 17/2011 e al D.lgs. 39/2013 nonché relativamente ai requisiti di nomina di cui alla L.R. 17/2011, attraverso la previa verifica dei c.v. e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità da rendersi ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 08.04.2013 n. 39 e della L.R. 24.06.2011 n. 17;

-                 che l’Assemblea dei portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti trasmetteva, con nota Prot. 11 del 16.02.2018, il verbale del 14.02.2018, acquisito al Prot. RA/47833/18/DPF014 del 19.02.2018, dal quale risultava essere stato nominato il Sig. Concezio Gilberto Tilli, dipendente della Regione Abruzzo, in violazione dell’art. 10, comma 2, lettera a) della L.R. 17/2011, come rilevato anche nel verbale stesso dal quale risulta tra l’altro l’avvenuta modifica della dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti della L.R 17/2011, predisposta dall’Ufficio competente, omettendo la parola “dipendente”;

-                 che in data 06.03.2018 il Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio Sanitario, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dall’art. 18 L.R. 17/2011, in virtù del quale il Servizio può disporre in qualsiasi momento accertamenti tesi a verificare che non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell’assetto giuridico e istituzionale, dato il perpetuarsi della violazione di legge, e precisamente dell’art. 10, comma 2. lett. a), L.R. 17/2011, con nota Prot. RA/64370/18/DPF014, assegnava il termine di 15 giorni per la rimozione delle cause che davano luogo alla irregolarità sopra citata, con la rimozione della incompatibilità con il mandato di componente del CdA del sig. Concezio Gilberto Tilli, al fine della pronta costituzione dello stesso CdA dell’Azienda;

-                 che con nota Prot. 14 del 09.03.2018, acquisita al Prot. RA/68544/18/DPF014 del 09.03.2018, l’Assemblea dei portatori di interesse dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti trasmetteva il verbale dell’08.03.2018 dal quale si evinceva il permanere della designazione del Sig. Concezio Gilberto Tilli;

 

PRESO ATTO

-                 che,  con DGR n. 170 del 26.03.2018, alla nomina della dr.ssa Sandra De Thomasis quale Commissaria straordinaria regionale dell’ASP n. 1 della Provincia di Chieti per la durata di mesi sei dall’insediamento, allo scopo di procedere alla temporanea gestione dell’Ente nelle more della ricostituzione degli organi di governo;

-                 che, alla Commissaria venivano attribuiti, in virtù dell’art. 19, comma 3, L.R. 17/2011, tutti i poteri degli organi di governo dell’ASP;

 

VISTO           nel frattempo il ricorso promosso dal Comune di Chieti, deposito presso il TAR Sezione di Pescara l’8.06.2018 e notificato alla Regione Abruzzo il 13.06.2018 con acquisizione al Prot. RA169514/18, contro la delibera di G.R. 170 del 26.03.2018 sopra richiamata;

 

VISTA           l’ordinanza di sospensiva del TAR– sezione di Pescara – n. 119/2018 pubblicata il 18.07.2018,  con la quale è stata accolta l’istanza cautelare promossa dal Comune di Chieti per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della delibera di G.R. n. 170 del 26.03.2018 con la seguente motivazione: “Considerato che le incompatibilità … previste dall’art. 10 della legge regionale n. 17 del 2011… devono intendersi abrogate dalla norma statale sopravvenuta che ha ridefinito integralmente i principi della materia cui la precedente disciplina regionale era appunto ispirata; e ciò anche in forza della regola dettata dall’art. 10, della legge n. 62 del 1953 (le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse) – (cfr. TAR Torino sentenza 1965 del 2017)”;

 

VISTA           la successiva nota Prot. RA/237437/18/DPF014 del 28.08.2018 con la quale venivano rappresentati all’Avvocatura regionale gli ulteriori nuovi elementi acquisiti;

 

VISTO           il parere rilasciato dall’Avvocatura regionale (Prot. RA 251464 del 12/09/2018) ai sensi dell'art. 1, co 4, lett. C) della L. R. n. 9/2000. Ordinanza TAR Abruzzo - Sez. di Pescara n. 119/2018;

 

RITENUTO che la Giunta Regionale debba procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, L.R. 17/2011 e per tutto quanto sopra esposto, alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Chieti nelle persone formalmente designate a suo tempo come di seguito indicate:

·                Sandra De Thomasis nata a Chieti il 02.04.1961 ed ivi residente alla via De Lollis n. 66 – componente con funzioni di Presidente, proposto, ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a, L.R. 17/2011, dall’Assessore alle Politiche Sociali con nota acquisita al Prot. RA/36193/18/DPF014 del 07.02.2018 (All. A), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, accludendo il curriculum e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs. 39/2013 e della L.R. 17/2011 (All. A.1);

·                Concezio Gilberto Tilli nato a Casoli il 30.11.1958 ed ivi residente in Via Ascigno n. 22 - componente;

·                Augusto Di Boscio nato a Chieti il 01.08.1974 ed ivi residente in Via delle T. Romane n 87 - componente;

questi ultimi due designati, ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b, L.R. 17/2011, dall’Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse con verbale del 14.02.2018, trasmesso con nota Prot. 10 del 16.02.2018 e acquisito al Prot. RA/47811/18/DPF014 del 19.02.2018 (All. B), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, accludendo il curriculum e le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi del D.lgs. 39/2013 e della L.R. 17/2011 (All. B.1);

 

DATO ATTO 

-                 che  la presente proposta afferisce all’attività ordinaria, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 5 L.R. 17/2011: “La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni…”;

-                 che la proposta in questione è validamente assunta per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;

 

DATO ATTO

-                 che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell’istruttoria effettuata;

-                 che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario” attesta l’insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

-                 che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

 

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni;

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

1.             costituire formalmente, ai sensi dell’art.11, comma 4, della L.R. 17/2011, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di Chieti nella seguente composizione:     

-                 Dott.ssa Sandra De Thomasis nata a Chieti il 02.04.1961 ed ivi residente alla via De Lollis n. 66 – componente con funzioni di Presidente;

-                 Concezio Gilberto Tilli nato a Casoli il 30.11.1958 ed ivi residente in via Ascigno n. 22 - componente;

-                 Augusto Di Boscio nato a Chieti il 01.08.1974 ed ivi residente in Via delle T. Romane n 87 – componente

2.             prendere atto

-  che la presente proposta afferisce all’attività ordinaria, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 5 L.R. 17/2011: “La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni…”; 

-  che la proposta in questione è validamente assunta per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018.

3.             stabilire che he con la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati il Consiglio di Amministrazione assume tutte le sue funzioni, con contestuale automatica cessazione dell’incarico conferito alla Commissaria Straordinaria regionale dell’ASP n. 1 della provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 19, L.R. 17/2011, fermo restando lo svolgimento degli adempimenti connessi al passaggio delle consegne;

4.             incaricare il competente Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario degli adempimenti connessi e conseguenziali al presente provvedimento;

5.             disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul B.U.R.A.T (Art. 11, co. 4, L.R. 17/2011).

 

 

 

Seguono Allegati:

Allegato1

Allegato2

Allegato3